ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 11 del 18/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: BISA INGRID
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/11/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLINARI RICCARDO LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2022
MATONE SIMONETTA LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2022
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2022
SUDANO VALERIA LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2022
BELLOMO DAVIDE LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2022
RAVETTO LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2022
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 18/11/2022


Stato iter:
22/11/2022
Fasi iter:

RITIRATO IL 22/11/2022

CONCLUSO IL 22/11/2022

Atto Camera

Mozione 1-00014
presentato da
BISA Ingrid
testo di
Venerdì 18 novembre 2022, seduta n. 11

   La Camera,

   premesso che:

    il 25 novembre ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999) e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invitato i Governi, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza di genere;

    questa particolare giornata fornisce un'occasione ai Governi, alle istituzioni nazionali, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governative sia per organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, sia per individuare sempre migliori strategie finalizzate allo sradicamento di quella che è una vera e propria «emergenza strutturale»;

    il report della CriminalPol «Un'analisi sulla violenza di genere a due anni dal Codice rosso» pubblicato il 24 novembre 2021 reca i seguenti dati: su un totale di 263 omicidi volontari compiuti in Italia dal 1° gennaio al 21 novembre 2021, 109 hanno riguardato donne. Di questi, 93 sono avvenuti in ambito familiare-affettivo e, in particolare, 63 per mano del partner o dell'ex partner. Numeri che in percentuale mostrano un aumento consistente delle vittime di genere femminile (+8 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2020. In crescita anche tutti i delitti commessi in ambito familiare-affettivo che passano da 130 a 136 (+5 per cento). Anche in questo caso è significativo l'aumento delle vittime donne (+7 per cento), e tra queste quelle uccise per mano del partner o dell'ex partner (+7 per cento);

    un fenomeno multiforme quello della violenza di genere che emerge nella sua complessità anche attraverso l'analisi dei dati raccolti a poco più di due anni dall'entrata in vigore, il 9 agosto 2019, del cosiddetto «Codice rosso» (legge n. 694 del 2019), che ha introdotto nuove fattispecie di reato e perfezionato meccanismi di tutela delle vittime. Un'analisi dettagliata che unisce al monitoraggio delle nuove fattispecie di reato introdotte dal Codice rosso (tra cui la costrizione al matrimonio e il revenge porn) anche l'indagine di quelli che sono i principali reati spia, ovvero di tutti quei delitti che sono indicatori di violenza di genere come i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori (stalking) e la violenza sessuale;

    nello specifico, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2021 sono aumentati del 10 per cento le violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e dei divieti di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (da 1.584 a 1.740). Dall'entrata in vigore del Codice rosso sono stati 4.234 i casi in tutta Italia, in particolare Sicilia (585), Lazio (452), Lombardia (398), Piemonte (386) e Campania (340) sono le regioni con il maggior numero di violazioni;

    un'altra fattispecie introdotta dal Codice rosso, le costrizioni o induzioni al matrimonio, ha fatto registrare nel periodo in esame un considerevole aumento (+143 per cento, da 7 a 17) legato alla progressiva conoscenza della nuova norma e la maggiore propensione alla denuncia. Si tratta di un fenomeno che riguarda nell'86 per cento dei casi donne, di cui il 68 per cento di nazionalità straniera;

    crescono anche i reati di deformazione dell'aspetto della persona con lesioni permanenti al viso (+35 per cento, da 46 a 62). In totale dall'entrata in vigore della legge sono stati 143 i delitti commessi. Le vittime donne sono il 22 per cento, gli autori sono nel 92 per cento dei casi di sesso maschile;

    incremento rilevante dei casi di «revenge porn» (+45 per cento). Le vittime di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che dall'entrata in vigore del Codice rosso ha registrato complessivamente 2.329 reati denunciati, sono nel 73 per cento dei casi donne, italiane (87 per cento) maggiorenni (82 per cento);

    sempre nel report realizzato dalla CriminalPol trovano inoltre spazio l'analisi dei cosiddetti «reati spia» (atti persecutori-stalking, maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale) e dei profili demografici delle vittime femminili dei reati di specie e degli autori dei reati;

    infine, un ulteriore focus è dedicato ai provvedimenti di tutela delle vittime di violenza: gli ammonimenti del questore per stalking e per violenza domestica (+18 per cento rispetto al 2020) e gli allontanamenti dalla casa familiare (– 4 per cento rispetto al 2020);

    preme ricordare che Masha Amini, giovane donna iraniana di 22 anni, è deceduta il 17 settembre 2022 dopo il suo arresto da parte della cosiddetta «polizia morale» in quanto accusata di indossare il velo (hijab) nella maniera ritenuta non appropriata. A seguito di questo e di altri gravi episodi di violenza commessi da fiancheggiatori del regime iraniano contro le donne, è esplosa una forte protesta popolare con la quale si chiede il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana e la fine di un regime che non garantisce tali diritti alle cittadine e ai cittadini iraniani;

