ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00268

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 276 del 09/04/2024
Abbinamenti
Atto 1/00253 abbinato in data 10/04/2024
Atto 1/00266 abbinato in data 10/04/2024
Atto 1/00270 abbinato in data 10/04/2024
Atto 1/00272 abbinato in data 10/04/2024
Firmatari
Primo firmatario: RUFFINO DANIELA
Gruppo: AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE
Data firma: 09/04/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RICHETTI MATTEO AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE 09/04/2024
BONETTI ELENA AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE 09/04/2024
BENZONI FABRIZIO AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE 09/04/2024
D'ALESSIO ANTONIO AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE 09/04/2024
GRIPPO VALENTINA AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE 09/04/2024
SOTTANELLI GIULIO CESARE AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE 09/04/2024
CARFAGNA MARIA ROSARIA AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE 09/04/2024
CASTIGLIONE GIUSEPPE AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE 09/04/2024
COSTA ENRICO AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE 09/04/2024
ONORI FEDERICA AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE 09/04/2024
PASTORELLA GIULIA AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE 09/04/2024
ROSATO ETTORE AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE 09/04/2024


Stato iter:
10/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 10/04/2024
Resoconto PICHETTO FRATIN GILBERTO MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 10/04/2024
Resoconto DE MONTE ISABELLA ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE
Resoconto BICCHIELLI PINO NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE
Resoconto BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto RUFFINO DANIELA AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE
Resoconto CASASCO MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Resoconto CAPPELLETTI ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto BARABOTTI ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto ZUCCONI RICCARDO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 10/04/2024

ACCOLTO IL 10/04/2024

PARERE GOVERNO IL 10/04/2024

DISCUSSIONE IL 10/04/2024

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 10/04/2024

APPROVATO IL 10/04/2024

CONCLUSO IL 10/04/2024

Atto Camera

Mozione 1-00268
presentato da
RUFFINO Daniela
testo presentato
Martedì 9 aprile 2024
modificato
Mercoledì 10 aprile 2024, seduta n. 277

   La Camera,

   premesso che:

    1) il regolamento (UE) 2023/956 introduce un meccanismo (Carbon border adjustment mechanism o Cbam) attraverso il quale si intende assicurare che il prezzo corrisposto dalle imprese europee, per le emissioni di anidride carbonica generate dalla produzione di beni importati da Paesi extra-Unione europea, equivalga al prezzo che sarebbe stato corrisposto per le emissioni di anidride carbonica generate dalla produzione domestica di quegli stessi beni;

    2) il regolamento (UE) 2023/956 intende, altresì, mitigare il cosiddetto rischio di carbon leakage, ossia il rischio che, a causa della minore onerosità delle politiche climatiche dei Paesi extra-Unione europea, le imprese europee possano decidere di trasferire parte o tutta della propria capacità produttiva in tali Paesi;

    3) il regolamento (UE) 2023/956 è entrato in vigore il 1° ottobre 2023 e sarà implementato secondo un regime «transitorio» sino al 31 dicembre 2025, per poi essere implementato nella sua modalità «definitiva» a decorrere dal 1° gennaio 2026;

    4) in entrambe le fasi di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 per le imprese europee importatrici di beni e precursori riconducibili alla produzione di cemento, fertilizzanti, alluminio, ferro e acciaio, energia elettrica e idrogeno vige l'obbligo di dichiarare, ogni trimestre, l'ammontare di emissioni dirette (per esempio, direttamente riconducibili al processo produttivo) e indirette (per esempio, riconducibili al consumo di energia elettrica ai fini dell'esecuzione del processo produttivo) di anidride carbonica generate dalla produzione di tali beni e precursori in Paesi extra-Unione europea;

    5) nella fase transitoria, sino al 31 luglio 2024, l'Unione europea permetterà alle imprese importatrici di stimare le emissioni dirette e indirette attraverso l'applicazione di fattori standard di conversione (tonnellata di anidride carbonica/tonnellata di prodotto) delle emissioni di processo forniti dall'Unione europea medesima. Successivamente, per le dichiarazioni da rendere con riferimento al terzo e quarto trimestre 2024, le imprese europee saranno obbligate alla stima di tali emissioni attraverso valori «osservati»;

    6) l'obbligo di rendere dichiarazioni trimestrali a «valori osservati» implica per le imprese europee importatrici la necessità di raccogliere complesse e numerose informazioni (di natura qualitativa e quantitativa) presso i soggetti produttori dei Paesi extra-Unione europea, circa i processi produttivi – e le fonti emissive dirette e indirette a questi sottese – che hanno luogo nei rispettivi stabilimenti per la realizzazione delle materie prime e precursori importati;

    7) nella fase transitoria e in quella a regime saranno applicate sanzioni alle imprese europee che rendano dichiarazioni trimestrali incomplete e/o inesatte;

    8) nella fase a regime, alle imprese europee sarà imposto l'obbligo di acquisire certificati il cui prezzo sarà espresso in euro per tonnellata – e pari alla media settimanale dei prezzi dei permessi Ets – e di rilasciare un numero di certificati per un valore pari alle emissioni generate dai beni importati dai Paesi terzi (qualora le imprese importatrici corrispondano un prezzo per le emissioni di anidride carbonica nel Paese extra-Unione europea tale valore sarà dedotto dal valore dei certificati da rilasciare);

