ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00113

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 85 del 12/04/2023
Abbinamenti
Atto 1/00063 abbinato in data 26/04/2023
Atto 1/00079 abbinato in data 26/04/2023
Atto 1/00106 abbinato in data 26/04/2023
Atto 1/00112 abbinato in data 26/04/2023
Firmatari
Primo firmatario: AMORESE ALESSANDRO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 12/04/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SASSO ROSSANO LEGA - SALVINI PREMIER 12/04/2023
DALLA CHIESA RITA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 12/04/2023
CAVO ILARIA NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE 12/04/2023
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 12/04/2023
LATINI GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER 12/04/2023
MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 12/04/2023
BICCHIELLI PINO NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE 12/04/2023
DI MAGGIO GRAZIA FRATELLI D'ITALIA 12/04/2023
LOIZZO SIMONA LEGA - SALVINI PREMIER 12/04/2023
TASSINARI ROSARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 12/04/2023
CANGIANO GEROLAMO FRATELLI D'ITALIA 12/04/2023
MIELE GIOVANNA LEGA - SALVINI PREMIER 12/04/2023
MATTEONI NICOLE FRATELLI D'ITALIA 12/04/2023
MESSINA MANLIO FRATELLI D'ITALIA 12/04/2023
PERISSA MARCO FRATELLI D'ITALIA 12/04/2023
ROSCANI FABIO FRATELLI D'ITALIA 12/04/2023
LA PORTA CHIARA FRATELLI D'ITALIA 12/04/2023
ZUCCONI RICCARDO FRATELLI D'ITALIA 12/04/2023
MORGANTE MADDALENA FRATELLI D'ITALIA 26/04/2023


Stato iter:
26/04/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/04/2023
Resoconto FRASSINETTI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE E MERITO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 26/04/2023
Resoconto CAVO ILARIA NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE
Resoconto PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto BOSCHI MARIA ELENA AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Resoconto DALLA CHIESA RITA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Resoconto ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto MIELE GIOVANNA LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto CANGIANO GEROLAMO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 26/04/2023

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/04/2023

ACCOLTO IL 26/04/2023

PARERE GOVERNO IL 26/04/2023

DISCUSSIONE IL 26/04/2023

VOTATO PER PARTI IL 26/04/2023

IN PARTE ASSORBITO IL 26/04/2023

APPROVATO IL 26/04/2023

CONCLUSO IL 26/04/2023

Atto Camera

Mozione 1-00113
presentato da
AMORESE Alessandro
testo presentato
Mercoledì 12 aprile 2023
modificato
Mercoledì 26 aprile 2023, seduta n. 92

   La Camera,

   premesso che:

    la riforma 1.3 «Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico» discende da una stringente indicazione europea e costituisce uno specifico obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia, definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea;

    l'anzidetta riforma 1.3 si inserisce nella Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università» della Missione 4 «Istruzione e Ricerca» che introduce un piano di investimenti e riforme cadenzato con puntuali traguardi e obiettivi volti al miglioramento del servizio di istruzione e formazione;

    la riforma 1.3. prevede tra le proprie finalità anche quella di ridurre il numero medio di studenti per classe a vantaggio della qualità dell'insegnamento, il che è possibile esclusivamente mantenendo gli attuali volumi del personale scolastico a fronte della diminuzione del numero degli studenti;

    la presenza di personale adeguato permetterebbe di sviluppare idonee specializzazioni del personale scolastico, finalizzate anche a formare personale con compiti di tutoraggio – così come previsto dalla «Carta di Genova» della Conferenza delle regioni e delle province autonome sottoscritta il 2 dicembre 2021 e attuato con il decreto ministeriale di riforma del sistema dell'orientamento scolastico;

    le nuove professionalità potrebbero facilitare la promozione e la nascita di percorsi di carriera all'interno delle istituzioni scolastiche e rendere così maggiormente appetibile l'occupazione nell'ambito del sistema di istruzione;

    dall'attuazione di questa riforma discende anche l'autorizzazione all'erogazione dei finanziamenti del PNRR (terza rata da 19 miliardi di euro), attualmente all'esame della Commissione europea;

