ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 10 del 16/11/2022
Abbinamenti
Atto 1/00005 abbinato in data 23/11/2022
Atto 1/00015 abbinato in data 23/11/2022
Atto 1/00017 abbinato in data 23/11/2022
Atto 1/00018 abbinato in data 23/11/2022
Atto 1/00019 abbinato in data 23/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/11/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AMATO GAETANO MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2022
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2022
ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2022
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2022
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2022
IARIA ANTONINO MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2022
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2022
TORTO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2022
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2022
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2022
DELL'OLIO GIANMAURO MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2022
CASO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 09/11/2022
PENZA PASQUALINO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2022
CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2022
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2022
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2022
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 10/11/2022
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 22/11/2022
COSTA SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 23/11/2022


Stato iter:
23/11/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/11/2022
Resoconto CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/11/2022
Resoconto CAVO ILARIA NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE
Resoconto APPENDINO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto TESTA GUERINO FRATELLI D'ITALIA
Resoconto MARINO MARIA STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto SCHLEIN ELLY PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto MATONE SIMONETTA LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto GIANASSI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto AMBROSI ALESSIA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto LANCELLOTTA ELISABETTA CHRISTIANA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto COLOSIMO CHIARA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto BOLDRINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
INTERVENTO GOVERNO 23/11/2022
Resoconto ROCCELLA EUGENIA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ)
 
DICHIARAZIONE VOTO 23/11/2022
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Resoconto SEMENZATO MARTINA NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE
Resoconto ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto BONETTI ELENA AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Resoconto POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Resoconto ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto RAVETTO LAURA LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 23/11/2022
Resoconto ROCCELLA EUGENIA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 22/11/2022

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/11/2022

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 23/11/2022

DISCUSSIONE IL 23/11/2022

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 23/11/2022

PARERE GOVERNO IL 23/11/2022

APPROVATO IL 23/11/2022

CONCLUSO IL 23/11/2022

Atto Camera

Mozione 1-00004
presentato da
ASCARI Stefania
testo presentato
Mercoledì 16 novembre 2022
modificato
Mercoledì 23 novembre 2022, seduta n. 13

   La Camera,

   premesso che:

    nel corso della XVIII legislatura il Parlamento e, con particolare impegno ed attenzione, la prima firmataria del presente atto, hanno tenuto alta l'attenzione su alcuni temi molto importanti, ovvero quelli del contrasto alla violenza di genere e della tutela dei minori;

    i fatti pressoché quotidiani di cronaca ci dicono che, nonostante i più recenti interventi normativi in materia, quella di una maggiore tutela dei diritti e dei bisogni dei minori e delle donne vittime di violenza, è una evidenza non trascurabile;

    è essenziale proseguire nell'opera di sensibilizzazione di tutti i cittadini, poiché una più capillare diffusione della conoscenza di questi costituisce l'arma in più per ridurre le differenze ed un valido strumento di educazione ai diritti civili;

    questi temi hanno bisogno di trovare risposte precise ed organiche, all'interno di un quadro sistematico di interventi che metta al centro donne e uomini, ma soprattutto l'educazione e la sensibilizzazione dei più giovani, il nostro futuro;

    in ricordo dell'uccisione delle tre sorelle Patria Mercedes, María Argentina Minerva e Antonia María Teresa Mirabai, assassinate nella Repubblica Dominicana il 25 novembre 1960 per la loro resistenza alla dittatura di Rafael Leónidas Trujillo, nel 1999 le Nazioni Unite hanno istituito la giornata mondiale del 25 novembre per l'eliminazione della violenza contro le donne, per sensibilizzare la collettività sul fatto che in tutto il mondo le donne sono soggette a stupri, violenze domestiche e altre forme di violenza;

    «La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace», così diceva Kofi Atta Annan, il settimo Segretario generale delle Nazioni Unite;

    la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993 fornisce per la prima volta una definizione ampia della violenza contro le donne, definita come «qualunque atto di violenza sessista che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata»;

    nel 2020, anno della pandemia, il tema della violenza contro le donne è riemerso in tutta la sua drammaticità;

    il 1° ottobre 2020 il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo discorso a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per commemorare il 25° anniversario della quarta Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino, ha sottolineato come la pandemia abbia enfatizzato la mancanza di tutela dei diritti delle donne, perché «sono proprio donne e ragazze a essere maggiormente colpite dalla crisi e a portare sulle proprie spalle il peso del fortissimo impatto sociale ed economico che essa sta determinando in tutto il mondo». Sempre lo stesso Segretario generale ha affermato che «Nelle fasi iniziali della pandemia, le Nazioni Unite previdero che quarantene e chiusure forzate avrebbero potuto portare all'allarmante numero di 15 milioni di casi di violenza di genere in più ogni tre mesi.». Previsioni che sembrano ora essersi avverate. «In dodici Paesi studiati dalle Nazioni Unite, il numero di casi di violenza contro le donne riferiti a varie istituzioni è aumentata dell'83 per cento dal 2019 al 2020, con l'aumento del 64 per cento di quelli denunciati alla polizia»;

