Legislatura: 19Seduta di annuncio: 60 del 01/03/2023
Primo firmatario: DORI DEVIS
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 01/03/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 01/03/2023 ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 01/03/2023 BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 01/03/2023 BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 01/03/2023 FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 01/03/2023 GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 01/03/2023 GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 01/03/2023 MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 01/03/2023 PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 01/03/2023 ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 01/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 01/03/2023 BERGAMOTTO FAUSTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY) DICHIARAZIONE VOTO 02/03/2023 Resoconto DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA
NON ACCOLTO IL 01/03/2023
PARERE GOVERNO IL 01/03/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/03/2023
DISCUSSIONE IL 02/03/2023
RESPINTO IL 02/03/2023
CONCLUSO IL 02/03/2023
La Camera,
premesso che:
in sede di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, «Recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale», nella commissione di merito, è emerso con forza il tema dello «scudo penale», una sorta di non punibilità assoluta degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi;
infatti, l'articolo 7 prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale, o parte di esso, dichiarato di interesse strategico nazionale, per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni;
la disposizione, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, sancisce una sorta di «presunzione assoluta di diligenza» a favore delle condotte attuative dei provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva;
la disposizione non solo non precisa l'ambito soggettivo di applicazione dello scudo (autore della condotta può essere «chiunque») ma non identifica le incriminazioni, rispetto alle quali è esclusa la responsabilità penale (il decreto-legge del 2015, pur non precisando quali siano i reati rispetto ai quali debba ritenersi esclusa la responsabilità penale, tuttavia identifica le incriminazioni facendo riferimento alla macro materia ambientale);
l'articolo 7 costituisce esplicitazione del principio generale per cui il soggetto che abbia riposto legittimo affidamento in un'autorizzazione amministrativa non risulta rimproverabile per le condotte poste in essere in esecuzione del provvedimento amministrativo, anche in conformità al principio di cui all'articolo 51 codice penale (scriminante dell'adempimento del dovere),
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di circoscrivere in maniera puntuale tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale, escludendo dallo scudo penale qualsiasi violazione delle linee guida per la valutazione d'impatto ambientale e sanitaria – VIIAS – così come definite dal decreto legislativo n. 104 del 2017 di recepimento della Direttiva UE in materia di VIA.
9/908/22. Dori, Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):grande impresa
impresa in difficolta'
impatto ambientale