    gli obblighi comunitari, di cui sopra, impongono la revisione e l'armonizzazione della distribuzione delle istituzioni scolastiche, a livello regionale, parametrandola all'andamento anagrafico della popolazione studentesca nella fascia compresa tra i 3 e i 18 anni, considerando un orizzonte temporale di dieci anni, superando, così, il modello attuale. Le proiezioni dei dati demografici per i prossimi anni, infatti, rilevano una costante e significativa riduzione del numero della popolazione scolastica, infatti, alla luce degli ultimi dati raccolti dall'Istat, entro il 2034, ci saranno 1,4 milioni circa di alunni in meno (fonte Istat 2023-2034);

    il fenomeno della denatalità porterà inoltre ad una costante ed ulteriore riduzione del numero degli iscritti tanto che nei prossimi 15 anni la popolazione scolastica dovrebbe ridursi di circa il 15 per cento;

    la disciplina ordinaria relativa alla definizione dell'organico dei dirigenti scolastici (ds) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (dsga), previgente alla riforma adottata con la legge di bilancio per il 2023, è rinvenibile nell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed era incentrata su un parametro dimensionale rigido che consente di assegnare stabilmente ds e dsga solo alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni almeno pari a 600 (ridotto fino a 400 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche);

    in deroga temporanea a tale normativa, fino al 31 agosto 2024, le figure apicali (ds e dsga), sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondo la disciplina stabilita dall'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha ridotto il parametro dimensionale a 500 (300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche);

    la disposizione transitoria si è manifestata inefficace. Per l'effetto distorsivo della norma, infatti, le istituzioni scolastiche, pur essendo divenute autonome, non hanno potuto usufruire dell'attribuzione di un ds e di un dsga stabili in quanto gli incarichi a questi affidabili sono triennali e, quindi, superiori alla previsione normativa. Questo ha comportato un ulteriore, massivo ricorso all'istituto della reggenza che rappresenta una misura eccezionale motivata da esigenze specifiche e contingenti;

    le reggenze costituiscono una grave disfunzione organizzativa nella gestione del personale scolastico dei ds e dsga e non contribuiscono al miglioramento del sistema di istruzione e formazione, incidendo, di conseguenza, in modo negativo sulla qualità del servizio presso le istituzioni scolastiche sprovviste di tali figure in modo stabile;

    per effetto della natura temporanea delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 343 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, senza un nuovo intervento normativo sarebbe, pertanto, tornato efficace, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che fissa a 600 unità, 400 nei casi specifici, la soglia minima di studenti, per singola istituzione scolastica, che consente l'assegnazione di un ds e di un dsga in via esclusiva;

    le criticità emerse dal precedente sistema di individuazione del contingente dei ds e dsga e di distribuzione dello stesso, in adesione agli impegni assunti dallo Stato nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, hanno richiesto la definizione di un nuovo modello orientato a garantire l'assegnazione stabile di figure amministrative apicali delle istituzioni scolastiche autonome (ds e dsga), consentendo alle regioni di esercitare la funzione di organizzazione, in concreto, della rete scolastica;

    l'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) in materia di adozione di parametri sul dimensionamento scolastico ai fini del riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, va proprio in tale direzione e non prevede chiusure di plessi scolastici né interviene sui criteri di formazione delle classi che continua ad essere regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 né, tanto meno, favorisce il rischio di «classi pollaio», bensì mira al miglioramento dell'efficienza amministrativa e alla corretta e ordinata gestione delle istituzioni scolastiche;

    la legge finanziaria per il 2022, del precedente Governo Draghi, invece di modificare i parametri per la formazione delle classi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 (misura strutturale), si limitava a prevedere la riduzione del numero delle «classi pollaio» soltanto nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, con il rischio concreto di non riuscire a incidere in modo complessivo sul fenomeno;

    il richiamato comma 557 introduce all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i nuovi commi da 5-quater a 5-sexies, per i fini sopra descritti. Nello specifico, la nuova disciplina prevede, a regime, dall'anno scolastico 2024/2025, che i criteri per la definizione del contingente organico dei dse dei dsga, insieme con la relativa distribuzione tra le regioni, vengano definiti, su base triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento;

    nel caso di mancata adozione del suddetto decreto entro la data del 31 maggio, il nuovo comma 5-quinquies prevede che, in tal caso, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze deve essere adottato entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche nonché da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche, calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 (dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 sopra citato) e, comunque, entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo;

    l'intervento normativo conferisce maggiori margini di autonomia alle regioni che possono procedere a una pianificazione, a livello locale, adeguata alle esigenze del territorio, superando la rigidità del tradizionale parametro legato al numero minimo di alunni per istituto: 600 (ridotto fino a 400 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche);