    secondo l'Unfpa (United Nations Population Fund), l'agenzia delle Nazioni Unite che lavora per promuovere l'eguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne, in tutto il mondo si stima che una donna su tre sarà, nel corso della propria vita, oggetto di abusi fisici o sessuali;

    la maggior parte dei Paesi dell'Unione europea dispone di leggi per contrastare la violenza basata sul genere sull'orientamento sessuale. Tuttavia, l'assenza di una definizione unica e di regole comuni impedisce che venga affrontata in modo efficace. Per tale motivo il Parlamento europeo è tornato più volte a chiedere una normativa europea a tale riguardo che consentirebbe la definizione di standard giuridici comuni, nonché la previsione di sanzioni penali minime in tutta l'Unione europea; il completamento dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica resta una priorità;

    in Italia, la piaga dei femminicidi continua a popolare la cronaca italiana: secondo il report periodico elaborato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno, nel periodo che va dal 1° gennaio al 14 novembre 2021 sono stati registrati 252 omicidi, con 103 vittime donne, di cui 87 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 60 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato, rispetto a quello analogo dello scorso anno, si nota un lieve decremento (-2 per cento) nell'andamento generale degli eventi (da 256 a 252), con le vittime di genere femminile che invece mostrano un leggero aumento, passando da 100 a 103 (+3 per cento). La settimana 16-22 agosto 2021 è stata particolarmente drammatica sul fronte della violenza sulle donne, con ben quattro omicidi. Tra questi casi si ricordi il delitto di Aci Trezza: la giovane 26enne Vanessa uccisa con un colpo di pistola alla testa dal suo ex ragazzo mentre passeggiava con degli amici;

    nella maggior parte dei casi, i carnefici fanno parte della sfera affettiva delle vittime, spesso all'interno delle mura di casa, come emerge dallo stesso report citato. Nel 2020 è quasi raddoppiato, rispetto al 2019, il numero delle chiamate al numero antiviolenza 1522: complice la pandemia, con il lockdown durante il quale le famiglie sono state più a stretto contatto. Secondo i dati pubblicati dall'Istat nel Rapporto sui Sustainable Development Goals (SDGs), che offre le misure statistiche finalizzate al monitoraggio dell'Agenda 2030 dell'Onu, nel 2020 più di 49 donne ogni 100.000 si sono rivolte al numero verde 1522 perché vittime di violenza: nel 2019 la cifra era di circa 27. Un aumento, quello delle chiamate, che è stato diffuso tra tutte le regioni. Il tipo di violenza più segnalato è quella psicologica, che quasi sempre si accompagna a quella fisica;

    laddove le famiglie sono più a stretto contatto e trascorrono più tempo assieme, come avvenuto durante l'attuale pandemia, aumenta il rischio che le donne e i figli siano esposti alla violenza, soprattutto se in famiglia vi sono gravi perdite economiche o di lavoro; man mano che le risorse economiche diventano più scarse, possono aumentare anche forme di abuso, di potere e di controllo da parte del partner;

    nei primi cinque mesi del 2020 sono state 20.525 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, per l'8,6 per cento la violenza ha avuto origine proprio da situazioni legate alla pandemia (ad esempio la convivenza forzata, la perdita del lavoro da parte dell'autore della violenza o della donna) (fonte: Nota Istat del 17 maggio 2021 «Le richieste di aiuto durante la pandemia»);

    oltre ai delitti, rimane il problema dei cosiddetti «reati spia», quei reati che sono indicatori di violenza di genere, espressione dunque di abusi fisici, sessuali, psicologici o economici, diretti contro una donna in quanto tale. Secondo i dati del Ministero dell'interno, nel primo semestre del 2021 i reati spia sono stati 19.128, con l'incidenza delle vittime donne che rimane invariata, attestandosi al 79 per cento;

    tali dati preoccupano e dimostrano quanto ancora ci sia da fare per prevenire e contrastare tale grave fenomeno;

    la violenza contro le donne è certamente un fatto culturale. Nei femminicidi, infatti, l'uomo considera la donna un suo possesso, un oggetto, dunque l'educazione dei giovani costituisce una delle chiavi di volta per un reale cambio di passo della nostra società. E uno degli strumenti per prevenire e contrastare la violenza di genere sarebbe quello di introdurre l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole di ogni ordine e grado;

    in tale direzione va anche una proposta di legge, presentata il 19 ottobre 2022, della prima firmataria del presente atto (atto Camera 407), recante «Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari»;

    il nostro sistema sanitario mette a disposizione di tutte le donne, italiane e straniere, una rete di servizi sul territorio, ospedalieri e ambulatoriali, socio-sanitari e socio-assistenziali, anche attraverso strutture facenti capo al settore materno-infantile, come ad esempio il consultorio familiare, al fine di assicurare un modello integrato di intervento. Uno dei luoghi in cui più frequentemente è possibile intercettare la vittima è il pronto soccorso. È qui che le vittime di violenza, a volte inconsapevoli della loro condizione, si rivolgono per un primo intervento sanitario. In particolare, per la tempestiva e adeguata presa in carico delle donne vittime di violenza che si rivolgono al pronto soccorso, sono state adottate, nel 2017, le specifiche linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza;

