ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00213

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 196 del 15/11/2023
Abbinamenti
Atto 1/00210 abbinato in data 29/11/2023
Atto 1/00211 abbinato in data 29/11/2023
Atto 1/00215 abbinato in data 29/11/2023
Atto 1/00218 abbinato in data 29/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: SANTILLO AGOSTINO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 15/11/2023
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 15/11/2023
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 15/11/2023
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE 15/11/2023
CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 15/11/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 15/11/2023
TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 15/11/2023


Stato iter:
29/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/11/2023
Resoconto FERRANTE TULLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 29/11/2023
Resoconto GRUPPIONI NAIKE ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE
Resoconto COLUCCI ALESSANDRO NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE
Resoconto MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto D'ALESSIO ANTONIO AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE
Resoconto TASSINARI ROSARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Resoconto SANTILLO AGOSTINO MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto NISINI TIZIANA LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto ORLANDO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto VOLPI ANDREA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/11/2023

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/11/2023

NON ACCOLTO IL 29/11/2023

PARERE GOVERNO IL 29/11/2023

DISCUSSIONE IL 29/11/2023

VOTATO PER PARTI IL 29/11/2023

RESPINTO IL 29/11/2023

CONCLUSO IL 29/11/2023

Atto Camera

Mozione 1-00213
presentato da
SANTILLO Agostino
testo presentato
Mercoledì 15 novembre 2023
modificato
Mercoledì 29 novembre 2023, seduta n. 205

   La Camera,

   premesso che:

    1) una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso e migliori condizioni di lavoro, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sono un presupposto fondamentale per conseguire una crescita equa, inclusiva e sostenibile;

    2) come evidenziato nella direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, la concorrenza nel mercato interno dovrebbe essere basata su standard sociali elevati, con particolare riferimento al livello di tutela dei lavoratori, alla creazione di posti di lavoro di qualità, nonché all'innovazione e a miglioramenti della produttività che garantiscano nel contempo condizioni di parità;

    3) il contrasto al dumping sociale e alla «povertà lavorativa» e, dunque, l'obiettivo di impedire una concorrenza basata sulle differenti condizioni salariali esistenti nei diversi Stati membri dell'Unione europea deve trovare adeguato riscontro e corrispondenza in una normativa nazionale rigorosa e in un'attenta disciplina lavoristica che non lasci margini alla sostanziale elusione dell'accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dalla retribuzione minima prevista nei contratti collettivi;

    4) a tal fine, in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale, confermato dalla sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2015, n. 51, che rinvia ai trattamenti economici minimi previsti nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative quale parametro esterno di conformità della retribuzione ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (articolo 36 della Costituzione), occorre che sia fissata una soglia salariale minima oraria, nell'ambito della medesima categoria, invalicabile al ribasso da parte della contrattazione collettiva, che consenta di contrastare il fenomeno persistente dei cosiddetti contratti collettivi «poveri», che prevedono retribuzioni quasi prossime alla soglia di povertà;

    5) occorre inoltre individuare ed eliminare forme di exit option, che consentono ai datori di lavoro di avvalersi di prestazioni offerte dai fornitori esterni, sottoposte ad una disciplina diversa e meno protettiva, con il rischio di incentivare il ricorso ad imprese che adottano un più basso costo del lavoro, collocate in settori dotati di più deboli contratti collettivi;

    6) l'appalto rappresenta uno degli strumenti principali mediante i quali si concretizza l'elusione dei meccanismi istituzionali di tutela e regolazione del mercato del lavoro;

    7) i rischi legati al mancato rispetto dei contratti collettivi nell'esecuzione degli appalti o nella catena del subappalto e, dunque, la necessità che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori adottino misure adeguate, volte a garantire l'applicazione dei salari determinati dai contratti collettivi, è emerso già in sede di approvazione delle direttive appalti 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

    8) come evidenziato tuttavia nel documento del Cnel del 12 ottobre 2023, «Elementi di riflessione sul salario minimo», nell'ambito degli appalti pubblici anche la contrattazione collettiva non riesce a garantire trattamenti retributivi adeguati;