    la stessa misura consente all'amministrazione di programmare un piano di assunzioni sulla base dell'effettivo fabbisogno di organico, tenuto conto del personale attualmente in servizio e della stima delle cessazioni per i prossimi anni;

    la nuova disciplina consente di generare risparmi di spesa, certificabili anno per anno, che confluiscono in un fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito da reinvestire in modo strutturale a favore del sistema scolastico;

    questo Esecutivo, sin dal primo giorno del suo insediamento, ha perseguito l'obiettivo di garantire al personale del mondo della scuola il giusto riconoscimento per la dignità del lavoro svolto quotidianamente. In poche settimane, infatti, è stato raggiunto un accordo con i sindacati che ha previsto 100 milioni di risorse nuove, aggiunte alle somme disponibili, e la destinazione di ulteriori 300 milioni, già previsti nel bilancio per altri scopi, finalizzati, invece, dal Ministero dell'istruzione e del merito, al rinnovo del contratto, a condizioni migliorative, gli incrementi, da parecchio tempo attesi da oltre 1 milione e 200 mila lavoratori del comparto scuola, ammontano a regime a una voce media di 124 euro in più a mensilità,

impegna il Governo:

1) a lasciare alle regioni la piena libertà di modellare l'articolazione degli istituti scolastici a prescindere dal parametro rigido del numero di alunni minimo per singola istituzione scolastica, valorizzando, in questo modo, in assenza di parametri statali, le peculiarità dei territori con particolare attenzione per quelle istituzioni situate nelle zone più disagiate: aree interne, comuni montani, piccole isole, minoranze linguistiche, e, in questo quadro, ad adottare iniziative volte a rivedere l'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009;

2) ad assicurare che l'attuazione della nuova riforma avvenga in modo graduale, escludendo, così, il verificarsi di situazioni di esubero di dirigenti scolastici e forme di compensazione quali la mobilità interregionale per gli attuali dirigenti scolastici;

3) ad utilizzare compiutamente e ottimizzare le risorse messe a disposizione dal PNRR per la creazione e la trasformazione delle istituzioni scolastiche in ambienti d'apprendimento innovativi, anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica, della metodologia d'insegnamento e dei linguaggi, fornendo direttive e linee guida chiare ed efficaci e supportando gli enti locali e le istituzioni scolastiche nel processo di attuazione del Piano;

4) ad adottare iniziative volte a reperire risorse adeguate finalizzate ad arrivare alla progressiva e piena attuazione del Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, implementando le risorse del Fondo nazionale dirette a garantire la progressiva gratuità dei servizi educativi 0-3 anni a favore dei nuclei familiari a basso Isee – con particolare attenzione all'offerta formativa nel sud del Paese – ed una scuola dell'infanzia (3-6 anni) ad accesso universale e gratuito;

5) ad adottare iniziative volte a reperire risorse adeguate ad assicurare il diritto all'istruzione per tutte le bambine e i bambini, su tutto il territorio nazionale, elemento fondamentale per colmare il divario tra Nord e Sud ed assicurare la costruzione di una scuola realmente inclusiva, che coinvolga tutti gli alunni, con particolare attenzione per gli alunni con disabilità, sostenendo le famiglie con azioni concrete quali l'implementazione dei servizi di refezione scolastica, la gratuità dei servizi di trasporto e dei libri di testo e la garanzia del tempo pieno;

6) ad adottare iniziative volte a disporre un adeguamento quantitativo delle risorse da destinare al comparto della scuola indicando, come obiettivo programmatico di lungo termine, il raggiungimento del valore della media europea dell'indice di spesa per l'istruzione in rapporto al prodotto interno lordo;

7) a continuare il processo di valorizzazione economica di tutto il personale scolastico;

8) ad assicurare che tra le finalità del fondo citato in premessa vi sia, tra le altre, quella di incrementare gradualmente il Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica;

9) ad adottare iniziative, anche normative, affinché si pervenga ad una diminuzione del numero massimo di allievi per classe, in particolare nelle realtà territoriali più disagiate e con più alto tasso di dispersione scolastica.
(1-00113) «Amorese, Sasso, Dalla Chiesa, Cavo, Mollicone, Latini, Mulè, Bicchielli, Di Maggio, Loizzo, Tassinari, Cangiano, Miele, Matteoni, Messina, Perissa, Roscani, La Porta, Zucconi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione del personale

organizzazione scolastica

politica dell'istruzione