Legislatura: 19Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Primo firmatario: GIULIANO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023 ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023 MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023 PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 22/02/2023 Resoconto GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 22/02/2023 SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) DICHIARAZIONE VOTO 23/02/2023 Resoconto GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 22/02/2023
NON ACCOLTO IL 22/02/2023
PARERE GOVERNO IL 22/02/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023
DISCUSSIONE IL 23/02/2023
RESPINTO IL 23/02/2023
CONCLUSO IL 23/02/2023
La Camera,
premesso che:
il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;
in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera a) proroga al 31 dicembre 2023 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dell'impiego verificatesi negli anni 2013-2021. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all'assunzione, sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione, ove prevista;
l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a determinate condizioni, quali: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
per lo specifico settore degli Uffici periferici del Ministero della cultura, l'articolo 1, comma 18-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende al periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 dicembre 2023 la possibilità per il Ministero della cultura di conferire, previa selezione comparativa dei candidati, incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici;
vi sono uffici giudiziari che registrano carenze di dirigenti generali di prima fascia con conseguenti importanti difficoltà nel garantire la continuità della corretta gestione degli Uffici Giudiziari e il corretto svolgimento delle loro funzioni amministrative-gestionali;
in diversi Uffici Giudiziari i dirigenti generali di prima fascia hanno maturato o matureranno nel corso del 2023 i requisiti di anzianità contributiva e/o anagrafica per il collocamento in quiescenza, in attesa dell'avvio e del completamento delle idonee procedure di individuazione e nomina dei dirigenti generali di prima fascia presso gli Uffici Giudiziari, tali da coprire le scoperture di tali figure apicali, appare necessario ed auspicabile estendere la previsione di cui all'articolo 1 comma 18-ter anche agli Uffici Giudiziari che versano in situazioni di carenza di dirigenti generali di prima fascia o i cui dirigenti generali di prima fascia maturino entro dicembre 2023 i requisiti di anzianità contributiva e/o anagrafica per il collocamento in quiescenza e ciò al fine di garantire la continuità della corretta gestione degli Uffici Giudiziari e il corretto svolgimento delle funzioni amministrative-gestionali svolte dai dirigenti generali di prima fascia presso gli Uffici Giudiziari;
ritenuto che non sono più rinviabili interventi, anche strutturali, volti a garantire la copertura delle vacanze di organico relative ai dirigenti generali di prima fascia operanti presso gli Uffici Giudiziari,
impegna il Governo
a prevedere, nel primo provvedimento utile, e nelle more dell'avvio e del completamento delle idonee procedure di individuazione e nomina dei dirigenti generali di prima fascia presso gli Uffici Giudiziari, tali da coprire le scoperture di tali figure apicali, la possibilità di prorogare i contratti dei dirigenti generali di prima fascia – che nel corso dell'anno 2023 maturano i requisiti di anzianità contributiva e/o anagrafica per il collocamento in quiescenza – di due anni oltre il limite dei raggiunti requisiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento in quiescenza; nonché a prevedere, in alternativa, nel primo provvedimento utile, e nelle more dell'avvio e del completamento delle idonee procedure di individuazione e nomina dei dirigenti generali di prima fascia presso gli Uffici Giudiziari, tali da coprire le scoperture di tali figure apicali, la possibilità di conferire, previa selezione comparativa dei candidati, incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento e la continuità dello svolgimento delle funzioni amministrative-gestionali svolte dai dirigenti generali di prima fascia presso gli Uffici Giudiziari, con riferimento a quegli Uffici Giudiziari che versano in situazioni di carenza di dirigenti generali di prima fascia o i cui dirigenti generali di prima fascia maturino entro dicembre 2023 i requisiti di anzianità contributiva e/o anagrafica per il collocamento in quiescenza.
9/888/82. Giuliano, D'Orso, Ascari, Morfino, Pavanelli.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):nomina del personale
contratto di lavoro
cessazione d'impiego