    9) l'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che codifica il principio dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, prevede infatti che l'operatore economico possa liberamente scegliere il contratto collettivo da applicare, con l'unica condizione che vengano garantite ai dipendenti le stesse tutele indicate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Tuttavia, tale facoltà ha portato alla prassi diffusa di utilizzare contratti collettivi, come quello multiservizi, di vigilanza e dei servizi fiduciari, dotati di margini di applicazione idonei a consentire il rispetto del predetto limite ma con trattamenti economici molto bassi, tanto da essere ritenuti, dalla giurisprudenza, in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione;

    10) inoltre, sebbene il medesimo articolo 11 del codice ponga in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l'obbligo di menzionare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, le offerte spesso non riportano l'effettivo ammontare del costo della manodopera necessaria per il corretto espletamento del servizio, il cosiddetto «costo reale» (o costo ore lavorate effettive);

    11) numerose sentenze del giudice amministrativo confermano che nella scelta dei criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, si insinuano prassi che portano facilmente alla violazione delle disposizioni del codice poste a tutela del personale impiegato;

    12) sebbene, in forza del combinato disposto degli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 36 del 2023 e al fine di non compromettere il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall'articolo 36 della Costituzione, prima dell'aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi, anche nei casi di gara al massimo ribasso, e tanto più nei servizi «ad alta intensità di manodopera», la disciplina normativa vigente non offre adeguate soluzioni nei confronti di comportamenti elusivi di tale obbligo;

    13) la recente modifica del codice dei contratti pubblici non ha risolto le fragilità presenti nella disciplina previgente, con particolare riferimento all'applicazione di taluni istituti e meccanismi di aggiudicazione;

    14) in tema di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, l'articolo 50 del codice prevede, infatti, un notevole innalzamento delle soglie per l'affidamento diretto e per la procedura negoziata senza bando. Pur tacendo le ricadute pregiudizievoli di tali disposizioni sulla concorrenza e sulla prevenzione delle condotte illecite, nonché i profili di contraddittorietà rispetto al principio espresso nella legge delega di apertura al confronto competitivo fra gli operatori, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, occorre considerare che l'applicazione del criterio del minor prezzo, previsto in questi casi, oblitera l'esigenza di vagliare il pregio tecnico delle offerte che, per il discrimen di ammissibilità, tendono ad assestarsi sugli standard minimi richiesti dalla lex specialis;

    15) il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, dovrebbe essere limitato ai casi in cui la stazione appaltante sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l'oggetto del contratto e quest'ultimo abbia connotati di ordinarietà ed elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto;

    16) andrebbe invece rafforzato il sistema di qualificazione delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, fissando i requisiti di affidabilità che esse devono possedere in relazione all'integrale rispetto della disciplina lavoristica e della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

    17) con riferimento all'istituto del subappalto, l'articolo 119 del codice ne prevede la liberalizzazione, con il solo limite del divieto di cessione dell'intera commessa e della «prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera». Posto che spesso le attività in subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardano le lavorazioni relative alle categorie prevalenti, incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, occorre, anche in tali casi, prevedere l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro al fine di garantire un paritetico trattamento economico e normativo dei lavoratori, nonché gli stessi standard qualitativi e prestazionali del contratto principale;

    18) il medesimo articolo 119 del codice introduce per la prima volta l'istituto del subappalto a cascata, rimettendo alle stazioni appaltanti la possibilità di limitarne l'utilizzo in presenza di circostanze particolari. Occorre, tuttavia, rilevare che la consentita «frammentazione» delle quote oggetto di subappalto potrebbe vieppiù agevolare non solo l'elusione della normativa antimafia, ma anche la normativa a tutela del lavoro. Per evitare tale evenienza è auspicabile che si preveda il divieto generalizzato di ricorso al subappalto a cascata;

    19) al fine di mitigare l'impatto derivante dall'estensione generalizzata dell'istituto del subappalto occorre, inoltre, estendere gli obblighi e i divieti previsti nei rapporti tra contraente principale e subappaltatore (comunicazione preventiva dei nominativi dei subappaltatori, divieto di ribassare i costi della sicurezza e della manodopera, regime della responsabilità solidale, subappalto nei limiti della prevalente esecuzione della prestazione), anche ai rapporti tra subaffidatari e subappaltatori;