    salvo che non sia necessario attribuire un codice di emergenza (rosso o equivalente), alla donna deve essere riconosciuta una codifica di urgenza relativa (codice giallo o equivalente) così da garantire una visita medica tempestiva e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari. È previsto, inoltre, che la donna presa in carico debba essere accompagnata in un'area separata dalla sala d'attesa generale che le assicuri protezione, sicurezza e riservatezza. Poiché spesso, però, la violenza rimane nascosta, al fine di individuarne il più rapidamente possibile i segni è importante rafforzare le competenze degli operatori sociosanitari che entrano in contatto con le vittime, mediante specifici programmi di formazione;

    gli stessi ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, devono costantemente integrare i programmi e le attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari;

    il nostro Paese ha compiuto un passo storico nel contrasto della violenza di genere con la legge 27 giugno 2013, n. 77, approvando la ratifica della Convenzione di Istanbul, redatta l'11 maggio 2011. Le linee guida tracciate dalla Convenzione costituiscono, infatti, il binario e il faro per varare efficaci provvedimenti, a livello nazionale, e per prevenire e contrastare tale fenomeno;

    nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, iniziata nella XVII legislatura con la citata ratifica della Convenzione di Istanbul, le modifiche al codice penale e di procedura penale volte ad inasprire le pene di alcuni reati più spesso commessi nei confronti di donne, l'emanazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime;

    il legislatore è intervenuto in tale ambito perseguendo in via principale gli obiettivi di prevenzione dei reati e di protezione delle vittime, comunque prevedendo parallelamente un inasprimento delle pene per la commissione dei cosiddetti reati di genere;

    il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica;

    tale legge ha evidentemente apportato miglioramenti al sistema di tutela delle donne; tuttavia, paiono necessari alcuni correttivi, anche proposti in un testo della prima firmataria del presente atto (atto Camera 473) recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e della violenza sui minori»;

    una estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere è stata prevista anche dalla legge n. 134 del 2021, di riforma del processo penale, mentre la legge n. 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere;

    non hanno invece terminato il loro iter parlamentare il disegno di legge che il Governo aveva presentato al Senato (A.S. 2530) volto a rafforzare la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, e una proposta di legge, già approvata dalla Camera, volta a concedere il permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio (A.S. 2577);

    il Governo adotta, con cadenza biennale, piani straordinari per contrastare la violenza contro le donne; dopo l'emanazione nel 2015 del primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, è stato recentemente adottato il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023;

    il Piano 2021-2023 ripropone la struttura del Piano precedente, con un'articolazione in 4 assi tematici (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità;

    dopo molti anni dall'emanazione della direttiva europea in materia, il nostro Paese non è ancora riuscito ad approvare una legge che renda veramente giustizia a tutte le vittime di reati violenti, compresi i familiari, e che possa rispondere alle esigenze di equa e giusta riparazione provenienti dalle stesse; sarebbe quindi necessario provvedere, al più presto, ad una completa rivisitazione della disciplina vigente;

    è di recente istituzione il «reddito di libertà» per le donne vittime di violenza, tuttavia occorre fare di più per una piena emancipazione e indipendenza economica che consenta di poter denunciare senza paura i soprusi subiti;

    i dati ufficiali illustrati non tengono ovviamente conto del sommerso, vale a dire di tutte le vittime di violenza che decidono di non chiedere aiuto né denunciare;

    i dati inerenti ai casi di violenza, relativamente al periodo del lockdown conseguente alle misure anti COVID-19, evidenziano che la convivenza e il confinamento forzati hanno acutizzato situazioni di violenza preesistenti all'interno della famiglia;

    persiste una maggiore difficoltà per il raggiungimento dell'autonomia da parte delle donne vittime di violenza, che hanno intrapreso un percorso presso una casa rifugio nei centri antiviolenza, nel trovare una soluzione abitativa decorosa e capace di soddisfare le esigenze proprie ma, soprattutto, nella maggior parte dei casi, dei figli minori;

    le novità introdotte nella materia costituiscono passi importanti, ma ad essi dovrebbe necessariamente far seguito anche la creazione di una rete capillare di servizi che diminuisca il costo economico e psicologico dell'uscita della donna dal luogo in cui è vittima di violenze;

    il reinserimento nel mondo del lavoro per le vittime di violenza di genere risulta difficoltoso, compromettendo quel fattore determinante per l'emancipazione femminile che è l'indipendenza economica, elemento, quest'ultimo, decisivo anche per l'uscita definitiva dal terribile circolo delle violenze;

    quanto al tema della tutela dei minori è imprescindibile prestare una particolare attenzione al sistema degli allontanamenti di minori dalle proprie famiglie e della loro accoglienza in strutture esterne e/o familiari;

    una revisione della disciplina, invero, viene da più parti invocata, poiché necessaria e urgente, in particolare a seguito di alcune drammatiche vicende che hanno portato alla luce gravissime lacune del sistema di affidamento dei minori nel nostro Paese e che hanno scosso, in particolare negli ultimi anni, la coscienza collettiva;

