ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00908/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 60 del 01/03/2023
Firmatari
Primo firmatario: DONNO LEONARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/03/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELLEGRINI MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2023
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2023
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2023


Stato iter:
02/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 01/03/2023
BERGAMOTTO FAUSTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
 
DICHIARAZIONE VOTO 02/03/2023
Resoconto PELLEGRINI MARCO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 01/03/2023

PARERE GOVERNO IL 01/03/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/03/2023

DISCUSSIONE IL 02/03/2023

RESPINTO IL 02/03/2023

CONCLUSO IL 02/03/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00908/007
presentato da
DONNO Leonardo
testo presentato
Mercoledì 1 marzo 2023
modificato
Giovedì 2 marzo 2023, seduta n. 61

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per impianti di interesse strategico nazionale nonché disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti medesimi;

    nel dettaglio, gli articoli 7 e 8 presentano profili di diritto penale sostanziale, prefigurando un sistema di impunità qualora si verifichino «fatti» vietati dalla legge penale;

    in particolare, con l'articolo 7 il legislatore ha previsto la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale, in tal modo introducendo una nuova esimente (cosiddetto «scudo penale»);

    dal punto di vista soggettivo, appare chiaro che dell'esimente possa beneficiare «chiunque», anche a prescindere dalla qualifica rivestita, agisca con il precipuo obiettivo di dare esecuzione al provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività;

    tuttavia, con riferimento all'ambito di applicazione oggettivo della nuova esimente, va rilevato come la stessa sembri riferibile a tutti i fatti penalmente rilevanti che derivino «dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici»;

    emergono, infatti, rilevanti differenze riferite agli illeciti rispetto ai quali si offre protezione, che rendono ancor più deboli e incerte le garanzie di tutela dei diritti fondamentali alla salute e all'ambiente salubre, basti considerare che al presupposto dell'adozione del Piano Ambientale si sostituisce l'esistenza di un qualsiasi provvedimento autorizzatorio alla prosecuzione dell'attività;

    l'articolo 8, dispone, poi, che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati. Tuttavia, nel caso de quo, è palese la poca chiarezza della disposizione transitoria che sembra autorizzare la convivenza, fino al 23 agosto 2023, del vecchio e nuovo scudo sebbene con contenuti differenti e conseguenti difficoltà applicative;

    con norme ambigue e poco chiare, pertanto, si favorisce la continuità produttiva mediante il ricorso ad un regime derogatorio rispetto all'applicazione ordinaria delle sanzioni e del sequestro interdittivo previsto per fattispecie analoghe, senza nessuna garanzia per i lavoratori dal punto di vista occupazionale, sanitario e ambientale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare, nel prossimo provvedimento utile, interventi normativi volti a modificare l'ipotesi discriminante (cosiddetto scudo penale) della condotta illecita introdotta dal decreto-legge in esame, ripristinando le garanzie, già previste dall'ordinamento penale vigente, idonee ad impedire la prosecuzione dell'attività potenzialmente inquinante e lesiva dei preminenti interessi di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro dei cittadini dell'area industriale di Taranto.
9/908/7. Donno, Pellegrini, L'Abbate, Pavanelli, Carotenuto, Dell'Olio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla salute

sanzione penale

luogo di lavoro