Legislatura: 19Seduta di annuncio: 72 del 21/03/2023
Primo firmatario: TORTO DANIELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/03/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2023 RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2023 DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2023 SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 21/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 21/03/2023 BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
NON ACCOLTO IL 21/03/2023
PARERE GOVERNO IL 21/03/2023
RESPINTO IL 21/03/2023
CONCLUSO IL 21/03/2023
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame intende realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che indica nella primavera del 2023 il termine per la definizione di una riforma articolata e complessiva sugli anziani non autosufficienti;
attualmente in Italia le persone con un'età superiore ai 65 anni sono il 23 per cento e questa percentuale è destinata ad aumentare nei prossimi anni: secondo le stime più recenti, infatti, il numero di anziani non autosufficienti raddoppierà fino a quasi 5 milioni entro il 2030;
per le persone anziane non autosufficienti, il PNRR introduce diverse misure, strettamente legate tra loro, sia riguardo al rafforzamento dei servizi sociali territoriali, alla prevenzione dell'istituzionalizzazione e al mantenimento, per quanto possibile, di una dimensione autonoma (Missione 5), sia attraverso il potenziamento dell'assistenza sanitaria, soprattutto radicata sul territorio (Missione 6); più in particolare, nella Missione 5, componente C, «Riforma 1.2: sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti» è riportato l'obiettivo di realizzare una riforma da introdurre con un provvedimento legislativo, a seguito di apposita delega parlamentare, recante un sistema organico di interventi in favore degli anziani non autosufficienti;
il PNRR ha dunque immaginato una riforma volta a coordinare i diversi bisogni conseguenti all'invecchiamento e alla non autosufficienza, ai fini di un approccio integrato, finalizzato ad offrire, conservare o ripristinare la massima autonomia in un contesto il più possibile de-istituzionalizzato;
il provvedimento all'esame, all'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre all'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie, specificando le risorse per attuare le misure previste dalle discipline di delega in esame; più in particolare per le risorse necessarie all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 (fatte salve le risorse individuate per l'erogazione della prestazione universale graduata) della delega in esame, si provvede mediante le disponibilità finanziarie derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure del Fondo per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, dei due Fondi caregiver, e del Fondo per le politiche della famiglia per la parte dedicata al finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.
per la realizzazione degli obiettivi della delega concorrono, inoltre, in via programmatica, le risorse disponibili nell'ambito del PNRR, Missione 5, componente 2, investimento 1.1, Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3;
l'articolo 8 ribadisce infine che, oltre alle risorse dei Fondi sopra citati, dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
considerato che:
la legge 31 dicembre 2009, n. 196 – «Legge di contabilità e finanza pubblica» –, all'articolo 17 (Copertura finanziaria delle leggi), comma 2, dispone: «2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.»,
impegna il Governo
ad intraprendere le azioni necessarie a garantire, in tutto il territorio nazionale, le risorse finanziarie strutturali per il sostegno alla terza età e per la tutela dei diritti delle persone anziane nonché per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, integrando opportunamente le risorse dei Fondi elencati nell'articolo 8 del disegno di legge in esame, al fine di rendere strutturali gli interventi previsti.
9/977/12. Torto, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):politica familiare
anziano
economia pubblica