    la «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica» detta Convenzione di Istanbul è uno strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo. L'obiettivo di questo strumento è anche quello di combattere e punire le forme di violenza nei confronti delle donne;

    il nuovo Piano strategico nazionale 2021-23 sulla violenza maschile contro le donne ha fatto proprie molte delle istanze avanzate dalla Commissione parlamentare sul femminicidio, nella Relazione sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, approvata l'8 settembre 2020, che segnalava come prioritario e urgente «1) implementare le risorse per l'intero sistema di prevenzione e contrasto alla violenza, semplificare e velocizzare il percorso dei finanziamenti, verificarne l'effettiva erogazione ai centri antiviolenza e alle case rifugio attraverso un sistema di monitoraggio più efficace e potenziare la governance centrale del sistema»;

    la legge n. 69 del 19 luglio 2019 (recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere») denominata «codice rosso» contiene l'introduzione del «doppio binario» per i reati considerati indice di violenza domestica, in relazione ai quali è stata prevista un'accelerazione per l'avvio del procedimento penale, con l'effetto della più celere eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime; inoltre, è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il braccialetto elettronico. Ed ancora, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione. Sono inoltre state introdotte quattro nuove fattispecie di reato: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (sexting e revenge porn); il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; il reato di costrizione o induzione al matrimonio; il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

    nonostante la nutrita e abbondante legislazione, i dati confermano che la violenza contro le donne in Italia è un fenomeno strutturale e diffuso e rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento dell'uguaglianza di genere;

    anche il fenomeno della prostituzione rappresenta una tipologia di violenza ed è una problematica sempre più consistente. Tale considerazione deriva anche dal fatto che i dati che si trovano su tale fenomeno, vengono raccolti con estrema difficoltà, poiché si tratta di un fenomeno sommerso, di cui è possibile effettuare mere stime, e per il quale è possibile fare riferimento solamente al numero di ragazze effettivamente entrate nei percorsi di protezione sociale: rimangono fuori tutte coloro che non hanno avuto la possibilità di emergere in quanto vittime di tratta o che non sono state correttamente identificate come tali;

    nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono previsti importanti specifici interventi, ma l'empowerment femminile e il contrasto alle discriminazioni di genere sono perseguiti quali obiettivi trasversali nell'ambito di tutte le componenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza; la parità di genere è stata assunta come criterio di valutazione di tutti i progetti (gender mainstreaming) e tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza si caratterizza per una strategia integrata di riforme, istruzione e investimenti in infrastrutture sociali e servizi di supporto, per una piena parità di accesso, economica e sociale, delle donne;

    sul fronte penale, invece, il Parlamento ha approvato la legge 27 settembre 2021, n. 134, che delega il Governo ad operare, entro un anno, la riforma del processo penale (decreti attuativi emanati ed in attesa della loro entrata in vigore). Tra le altre rileva una disposizione immediatamente precettiva, una previsione che integra le norme a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso), estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio;

    i dati e la cronaca continuano a dire con evidenza che gli sforzi fin qui attuati a livello legislativo e istituzionale, non sono ancora riusciti ad arginare e a ridurre questo fenomeno. Pur in presenza di un quadro normativo avanzato, e di misure di protezione importanti, queste ultime spesso non vengono applicate o non vengono applicate in maniera abbastanza tempestiva. Serve dunque una maggiore capacità di valutazione del rischio e di lettura della pericolosità delle situazioni in cui si trovano le donne;

    per tutto quanto detto risulta fondamentale lavorare sulla formazione culturale dei cittadini partendo dalla tenera età, nonché nella formazione di polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario, psicologi, periti e tutti coloro che vengono a contatto con la violenza sulle donne,

impegna il Governo:

1) a continuare ad intraprendere tutte le opportune iniziative di competenza al fine di garantire la protezione delle donne e dei loro figli;

2) a sostenere ogni azione di contrasto sul piano interno e internazionale ad ogni forma di violenza sulle donne così come indicata in premessa;

3) ad assumere iniziative per investire risorse adeguate per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato a interagire con la vittima: forze dell'ordine, magistrati, personale della giustizia, polizia penitenziaria e personale sanitario al fine di prevenire e perseguire i reati specifici;

4) a prevedere l'obbligatorietà dei suddetti corsi di formazione per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza;

5) ad adottare iniziative per assicurare che i finanziamenti stanziati annualmente siano erogati regolarmente senza ritardi e vincolati all'assunzione di impegni precisi, all'individuazione delle priorità e alla valutazione dei risultati ottenuti;