    lo Stato deve farsi garante del benessere dei minori e deve contrastare comportamenti illeciti, soprattutto di funzionari pubblici o di persone da essi incaricate, che pregiudicano l'integrità psicofisica dei minori e delle loro famiglie;

    l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha pubblicato la seconda raccolta di dati sperimentale elaborata con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, intitolata «La tutela dei minorenni in comunità»;

    nello studio si evidenzia che i numeri dell'accoglienza in comunità dei minori allontanati dalla propria famiglia di origine al 31 dicembre 2015 mostrano, complessivamente, una tendenza all'aumento rispetto a quanto rilevato nell'anno precedente. In particolare, i minori presenti nelle strutture di tipo familiare sono 21.035, con un incremento del 9,3 per cento rispetto al 31 dicembre 2014;

    dal confronto tra il numero di minori presenti in comunità al 31 dicembre 2015 e il totale dei minorenni residenti in Italia al 1° gennaio 2016, pari a 10.008.033, si evince che i bambini e gli adolescenti accolti dalle strutture di tipo familiare rappresentano circa lo 0,2 per cento dell'intera popolazione infradiciottenne;

    si evidenzia, inoltre, un incremento del 5 per cento del numero di strutture per minori attive nel territorio nazionale che, al 31 dicembre 2015, risulta pari a 3.352 unità, rispetto alle 3.192 registrate al termine dell'anno 2014, correlativamente a un aumento del 7,8 per cento della domanda di accoglienza connesso, come osservato, alla rilevata crescita del numero complessivo degli ospiti delle comunità al 31 dicembre 2015;

    per quanto concerne il numero medio di ospiti per struttura, su base regionale, si osserva che i valori più elevati si registrano, nell'ordine: a Bolzano, con 13,6 ospiti; in Umbria con 12,4 ospiti; nel Molise con 12,1 ospiti; nel Friuli Venezia Giulia con 11,8 ospiti; nelle Marche con 10,3 ospiti e in Sicilia con 10 ospiti per struttura. I territori dove, invece, il numero medio di ospiti per struttura risulta più contenuto corrispondono all'area del Piemonte e della Valle d'Aosta (3,7 ospiti) e alla provincia autonoma di Trento che, al pari del Veneto, segna un numero medio di 3,9 ospiti per struttura, seguiti dall'Emilia-Romagna con 4,6 ospiti;

    per quanto riguarda il profilo dell'età dei bambini e ragazzi accolti in comunità al 31 dicembre 2015 si nota la netta prevalenza della classe d'età più elevata (14-17 anni) che segna il 61,6 per cento del numero complessivo dei minorenni ospiti delle strutture e che risulta, peraltro, in crescita rispetto al 57,2 per cento registrato nella precedente rilevazione. Inoltre, è emerso che il 13,2 per cento dei minorenni collocati in comunità ha un'età inferiore a 6 anni, con una diminuzione rispetto al 15 per cento rilevato al 31 dicembre 2014. In diminuzione risulta anche l'incidenza relativa dei bambini di età compresa tra 6 e 10 anni (12,8 per cento, rispetto al 14,1 per cento del 2014) e dei ragazzi nella fascia di età 11-13 anni (12,4 per cento, rispetto al 13,8 per cento del 2014);

    l'inserimento dei minori nelle strutture di accoglienza avviene, nella maggioranza dei casi (57,8 per cento), a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, segnando una netta prevalenza rispetto alla percentuale di collocamenti di cui è stata espressamente dichiarata la natura consensuale (13,7 per cento). Tuttavia, nel restante 28,5 per cento dei casi le comunità non hanno fornito alle procure della Repubblica alcuna precisa indicazione sulla tipologia di inserimento;

    dal confronto con il dato risultante dalla precedente raccolta di dati dell'Autorità emerge una sostanziale continuità, seppur con una lieve diminuzione, della percentuale dei casi di minori presenti in comunità da più di ventiquattro mesi, che passa dal 26,5 per cento, rilevato al 31 dicembre 2014, al 23 per cento, mentre il restante 77 per cento degli ospiti di minore età si trova in comunità, al 31 dicembre 2015, da meno di ventiquattro mesi;

    bisogna, infatti, tenere conto che la permanenza dei minori fuori della loro famiglia di origine in comunità non può superare i ventiquattro mesi, salve eventuali proroghe disposte dal tribunale per i minorenni nel caso in cui la sospensione del collocamento possa recare pregiudizio al minore;

    alla fine dell'estate 2018 sono emersi fatti di cronaca relativi a casi di presunto sfruttamento illecito del sistema degli affidamenti di minori, anche al fine di arricchimento personale, noto come «caso Bibbiano», dal nome del piccolo comune in provincia di Reggio Emilia in cui le vicende hanno avuto origine;