    20) con riferimento alla stabilità occupazionale l'articolo 102, al comma 1, lettere a) e b), del codice prevede che le stazioni appaltanti nei bandi richiedano agli operatori economici di garantire, oltre all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, anche «la stabilità occupazionale del personale impiegato», nonché «le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate». Ai sensi del comma 2, l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli impegni. Anche in questo caso sarebbe necessario un intervento correttivo della disposizione in questione, al fine di evitare il rischio che le stazioni appaltanti procedano a un'applicazione generalizzata e indiscriminata, per qualsiasi tipo di appalto, delle clausole sociali diverse dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;

    21) dal rapporto annuale Inail si evince che nel 2022 sono stati denunciati 703.432 infortuni sul lavoro, circa il 24,6 per cento in più rispetto agli oltre 564 mila del 2021: un aumento dovuto sia ai contagi professionali da COVID-19, ma anche agli infortuni «tradizionali»;

    22) i dati evidenziano – ancora una volta e non tenendo conto di tutto il «sommerso» che coinvolge quasi 3 milioni di lavoratori – la necessità di pianificare efficaci e mirate strategie per abbattere il numero degli infortuni e delle malattie professionali, consolidando la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese, con l'obiettivo comune di diffondere ulteriormente la cultura della prevenzione, per la crescita sociale ed economica del Paese;

    23) una sinergia che può rendere in termini di maggior tutela per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro solo laddove non si lascino margini a regole flessibili o derogatorie, in particolare nell'ambito del sistema degli appalti e dei subappalti;

    24) l'importanza di elaborare procedure di appalto incentrate sulla sicurezza del lavoro è dimostrata dalla circostanza che, nel settore edile, nonostante il considerevole aumento dei cantieri trainati dall'attivazione degli incentivi fiscali, in particolare del superbonus 110 per cento, la presenza di regole stringenti previste dalla normativa di settore, ha consentito, secondo i dati forniti dall'Inail, una drastica riduzione dell'incidenza degli infortuni nel quinquennio 2018-2022, con una variazione di periodo del -16,4 per cento;

    25) il costo globale degli infortuni e delle malattie professionali in Italia è di circa 45 miliardi di euro ovvero circa il 3,5 per cento del prodotto interno lordo;

    26) il tema dell'impatto economico di una gestione non adeguata della sicurezza negli ambienti di lavoro – tra l'altro affrontato in un report del 2019 da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza – spiega chiaramente quanto sia impellente l'individuazione di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto degli infortuni sul lavoro che coinvolga anche il sistema degli appalti: affidare gli appalti in ragione del minor costo del lavoro è qualcosa di inaccettabile perché quel che si taglia è la qualità del lavoro;

    27) in tema di controlli, inoltre, precise indicazioni sulle criticità del sistema delle ispezioni sul lavoro e sulle possibili innovazioni da introdurre sono contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto ai lavoro irregolare e all'evasione contributiva (Doc. XVII, n. 7), approvato nella XVIII legislatura dalla XI Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 2020;

    28) nell'ambito della richiamata indagine conoscitiva si era, in particolare, sottolineato il progressivo assottigliamento delle risorse umane destinate ai controlli, evidenziando come l'Inail nel 2019 potesse contare, per lo svolgimento dei controlli di propria competenza, solamente su 269 ispettori, a fronte dei 284 in servizio nel 2018, dei 299 in servizio nel 2017 e dei 350 in servizio nel 2016;

    29) similmente appare necessario adottare una modalità organizzativa maggiormente efficiente per il sistema dei controlli sul lavoro, ovverosia istituire una procura nazionale del lavoro che, attraverso la distribuzione dei magistrati in pool specialistici, sia suscettibile di assicurare efficienti sinergie tra i diversi attori coinvolti e uniformità dell'intervento;