6) ad adottare iniziative per prevedere indicatori per la valutazione, da effettuarsi con cadenza annuale o comunque per ogni ciclo di finanziamento, dell'impatto degli stanziamenti per informare circa le future strategie di intervento, tramite la consultazione delle organizzazioni della società civile e dei centri antiviolenza;

7) a predisporre una sezione all'interno del sito del dipartimento per le pari opportunità volta a rendere accessibile, in tempi rapidi, la rendicontazione completa delle attività finanziate con i fondi della legge n. 119 del 2013, nella quale le amministrazioni regionali e locali possano caricare direttamente e in autonomia la documentazione rilevante (delibere, risultati bandi, reportistica delle attività svolte da parte dei beneficiari dei fondi e altro), facendo sì che tali informazioni siano disponibili in formato «aperto» (open data), e siano uno strumento efficace e incisivo di segnalazione di materiale sessista che non si limiti esclusivamente all'ambito pubblicitario;

8) ad aggiornare la mappatura dei centri antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità secondo la reportistica ricevuta da regioni e province autonome, anche al fine di stimare il fabbisogno reale dei centri antiviolenza per la loro sopravvivenza e il loro adeguato funzionamento, informando di conseguenza circa lo stanziamento necessario per assicurare servizi adeguati su tutto il territorio;

9) ad assumere iniziative per incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass-media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità, anche promuovendo una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne e vietando forme di comunicazione che possano indurre una fuorviante percezione dell'immagine femminile;

10) ad assumere iniziative per introdurre, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche contemplando il potenziamento dell'offerta formativa, percorsi e progetti mirati a garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, con il coinvolgimento delle famiglie al fine di superare ogni tipo di disuguaglianza e discriminazione, in tal modo educando le nuove generazioni alla parità tra uomo e donne all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici i temi dell'educazione alla legalità, del diritto all'integrità dell'identità personale e del contrasto alla violenza sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione;

11) ad assumere iniziative normative, volte a prevedere percorsi specifici in carcere per gli autori di reati di violenza sessuale sulle donne e di sfruttamento della prostituzione, inclusi interventi sulla normativa che disciplina l'ordinamento penitenziario volti a rendere obbligatoria per i detenuti per reati contro le donne la destinazione di una percentuale del reddito generato da lavoro in favore del risarcimento delle vittime;

12) ad adottare iniziative normative per abrogare la «legge Merlin»;

13) fermo restando il principio vigente della libertà di cura, a promuovere ogni iniziativa normativa volta ad introdurre trattamenti terapeutici e farmacologici inibitori della libido, per soggetti condannati per reati attinenti alla sfera sessuale, affetti da patologie psichiatriche e che si sottopongano a tali terapie, prevedendo percorsi penitenziari individualizzati sul piano della esecuzione della pena;

14) ad adottare iniziative per reperire le occorrenti risorse economiche atte a garantire l'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale, in esenzione dalla partecipazione al relativo costo, di tutte le attività, prestazioni, servizi, dispositivi e ausili necessari alla diagnosi e al trattamento delle affezioni di carattere fisico e psichico conseguenti ad atti di violenza fisica, oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria;

15) ad assumere iniziative per introdurre, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, percorsi e progetti mirati a garantire l'educazione delle nuove generazioni alla parità tra uomo e donne, all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici i temi dell'educazione alla legalità, del diritto all'integrità dell'identità personale e del contrasto alla violenza sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione;

16) a continuare ad assumere opportune iniziative volte a potenziare i percorsi di assistenza e di supporto psicologico per le donne che hanno subito una violenza e per i loro familiari anche attraverso lo sviluppo di una capillare rete di servizi socio-sanitari e assistenziali dotati di specifiche professionalità come psicologi e psicoterapeuti;

17) data l'importanza di reprimere la reiterazione di reati contro donne e minori, a potenziare ogni iniziativa volta a garantire la presenza in ogni regione di centri per la cosiddetta cura del colpevole di reati commessi in tale ambito, al fine di avviare un percorso di responsabilizzazione, prevenzione e repressione dei reati di violenza;

18) ad aumentare il numero di cavigliere elettroniche a doppio dispositivo Gps e a metterle nelle disponibilità del Ministero della giustizia nel più breve tempo possibile;

19) ad esercitare ogni forma di pressione affinché lo Stato iraniano consenta e cessi di reprimere con la violenza le manifestazioni pubbliche e la libertà di espressione.
(1-00014) «Bisa, Molinari, Matone, Morrone, Sudano, Bellomo, Ravetto, Cavandoli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza sessuale

reato

delitto contro la persona