Legislatura: 19Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Primo firmatario: ORRICO ANNA LAURA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023 CAROTENUTO DARIO MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023 PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/02/2023 SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
NON ACCOLTO IL 22/02/2023
PARERE GOVERNO IL 22/02/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023
RESPINTO IL 23/02/2023
CONCLUSO IL 23/02/2023
La Camera,
premesso che:
in sede di esame della Legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), sono stati introdotti una serie di strumenti volti a ridurre, da un lato, il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e, dall'altro, il magazzino dei carichi affidati all'agente della riscossione, mediante lo stralcio dei carichi fino a mille euro inclusi nelle cartelle 2000-2015, nonché attraverso la possibilità di definizione parziale di tutti i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022;
analoga disposizione normativa (decreto-legge n. 193 del 2016) era stata approvata anche nel 2016 ma rispetto ad essa, l'attuale legislatore ha ritenuto di non riproporre la facoltà per i Comuni di definire gli importi relativi alle ingiunzioni fiscali ed agli accertamenti esecutivi non affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R), creandosi così una evidente, quanto incostituzionale, disparità di trattamento anche nei confronti dei debitori che potranno beneficiare di stralcio e definizione agevolate solo nel caso in cui risiedano in Comuni che affidano i propri carichi tributari e/o patrimoniali ad Ader;
viceversa, ai contribuenti che risiedono in Comuni che, legittimamente, operano in autonomia o tramite concessionari della riscossione di cui alla all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (migliaia di comuni in Italia), non è loro riconosciuta alcuna agevolazione;
al fine di ripristinare una necessaria parità di trattamento, sia tra Comuni che tra contribuenti, appare tuttora auspicabile una modifica che permetta agli enti locali di scegliere, con l'adozione di un proprio atto regolamentare, non solo l'adesione agli interventi di cancellazione parziale dei ruoli di minore entità, ma anche l'adesione alla «rottamazione» e la facoltà di adozione degli strumenti di definizione agevolata relativi alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi non affidati ad AdE-R;
più in generale, la possibilità per il Comune di regolamentare meccanismi agevolativi di riduzione dei carichi accessori al debito tributario o patrimoniale dovrebbe rientrare nell'alveo dell'autonomia impositiva comunale, costituzionalmente garantita. D'altro canto, il rispetto dell'autonomia locale e delle peculiari caratteristiche territoriali della gestione delle entrate imporrebbe di lasciare al Comune la scelta di autorizzare la definizione agevolata dei propri crediti, anche limitatamente ad alcuni di essi. Questo risultato, peraltro, potrebbe essere agevolmente ottenuto attraverso una norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge 289/2002, che precisi che la facoltà ivi prevista è facoltà non necessariamente collegata a interventi legislativi statali, ma correntemente esercitabile dal Comune;
peraltro, l'eliminazione di tale disparità di trattamento, sarebbe priva di oneri a carico dello Stato nella misura in cui il libero esercizio da parte degli Enti locali della facoltà di concedere stralci o agevolazioni per sanzioni, interessi e spese, comporterebbe esclusivi oneri a carico dell'Ente concedente che, ovviamente, sarà chiamato a subordinare le proprie scelte ad una attenta analisi costi – benefici in termini, rispettivamente, riduzione dei residui attivi e incremento dei flussi di cassa,
impegna il Governo
ad estendere il disposto normativo contenuto nei commi da 222 a 231 della Legge di bilancio 2023, a tutti i Comuni, affinché possano decidere di aderire alla «rottamazione» e abbiano la facoltà di adozione degli strumenti di definizione agevolata relativi alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi non affidati all'Agenzia delle entrate – Riscossione.
9/888/88. Orrico, Morfino, Carotenuto, Pavanelli.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):comune
regolamento
autonomia