Legislatura: 19Seduta di annuncio: 60 del 01/03/2023
Primo firmatario: PAGANO UBALDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 01/03/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 01/03/2023 STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 01/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 01/03/2023 BERGAMOTTO FAUSTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY) DICHIARAZIONE VOTO 02/03/2023 Resoconto PAGANO UBALDO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
NON ACCOLTO IL 01/03/2023
PARERE GOVERNO IL 01/03/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/03/2023
DISCUSSIONE IL 02/03/2023
RESPINTO IL 02/03/2023
CONCLUSO IL 02/03/2023
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame crea nuove problematiche senza risolvere i nodi relativi al futuro degli impianti ex Ilva e contiene invece una serie di disposizioni che fanno fare dei passi indietro a Taranto: un insieme di norme che prefigurano un'autorizzazione, a chi produce, senza limiti di ordine ambientale e sanitario, in assenza di norme di reale rilancio dello stabilimento pugliese, di garanzie sul pagamento dei crediti maturati dai fornitori, di rilancio dell'occupazione, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tutte tematiche che avrebbero giustificato la necessità e l'urgenza di un provvedimento come un decreto-legge;
un secondo ordine di motivi riguarda il finanziamento in conto soci da parte di Invitalia: il provvedimento in discussione non lega questi finanziamenti ad una modifica della governance, che invece è imprescindibile per un reale rilancio dell'ex Ilva: i 680 milioni di euro sembrano invece indirizzati al pagamento dei costi dell'energia, mentre la restante quota non viene legata ad un'accelerazione del passaggio del controllo azionario da Arcelor Mittal al socio pubblico né alla presentazione di un cronoprogramma di investimenti in vista, tra l'altro, della riconversione produttiva, del risanamento aziendale, dell'elettrificazione dei forni e del mantenimento dei livelli occupazionali;
si tratta, inoltre, di un provvedimento che non esprime una reale visione di politica industriale da parte del Governo sul settore della siderurgia e, in particolare, sugli impianti ex Ilva di Taranto: gli impianti del siderurgico di Taranto sono attualmente ai minimi livelli in termini per produzione mentre al contempo Arcelor Mittal ha aumentato la produzione di acciaio negli altri stabilimenti di proprietà al di fuori dell'Italia, arrecando un duplice danno al Paese: uno in termini economici e occupazionali per il complesso di Taranto e l'altro in termini di disponibilità di acciaio per la manifattura nazionale;
il decreto, inoltre, interviene anche sulla disciplina del cosiddetto «scudo penale» già previsto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015;
l'articolo 7 del provvedimento in esame, infatti, reintroduce tale esimente, sancendo una sorta di presunzione assoluta di diligenza a favore delle condotte attuative dei provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva;
occorre peraltro rilevare come l'articolo 7 si differenzi per vari aspetti dalla esimente prevista per l'Ilva, poiché tale disposizione non solo non precisa l'ambito soggettivo di applicazione dello scudo (autore della condotta può essere «chiunque») ma non identifica le incriminazioni, rispetto alle quali è esclusa la responsabilità penale (con riguardo all'Ilva, a ben vedere, il decreto-legge del 2015, pur non precisando quali siano i reati rispetto ai quali debba ritenersi esclusa la responsabilità penale, tuttavia identifica le incriminazioni facendo riferimento alla macro materia ambientale);
lo «scudo penale», in sostanza, è stato esteso tanto negli ambiti oggettivo e soggettivo, tanto nella sua validità temporale, considerato che, a differenza di quanto disposto in passato, la norma del provvedimento in esame non reca un termine di cessazione dei suoi effetti giuridici;
l'esimente, inoltre, ricalca quanto già dispone l'articolo 51 del codice penale, recante la scriminante dell'adempimento del dovere, ampliandone la portata, evidenziando il chiaro intento del legislatore di estendere, evidentemente senza che ci sia alcuna necessità, una tutela dei soggetti agenti anche a comportamenti che potrebbero non essere correttamente scriminati dall'articolo 51 del codice penale,
impegna il Governo:
a monitorare l'efficacia del cosiddetto «scudo penale» e valutarne gli effetti applicativi, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
circoscrivere, come disposto nel recente passato, l'ambito soggettivo della norma, nonché l'ambito oggettivo della stessa, riconducendovi solo le condotte poste in essere per l'adempimento del piano ambientale così da limitare l'esimente ai reati a queste connessi, escludendo quindi quelli concernenti la tutela della salute, dell'incolumità pubblica e della sicurezza sul lavoro;
prevedere un congruo termine di scadenza al medesimo «scudo penale».
9/908/5. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sicurezza del lavoro
diritto alla salute
industria siderurgica