ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00908/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 60 del 01/03/2023
Firmatari
Primo firmatario: L'ABBATE PATTY
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/03/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONNO LEONARDO MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2023
PELLEGRINI MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2023
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2023
SANTILLO AGOSTINO MOVIMENTO 5 STELLE 01/03/2023


Stato iter:
02/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/03/2023
BERGAMOTTO FAUSTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 01/03/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/03/2023

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/03/2023

ACCOLTO IL 02/03/2023

PARERE GOVERNO IL 02/03/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/03/2023

CONCLUSO IL 02/03/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00908/010
presentato da
L'ABBATE Patty
testo presentato
Mercoledì 1 marzo 2023
modificato
Giovedì 2 marzo 2023, seduta n. 61

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del decreto-legge in esame dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa a carico della società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati;

    il decreto-legge interviene, inoltre, per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo, agli articoli 5 e 6, che eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa introducendo a tale scopo la valutazione del bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;

   considerato che:

    l'impianto Siderurgico di Taranto, in attività dal 1964, è il più grande in Europa, produce col metodo del ciclo integrale ed è insediato a ridosso del preesistente centro abitato di Taranto;

    l'area è da anni oggetto di attenzione per le possibili ripercussioni sulla salute della popolazione delle emissioni ambientali derivanti dagli impianti industriali presenti;

    nell'ambito delle attività della regione Puglia, è stata promossa una valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto, Massafra e Statte che ha visto la collaborazione del dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, della ASL di Taranto, di ARPA Puglia e di AReS Puglia;

    in questo studio sono stati valutati gli effetti delle esposizioni ambientali e occupazionali sulla mortalità-morbosità della popolazione residente utilizzando il disegno epidemiologico della coorte residenziale. La coorte di Taranto è stata analizzata nel periodo 2008-2014 per verificare la relazione tra i cambiamenti temporali delle esposizioni ambientali e i cambiamenti temporali della mortalità;

    l'indagine epidemiologica ha confermato i risultati degli studi precedenti rafforzandone le conclusioni, estendendo l'ambito di osservazione a diversi esiti sanitari. La lettura dei risultati, anche alla luce della letteratura più recente sugli effetti nocivi dell'inquinamento ambientale di origine industriale, depone a favore dell'esistenza di una relazione di causa-effetto tra emissioni industriali e danno sanitario nell'area di Taranto. L'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico ha causato, e causa, nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e morte;

    la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 24 gennaio 2019, si è espressa su ricorso di 180 ricorrenti che avevano denunciato gli effetti delle emissioni degli stabilimenti siderurgici di Taranto sulla salute e sull'ambiente, dichiarando che l'Italia ha omesso di assumere le misure necessarie a tutela della salute dei cittadini perché nell'ordinamento interno non esistono rimedi effettivi per l'attivazione di misure efficaci per la bonifica dell'area;

   rilevato che:

    il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, e alla cui esecuzione sono legate le disposizioni che prevedono la non punibilità dei soggetti coinvolti, avrebbe dovuto vedere piena attuazione entro il 30 marzo 2019. Il predetto termine è stato successivamente prorogato, collegandolo alla data di scadenza dell'AIA, cioè al 23 agosto 2023;

    a quasi dieci anni dalla sua emanazione, le prescrizioni dettate dal Piano ambientale risultano ancora solo parzialmente attuate;

    l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), come noto, effettua le attività di controllo ambientale sugli impianti strategici nazionali, in collaborazione con le ARPA, vigilando sul rispetto delle condizioni degli atti autorizzativi emanati e contribuendo a proporre misure per assicurare la tutela ambientale tramite segnalazioni correlate ai monitoraggi e alle verifiche effettuate. Il predetto Istituto esercita i compiti di legge ai sensi dell'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, per quanto riguarda la verifica del rispetto delle prescrizioni di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e i controlli alla fonte di tutte le emissioni di inquinanti autorizzate in AIA nazionale, e, in particolare, sul gestore dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia Spa (ex ILVA Spa) di Taranto che ha l'obbligo di attuare i propri autocontrolli secondo le indicazioni e modalità contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), approvato con decreto ministeriale n. 194 del 2016, i cui esiti sono riportati nella relazione annuale trasmessa dal Gestore medesimo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) in qualità di Autorità Competente;

    l'ISPRA, per potenziare e migliorare le sue attività di controllo sul siderurgico, ha istituito al suo interno un'apposita Unità organizzativa dedicata in modo specifico al controllo dell'installazione industriale di rilevanza strategica nazionale in esame. In sede di audizione in 9a Commissione sul provvedimento in esame, l'Ispra, al fine di fornire un quadro di insieme delle attività di vigilanza effettuate, ha lasciato agli atti un documento che mostra lo stato di attuazione delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

    in particolare, ha mostrato un quadro di sintesi di inosservanze accertate a seguito dei controlli presso ex ILVA nel periodo 2018-2022. Tra queste, si segnala, da ultimo, ad aprile 2022 (trimestrale), la seguente voce: «DIFFIDA 1 (accertamento 34067/2022 violazione dell'articolo 29-quattuordecies comma 2): a fronte dei ripetuti eventi di malfunzionamento delle pompe slurry riportati soprattutto per AFO2 e AFO 4, emerge che le azioni correttive messe in atto dal Gestore, per garantire il regolare funzionamento delle pompe slurry con il fine principale di contenere lo sviluppo di emissioni diffuse, non sono risultate sufficienti ed adeguate per mitigare la frequenza di rottura di tali apparecchiature»;

   considerato, altresì, che:

    la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, già nella prima sentenza di condanna del Governo Italiano del 24 gennaio 2019, relativa all'ex Ilva di Taranto, ha affermato «che il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'Ilva ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive nell'area a rischio» evidenziando l'omessa adozione di «tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti» e che il 5 maggio del 2022 ha nuovamente condannato lo Stato italiano per lo stesso motivo del gennaio 2019;

    lo scorso 26 ottobre è stata pubblicata dalla Commissione europea una proposta di nuova direttiva sulla qualità dell'aria dal titolo: «Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on ambient air quality and cleaner air for Europe» che, in una prospettiva di medio-lungo termine, mira ad individuare nuovi criteri comuni per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in Europa allineando la normativa europea alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (QMS);

    nelle sue valutazioni, aggiornate nel 2021, l'Oms non stabilisce un valore al di sotto del quale non vi sia rischio, ma individua come limite inferiore di esposizione dei valori definiti «air quality guideline level» termine che può essere inteso come «livello raccomandato a cui tendere»: è il livello più basso per il quale è stato osservato un incremento della mortalità totale, di quella per cause cardiopolmonari, e di quella per cancro del polmone, con una confidenza migliore del 95 per cento. L'OMS ha anche definito degli interim target, cioè dei livelli più alti da considerare nelle aree particolarmente inquinate, come obiettivi da raggiungere in step successivi, attraverso l'implementazione di politiche di risanamento della qualità dell'aria,

impegna il Governo

a proseguire il tavolo tecnico già avviato, al fine di addivenire ad un accordo di programma improntato alla transizione ecologica e alla salvaguardia industriale.
9/908/10. (Testo modificato nel corso della seduta) L'Abbate, Donno, Pellegrini, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Dell'Olio, Carotenuto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sanita' pubblica

industria siderurgica

politica sanitaria