    il 27 giugno 2019, a seguito dell'operazione di polizia «Angeli e demoni», molte persone sono state sottoposte a misura cautelare in quanto accusate di aver costruito un illecito e redditizio sistema di gestione dei minori, attraverso il quale essi venivano sottratti illegittimamente alle famiglie di origine per poi essere collocati in affidamento, a pagamento, presso persone amiche o conoscenti, generando un giro di affari illecito di diverse centinaia di migliaia di euro;

    secondo l'accusa, il sistema si basava su false relazioni degli operatori e su disegni dei bambini artefatti per allontanare i minori dalle loro famiglie e collocarli in affidamento retribuito per poi sottoporli a un programma psicoterapeutico, con un giro di affari di centinaia di migliaia di euro;

    gli indagati sono accusati, a vario titolo, di frode processuale, depistaggio, abuso d'ufficio, maltrattamenti su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione e peculato d'uso;

    nel corso delle indagini sono state prese in esame accuse di vario genere in merito all'impiego di metodi suggestivi utilizzati sui minori per manipolare le testimonianze durante le sedute di psicoterapia: redazione di relazioni mendaci, disegni dei bambini artefatti attraverso la mirata aggiunta di connotazioni sessuali, terapeuti travestiti da personaggi cattivi delle fiabe messi in scena per rappresentare, di fronte ai minori, i genitori intenti a far loro del male, impiego di apparecchiature elettriche indicate come «macchinetta dei ricordi»; mentre i servizi sociali omettevano di consegnare ai bambini lettere e regali inviati dai genitori naturali, che i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato in un magazzino dove erano stati accatastati;

    tra gli affidatari dei minori c'erano persone con problemi psichici e genitori di figli suicidi, mentre vi sono stati due casi accertati di stupro presso le famiglie affidatarie e in comunità, dopo l'illegittimo allontanamento;

    tale sistema distorto ha avuto gravissime ripercussioni sui minori, così come incalcolabili sono stati i danni provocati alle famiglie, separate in maniera forzata e talvolta ingiusta dai propri figli, al precipuo scopo di ottenere vantaggi personali;

    a seguito di tale vicenda, il Ministero della giustizia ha istituito una squadra speciale di giustizia per la protezione dei bambini con il compito di assicurare il raccordo fra i diversi soggetti coinvolti nei procedimenti di collocamento dei minori nelle comunità, la salvaguardia dei livelli omogenei di tutela degli stessi e di rispetto delle procedure. Nel novembre 2019, il Ministro della giustizia ha illustrato i risultati della squadra speciale a seguito di un monitoraggio globale effettuato presso tutti gli uffici giudiziari che si occupano di minori, che ha registrato dati molto interessanti;

    dal gennaio 2018 al giugno 2019 sono stati collocati fuori della famiglia 12.338 minori (23 al giorno). Rapportando questo dato al totale della popolazione di minori in Italia, pari a circa 9 milioni di individui, si ottiene una percentuale di allontanamenti dello 0,13 per cento;

    nello stesso periodo 1.540 minori, tra quelli allontanati, hanno fatto rientro nelle famiglie di origine (12 per cento del totale) mentre del restante 88 per cento non è dato sapere con certezza la destinazione;

    i collocamenti sono stati disposti in sette casi su dieci dai tribunali per i minorenni (8.722) e in tre casi su dieci da tribunali civili, corti d'appello e altri uffici giudiziari;

    nello stesso periodo sono state disposte 5.173 ispezioni ordinarie delle comunità di accoglienza, che ammontano in Italia a circa 3.300 strutture;

    dal punto di vista normativo, è urgente l'esigenza di adeguare la tutela amministrativa e giurisdizionale dei diritti dei minori e, in generale, delle persone nell'ambito familiare ai dettami sovranazionali e, segnatamente, all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, che, come interpretato costantemente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e in sostanziale conformità al sistema di principi posto dagli articoli 30 e 31 della Costituzione, da un lato afferma l'intangibilità della vita privata e familiare in assenza di specifiche e comprovate esigenze di tutela di soggetti bisognosi della protezione pubblica e da un altro contempla l'obbligo cosiddetto «positivo» delle istituzioni degli Stati parti di apprestare i servizi assistenziali alla famiglia affinché questa possa essere sostenuta, anche in caso di disagio sociale o relazionale, mantenendo la propria unità e senza che abbia luogo la compressione autoritativa delle funzioni e dei legami che in essa si esplicano;

    da lungo tempo, infatti, sono frequenti le condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia per l'inadempimento dei predetti obblighi positivi e per lo svolgimento di interventi autoritativi non preceduti dal necessario impegno nell'assistenza consensuale alla famiglia. In particolare, alcune condanne anche recentissime hanno riguardato addirittura vicende definite con dichiarazioni di adottabilità passate in giudicato e, dunque, almeno allo stato della normativa, sostanzialmente irreversibili, pure a fronte delle constatate ingiustizia, erroneità e illegittimità. Al contempo, da oltre un decennio il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sollecita la previsione di efficienti meccanismi di adeguamento alle statuizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche mediante il superamento del principio di intangibilità del giudicato, almeno nelle ipotesi di violazioni particolarmente incisive dei diritti fondamentali incidenti sullo status personae e sullo status familiae, quali quelle riconosciute nell'ambito di procedimenti definiti con dichiarazione dello stato di adottabilità di minori;