    9) l'esperienza maturata a oggi dalle imprese italiane nell'implementazione degli obblighi di rendicontazione imposti dal regolamento (UE) 2023/956 evidenzia numerose criticità. Tra queste:

     a) l'esclusione dall'applicazione del Cbam dei prodotti finiti determinerebbe un ingiustificato vantaggio competitivo per le imprese manifatturiere extra-Unione europea verso quelle comunitarie rispetto al mercato europeo;

     b) il Cbam potrebbe esporre le imprese europee al rischio di una contrazione delle esportazioni verso i mercati extra-Unione europea a beneficio delle imprese esportatrici di Paesi con politiche climatiche meno stringenti;

     c) la complessità e la mole di informazioni che le imprese europee dovranno raccogliere dai produttori dei Paesi extra-Unione europea per la compilazione delle rendicontazioni a «valori osservati» (ossia delle rendicontazioni relative al terzo trimestre 2024 in avanti) determinerebbero un significativo incremento dei costi di natura organizzativa e gestionale per le imprese europee;

     d) la complessità e la mole di informazioni che le imprese europee dovranno raccogliere dai produttori dei Paesi extra-Unione europea per la compilazione delle rendicontazioni da rendere dal terzo trimestre 2024 in poi determinerebbero per i produttori dei Paesi extra-Unione europea oneri aggiuntivi che, uniti alla limitata preparazione di questi ultimi sul Cbam, espone le imprese europee al rischio di informazioni inesatte e incomplete, la cui veridicità è pressoché impossibile da verificare per gli importatori stessi, e al conseguente rischio di sanzioni;

     e) le sanzioni applicabili ai sensi del regolamento UE 2023/956 sarebbero ingiustificate in quanto derivanti dall'allocazione alle imprese europee di un rischio da queste non controllabile e non gestibile in quanto sono esclusivamente i produttori extra-Unione europea a potere controllare la completezza e la correttezza delle fonti delle informazioni fornite;

    10) alla luce delle criticità evidenziate e, in particolare dei costi imposti dal Cbam, vi è pertanto il rischio di un possibile impatto sulla competitività delle imprese europee e, in particolare, italiane caratterizzate da un'industria prevalentemente trasformativa, che importa materie grezze per la produzione di prodotti finiti destinati all'esportazione. Ciò anche alla luce di costi dell'energia particolarmente elevati, tra i più elevati dell'Unione europea e destinati a crescere per effetto delle misure necessarie a garantire una progressiva decarbonizzazione dei consumi energetici,

impegna il Governo:

1) ad avviare le opportune interlocuzioni con le istituzioni eurocomunitarie al fine di:

  a) mitigare gli impatti negativi dell'applicazione del Cbam sui costi di natura organizzativa delle imprese europee mediante:

   1) il riconoscimento, per almeno tutto il periodo transitorio (ossia sino al 31 dicembre 2025), della possibilità di ricorrere ai fattori standard di conversione messi a disposizione dalla Commissione europea per la stima delle emissioni dirette e indirette associate dalla produzione dei beni importati dai Paesi terzi e rientranti nell'applicazione del regolamento (UE) 2023/956;

   2) l'eliminazione, in conseguenza della facoltà di cui al capoverso 1, lettera a), punto 1), dell'obbligo di effettuare la stima delle emissioni dirette e indirette mediante i cosiddetti «valori osservati»;

   3) l'introduzione di un obbligo di rendicontazione semestrale anziché trimestrale;

  b) verificare gli impatti dell'applicazione del Cbam sui costi di natura produttiva delle imprese europee mediante:

   1) la possibilità di considerare – a deduzione dell'onere finanziario derivante dall'applicazione a regime del meccanismo – anche i sussidi diretti alla riduzione delle emissioni clima-alteranti adottati dai Paesi terzi;

   2) l'utilizzo dei ricavi provenienti dall'attuazione del meccanismo per la riduzione diretta dei costi energetici delle imprese europee, già significativamente messi alla prova dalla recente crisi energetica;

   3) la possibile riduzione dell'entità delle sanzioni in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete, data l'impossibilità per le imprese importatrici di poter controllare il processo di identificazione e raccolta dati presso gli stabilimenti dei Paesi terzi;

  c) favorire un maggiore coordinamento nelle modalità attuative del meccanismo con i Paesi in via di sviluppo che rischiano di essere interessati in modo significativamente oneroso dagli effetti del Cbam a detrimento, anche, delle opportunità di cooperazione di natura industriale ed energetica con l'Italia;

  d) prevedere l'adozione di misure correttive al Cbam volte a mitigare gli effetti negativi del medesimo sulla capacità di esportazione di prodotti europei verso i mercati esteri.
(1-00268) (Testo modificato nel corso della seduta) «Ruffino, Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Onori, Pastorella, Rosato».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esportazione comunitaria

impresa europea

importazione comunitaria