    30) con riferimento alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non trascurabile è poi il tema delle false cooperative e della somministrazione abusiva di manodopera, che costituisce una vera e propria piaga per l'intero sistema lavoro e infesta il nostro Paese ormai da decenni. Solo con riferimento alle cosiddette cooperative «spurie», infatti, nel 2021 il personale ispettivo ha effettuato controlli nei confronti di 1.320 cooperative, accertando illeciti nei confronti di 835 aziende, con un tasso di irregolarità pari al 69 per cento;

    31) se la nostra Carta costituzionale, all'articolo 41, stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera, allo stesso tempo prevede che essa non possa «svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» e che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali»;

    32) così l'articolo 6, comma 8, lettera g), e l'articolo 21 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 concernono il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e richiedono l'elaborazione di criteri finalizzati alla definizione del relativo sistema, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

    33) sebbene siano trascorsi anni dall'entrata in vigore delle disposizioni citate, nulla è ancora stato fatto e, invero, sono state già da tempo avanzate proposte di istituzione della cosiddetta «patente a punti» per le imprese, ovverosia un meccanismo in base al quale chiunque intenda avviare un'attività economica debba soddisfare preventivamente una serie di requisiti minimi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per accedere al mercato ed il cui mantenimento costituisca, poi, condicio sine qua non per rimanere nello stesso,

impegna il Governo:

1) ad adottare tempestive iniziative normative volte prioritariamente:

  a) a garantire l'accesso effettivo dei lavoratori del sistema appalti e subappalti ai livelli retributivi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

  b) al fine di contrastare, negli appalti pubblici, il fenomeno dei cosiddetti contratti collettivi «poveri», ferma restando l'applicazione generalizzata del contratto collettivo nazionale di lavoro e a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, a introdurre una soglia minima salariale inderogabile in peius, pari a 9 euro all'ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali è più debole, prevedendo che la soglia si applichi soltanto alle clausole relative ai cosiddetti «minimi», lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive;

  c) a rivedere a ribasso le soglie per l'affidamento diretto e per la procedura negoziata senza bando;

  d) a limitare il ricorso al criterio del prezzo più basso ai soli casi in cui la stazione appaltante sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l'oggetto del contratto e quest'ultimo abbia connotati di ordinarietà ed elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe quanto richiesto;

  e) a prevedere che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dall'importo assoggettato al ribasso della base d'asta;

  f) in relazione al principio di applicazione dell'adeguato contratto collettivo nazionale di settore, ad introdurre un criterio di verifica ed eventuale sostituzione dello stesso rispetto all'appalto e ai profili professionali prescelti dall'impresa;

  g) a prevedere il divieto generalizzato di ricorso al subappalto a cascata, al fine di scongiurare l'elusione della normativa antimafia e della normativa di tutela del lavoro e garantire anche per le attività in subappalto un paritetico trattamento economico e normativo dei lavoratori, nonché gli stessi standard qualitativi e prestazionali del contratto principale, prevedendo l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;

  h) al fine di mitigare l'impatto derivante dall'estensione generalizzata dell'istituto del subappalto, a inserire nella valutazione delle offerte criteri premiali legati all'impegno di esecuzione diretta delle prestazioni e a estendere gli obblighi e i divieti previsti nei rapporti tra contraente principale e subappaltatore, con particolare riferimento al divieto di ribassare i costi della sicurezza e della manodopera, al regime della responsabilità solidale e al limite della prevalente esecuzione della prestazione, nonché ai rapporti tra subaffidatari e subappaltatori;

  i) a rafforzare il sistema di qualificazione delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, fissando i requisiti di affidabilità che esse devono possedere in relazione all'integrale rispetto della disciplina lavoristica e della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche istituendo la cosiddetta «patente a punti» per la qualificazione delle imprese ovvero un meccanismo in base al quale chiunque intenda avviare un appalto o un subappalto debba soddisfare preventivamente una serie di requisiti minimi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per accedere e restare nel mercato di riferimento;

  l) ad implementare l'organico tecnico di tutti gli enti preposti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e di lavoro regolare, in particolare con riguardo al sistema degli appalti, subappalti e cooperative «spurie».
(1-00213) «Santillo, Barzotti, Ilaria Fontana, Aiello, L'Abbate, Carotenuto, Morfino, Tucci».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

contratto collettivo

diritto alla salute