    in un quadro siffatto si colloca l'inquietante dato che ha origine da una statistica elaborata dal Ministero della giustizia, confermato da studi di esperti e da inchieste giornalistiche: quasi 40.000 minori, nel 2011, erano collocati coattivamente in strutture comunitarie o comunque in ambito extra-familiare. Più volte operatori del diritto ed esperti nel campo della tutela minorile si sono espressi, pubblicamente e anche mediante studi editi, testimoniando la tendenza al progressivo incremento di questo numero;

    l'impressionante dato statistico viene confermato anche in base a studi statistici condotti da Governi esteri, che hanno sentito l'esigenza di tutelarsi, anche mediante richieste di chiarimenti alle istituzioni italiane, circa la frequenza degli allontanamenti coattivi di minori dalle loro famiglie, specificamente con riguardo a situazioni di fatto non caratterizzate dall'accertamento o anche dalla contestazione della violazione di doveri parentali, ma esclusivamente da condizioni di disagio economico-sociale;

    la necessità di comprendere i contenuti e le ragioni dello stato di fatto sintetizzato dai citati dati statistici, unita all'assenza di un'anagrafe ufficiale degli affidamenti extra-familiari di minori, ha determinato lo svolgimento, da parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, di un'approfondita e pluriennale indagine sugli interventi autoritativi in ambito minorile, con particolare riferimento all'allontanamento coattivo dei minori dalle loro famiglie;

    nel corso di detta indagine conoscitiva è emerso in modo chiaro che se, da un lato, occorre che sia garantita la tutela dei minorenni da pericoli di maltrattamento fisico e psicologico in ambito familiare, nondimeno nella stragrande maggioranza dei casi i provvedimenti di collocazione extrafamiliare e di affidamento etero-familiare sono determinati da valutazioni di rischio condotte sulla base di indicatori presuntivi non riconosciuti sul piano scientifico e, ancora più frequentemente, da ragioni di disagio della famiglia non imputabili a specifici e accertati comportamenti pregiudizievoli dei genitori nei confronti nei figli. Addirittura, è stato osservato, persino da magistrati e da avvocati esperti nel settore minorile, oltre che da rappresentanti di associazioni impegnate nella tutela dell'infanzia, che in un grande numero di casi l'allontanamento coattivo del minore è determinato dalla situazione di indigenza economica della famiglia. Inoltre, un numero considerevole di provvedimenti di allontanamento è motivato in base a giudizi sulla personalità e sul carattere dei genitori o dei parenti dei minori interessati, anziché dall'accertamento di comportamenti pregiudizievoli; normalmente, tali giudizi sono espressi per iscritto in segnalazioni di operatori di pubblica sicurezza o di assistenti sociali e, in alcuni casi non infrequenti, persino in comunicazioni anonime pervenute alle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, mentre non costituiscono oggetto di ulteriore istruttoria nel contraddittorio processuale;

    numerosi operatori del diritto minorile, ascoltati nell'ambito della predetta indagine conoscitiva, hanno riferito concordemente e univocamente che, nella maggior parte dei casi, il provvedimento di collocazione del minore fuori dall'ambito familiare viene emesso, in via nominalmente provvisoria, non solo prima di ogni adempimento istruttorio, ma addirittura prima dell'audizione dei genitori del minore, i quali vengono sentiti solo dopo l'emissione del provvedimento e, molto spesso, a distanza di settimane o addirittura di mesi dalla sua esecuzione. Inoltre, in difformità dal dettato normativo e dall'avviso più volte ribadito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, i provvedimenti provvisori, anche se relativi alla collocazione extra-familiare di minori, risultano privi dell'indicazione, anche orientativa, della durata dell'intervento, di guisa che sovente restano efficaci per anni, ad onta della natura interinale e della previsione normativa del termine di ventiquattro mesi quale ordinaria durata massima della collocazione extra-familiare del minore, superabile soltanto in caso di acclarato pregiudizio derivante dalla riunificazione della compagine familiare;

    in molti casi, inoltre, i provvedimenti provvisori di allontanamento vengono reiterati per ragioni diverse rispetto a quelle originariamente considerate dal giudice e, segnatamente, in base a relazioni rese dai gestori delle strutture collocatarie o sulla base di notizie da loro fornite e non verificate nel contraddittorio delle parti. In tali situazioni si determina un evidente conflitto di interessi, quanto meno potenziale, nelle persone dei gestori delle strutture collocatarie, in ragione del metodo di finanziamento delle stesse;

    infine, è importante segnalare che nella XVIII legislatura la Commissione II (Giustizia) della Camera ha approvato (nella seduta del 12 luglio 2022) la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato recante «Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori» (C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone, C. 2796 Bellucci e C. 3148 Boldrini), il cui iter, conclusosi a causa della conclusione anticipata della legislatura, sarebbe più che mai necessario riprendere tempestivamente,

impegna il Governo:

1) a valutare di assumere iniziative in relazione all'ormai improcrastinabile necessità di superare il carattere di straordinarietà del piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere a favore di azioni non improntate all'eccezionalità, ma di carattere sistemico;

2) a prevedere iniziative concrete tese a garantire una rete omogenea su tutto il territorio nazionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, con stanziamento di adeguate risorse economiche, anche per garantire personale adeguatamente formato, assicurando l'aggiornamento costante della mappatura dei centri anti violenza del Dipartimento per le pari opportunità, e adottando, inoltre, le iniziative di competenza per garantire che la violenza contro le donne sia affrontata tramite un coordinamento efficace tra autorità nazionali, regionali e locali;

3) ad adottare iniziative per rendere omogenei, su tutto il territorio nazionale, norme e finanziamenti per le azioni di contrasto alla violenza contro le donne e per incrementare le risorse destinate al Fondo contro la violenza e le discriminazioni di genere, al Fondo per le pari opportunità, al Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, al Fondo antitratta e, in generale, a tutte le politiche per la promozione della parità di genere e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne;

4) ad adottare iniziative per garantire la promozione, da parte dei media, della soggettività femminile, nonché l'introduzione di efficaci meccanismi di monitoraggio e di intervento sanzionatorio su comportamenti mediatici e comunicativi di ogni tipo che esprimano sessismo e visione stereotipata dei ruoli tra uomo e donna;

5) ad adottare le iniziative di competenza per contrastare la violenza di genere sui social network, in particolare le forme di istigazione che prendono di mira l'aspetto fisico, l'appartenenza religiosa o razziale, anche attraverso l'istituzione di un osservatorio sul fenomeno;

6) a porre in essere le iniziative ritenute opportune affinché nella comunicazione istituzionale e nell'attività dell'amministrazione sia assicurato il rispetto della distinzione di genere nel linguaggio attraverso l'adozione di formule e terminologie che prevedano la presenza di ambedue i generi attraverso le relative distinzioni morfologiche, ovvero evitando l'utilizzo di un unico genere nell'identificazione di funzioni e ruoli, nel rispetto del principio della parità tra uomini e donne;

7) ad adottare iniziative per potenziare il raccordo fra scuola, servizi territoriali e consultori familiari e per adolescenti per intervenire più efficacemente quanto alle politiche educative sull'uguaglianza e sul rispetto delle differenze;

8) a dare attuazione, per quanto di competenza, alle risultanze e alle raccomandazioni contenute nelle relazioni e nei documenti dei lavori della «Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere» della XVIII legislatura, promuovendo iniziative normative, anche di carattere fiscale, e amministrative volte ad accompagnare o orientare le donne vittime di violenza nel percorso di recupero della libertà e dell'integrità fisica, morale ed economica;

9) a promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado, l'educazione alla parità tra i sessi, nonché la prevenzione della violenza di genere, attraverso il potenziamento di specifici percorsi di formazione del personale docente nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, promuovendo altresì l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e nei corsi di studio universitari;

10) ad adottare iniziative per stanziare risorse adeguate da destinare alla formazione delle Forze dell'ordine che si relazionano con le donne che hanno subito ogni tipo di violenza, nonché alla promozione di una cultura sociale e giudiziaria maggiormente orientata alla tutela della vittima, anche attraverso iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione nei luoghi di socialità, di svago, di cura e benessere delle donne, agevolando, altresì, l'emersione dei casi di violenza domestica;

11) ad adottare iniziative per potenziare il «reddito di libertà» per le donne vittime di violenza, al fine di sostenere le donne che vogliono fuoriuscire dal circolo vizioso della violenza domestica, in modo da ottenere un'indipendenza economica;

12) ad adottare iniziative per destinare una percentuale del Fondo unico giustizia, delle liquidità e dei capitali confiscati ai mafiosi e ai corrotti, all'imprenditoria femminile, privilegiando, nell'assegnazione, le donne vittime di violenza, al fine di incentivare un percorso di reinserimento sociale, oltre che l'indipendenza economica;

13) al fine di contrastare la recidiva, ad adottare iniziative volte all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per gli uomini maltrattanti, in particolare, ad attivare programmi di trattamento nella fase di esecuzione della pena, predisponendo specifiche disposizioni di dettaglio ed indirizzi operativi rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 69 del 2019, oltre a garantire, su tutto il territorio nazionale, un adeguato numero di strutture preposte a fornire percorsi di recupero;

14) ad adottare iniziative normative per introdurre – in caso di condanna per «femminicidio» – quale pena accessoria, l'«indegnità» del reo a succedere, nonché prevedere modifiche volte ad escludere dall'applicabilità dell'istituto introdotto all'articolo 162-ter del codice penale, relativo all'estinzione del reato per condotte riparatorie, tutti i reati che implichino violenza nei confronti delle donne, inasprendo, altresì, le pene per il reato di violenza sessuale, con l'introduzione di nuove aggravanti e aumenti di pena in riferimento alle condotte operate nei riguardi dei soggetti più vulnerabili;

15) ad assumere iniziative normative tese a prevedere percorsi specifici in carcere per gli autori di reati di violenza sessuale sulle donne e di sfruttamento della prostituzione, inclusi interventi finalizzati a rendere obbligatoria in caso di condanna per reati contro le donne la destinazione di una percentuale del reddito generato da lavoro del reo in favore delle vittime o familiari delle stesse, quale risarcimento;

16) ad adottare le iniziative di competenza per garantire, su tutto il territorio nazionale, che le vittime dello sfruttamento della prostituzione possano essere inserite in percorsi sociali efficaci per rompere definitivamente il legame con gli sfruttatori;

17) ad adottare iniziative normative per la revisione dell'articolo 165 del codice penale in tema di presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e dei criteri per il percorso degli uomini maltrattanti, in particolare prevedendo che il suddetto beneficio sia concesso esclusivamente all'esito positivo del percorso di recupero medesimo;

18) tramite il Ministero della giustizia, nella predisposizione delle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, a promuovere lo svolgimento di attività formative finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, nonché in materia di ascolto e di trattamento di minori in occasione di procedimenti giudiziari;

19) ad adottare iniziative per migliorare la circolazione di informazioni tra tribunale civile e penale, onde evitare situazioni paradossali di affidamento congiunto in caso di violenza intra-familiare;

20) ad adottare iniziative per introdurre strumenti per potenziare la protezione delle vittime di violenza in occasione della concessione della misura cautelare, quali il divieto di avvicinamento o l'ordine di allontanamento;

21) ad adottare iniziative normative per modificare il sistema attualmente vigente nel processo penale al fine di consentire l'ingresso nel procedimento al difensore della vittima nei termini più ampi possibili rispetto all'attuale disciplina;

22) ad adottare iniziative per istituire una banca dati nazionale che raccolga in modo uniforme le denunce di violenza di genere tramite la modifica all'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di obblighi di comunicazione dei dati iscritti nel registro delle notizie di reato, prevedendo che la segreteria di ogni procura della Repubblica trasmetta tali informazioni, immediatamente dopo l'iscrizione nel registro, al Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno dalla legge 1° aprile 1981, n. 121;

23) a promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro interforze tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri per l'analisi, la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere;

24) ad adottare iniziative per prevedere meccanismi più veloci per la distribuzione delle risorse economiche in favore dei centri anti-violenza e distribuire in modo uniforme i centri per gli uomini maltrattanti, prevedendo un organismo terzo che controlli il percorso e l'effettivo risultato dei maltrattanti in modo che quest'ultimi possano prendere consapevolezza, del crimine commesso e così ravvedersi;

25) ad adottare iniziative normative, al più presto, per una completa rivisitazione della disciplina di cui alla legge n. 122 del 2016 in materia di indennizzi in favore delle vittime dei reati violenti, nonché per la tutela delle vittime del reato di matrimonio forzato anche ai fini della disciplina in materia di immigrazione, e altresì per prevedere modalità per il cambio del cognome delle medesime vittime del reato di matrimonio forzato, di cui all'articolo 558-bis del codice penale;

26) a favorire, per quanto di competenza, l'iter di esame delle proposte di legge in Parlamento recanti misure inerenti al contrasto alla violenza di genere e alla tutela delle vittime, al fine di velocizzarne l'iter e l'approvazione definitiva;

27) ad adottare iniziative normative per la revisione dell'articolo 384 del codice di procedura penale al fine di introdurre il nuovo strumento operativo a disposizione del pubblico ministero del fermo di indiziato dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutoria, utilizzabile anche al di fuori dei casi di flagranza, con decreto motivato, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa;

28) ad adottare iniziative normative per la revisione dell'articolo 342-bis del codice civile, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione dello strumento dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari estendendolo anche al coniuge legalmente separato o che è parte di un'unione civile nonché ad altro convivente o persona alla quale la persona offesa è legata o è stata legata da relazione affettiva;

29) ad adottare iniziative normative per la revisione della legge 7 luglio 2016, n. 122, in particolare volte ad introdurre una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno;

30) a favorire, per quanto di competenza, l'avvio dell'esame delle proposte di legge in Parlamento recanti misure inerenti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori, portando così a termine il relativo iter iniziato nella XVIII legislatura;

31) ad adottare iniziative volte all'istituzione di una anagrafe nazionale per il monitoraggio delle procedure di allontanamento di minori dalla propria famiglia e loro accoglienza in strutture esterne e/o familiari;

32) ad adottare iniziative normative per la revisione del codice civile e della legge 8 febbraio 2006, n. 54, al fine di tutelare l'esercizio del diritto del minore alla bigenitorialità, anche in un'accezione negativa, in particolare nei contesti familiari in cui vi sia la presenza di un genitore violento o non ritenuto degno di rivestire tale ruolo;
(1-00004) «Ascari, Amato, Aiello, Orrico, Pavanelli, Giuliano, Iaria, Ilaria Fontana, Torto, Morfino, Quartini, Dell'Olio, Caso, Penza, Carotenuto, Di Lauro, D'Orso, Sportiello, Cafiero De Raho, Sergio Costa».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza sessuale

delitto contro la persona

vittima