ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00888/081

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: FONTANA ILARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSTA SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023
SANTILLO AGOSTINO MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023


Stato iter:
23/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/02/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 22/02/2023

PARERE GOVERNO IL 22/02/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023

RESPINTO IL 23/02/2023

CONCLUSO IL 23/02/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00888/081
presentato da
FONTANA Ilaria
testo presentato
Mercoledì 22 febbraio 2023
modificato
Giovedì 23 febbraio 2023, seduta n. 57

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 8-septies dell'articolo 11 differisce fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia della disposizione transitoria di cui al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022 secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «R1» (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico;

    ai sensi dell'allegato C, parte IV, del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), l'operazione «R1» consiste nell'attività di recupero energetico tramite utilizzazione del rifiuto quale combustibile o altro mezzo per produrre energia, includendo in tali attività l'utilizzo dei rifiuti come combustibile normale o accessorio in impianti industriali volti alla produzione di energia o di materiali (ad esempio centrali elettriche o cementifici);

    in Italia, secondo quanto indicato dall'Associazione italiana tecnico economica cemento (AITEC) sono 50 i cementifici presenti sul territorio (forse il più alto numero di impianti per singolo Paese in Europa) da cui l'elevata domanda di combustibile per l'alimentazione degli altoforni che rende allettante la scelta di bruciare i rifiuti, creando un volume di affari molto sostanzioso e nel contempo rendendo assai appetibile il ricorso al CSS quale soluzione ai problemi di gestione dei rifiuti per molte amministrazioni locali;

    in base al rapporto dell'International society of doctors for environment (ISDE), i cementifici sono installazioni industriali ad alto impatto ambientale ritenute altamente inquinanti (qualunque sia il combustibile utilizzato) ed i limiti per le emissioni di questi impianti sono più elevati e soggetti a deroghe rispetto a quelli degli inceneritori propriamente detti. Rispetto ad un inceneritore classico, infatti, l'ISDE indica che un cementificio emette il triplo di anidride carbonica, il triplo di polveri sottili, da 10 a 30 milligrammi al metro cubo, il sestuplo di ossidi di azoto, da 200 a 800-1.200 milligrammi al Nm3, il sestuplo di anidride solforosa, da 50 a 300, identica quantità di acido cloridrico (10 milligrammi al Nm3), il settuplo di carbonio organico totale, da 10 a 10-70 milligrammi al Nm3;

    la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha inoltre evidenziato che i cementifici sono pressoché gli unici altri impianti – oltre a quelli chimici, alle centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili ed alle acciaierie – presenti nell'elenco delle 620 industrie fonte di maggiore impatto ambientale e sanitario in Europa, costantemente aggiornato con stime sulla mortalità evitabile dall'Agenzia europea per l'Ambiente (Eea) sulla base degli inventari delle emissioni di CO2, ossidi di azoto, PM 2.5 e PMIO;

    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021 è stato approvato il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) – ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, attuativo della direttiva DE 2016/2284, la cosiddetta direttiva NEC (National Emission Ceilings) – che costituisce anche una delle riforme previste dal PNRR (Missione 2, Componente 4-7, Riforma 3.1). Dal menzionato quadro normativo emerge che sono necessarie misure di riduzione aggiuntive per assicurare il rispetto dei target stabiliti per il 2030. Gli obiettivi assegnati all'Italia appaiono infatti particolarmente ambiziosi, soprattutto se riferiti ad alcuni inquinanti come il PM2,5;

   considerato che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5-bis, approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022, si inseriva in un contesto emergenziale volto ad arginare gli impatti del caro-energia ed era concepita come misura a carattere transitorio, la proroga dell'efficacia di cui al citato articolo 11, comma 8-septies, non appare supportata da alcuna evidenza oggettiva che ne chiarisca l'importanza strategica; al contrario, tale misura appare del tutto avulsa dal quadro delle strategie in atto per il contrasto delle emissioni in atmosfera e delle attività che contribuiscono al cambiamento climatico da cui derivano enormi danni all'economia e alla popolazione,

impegna il Governo:

   al fine di assicurare il rispetto dei target per il 2030 e di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in coerenza con gli impegni nazionali volti a ridurre l'inquinamento atmosferico, a prevedere la riduzione del periodo di efficacia della disposizione di cui in premessa anche all'esito di un'attenta verifica dell'impatto prodotto sulla qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini;

   ad adottare iniziative per il monitoraggio ad hoc delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «R1» come combustibile o come altro mezzo per produrre energia operato dagli impianti di produzione di cemento, anche considerando il ricorso al registro di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero ad altro registro appositamente istituito.
9/888/81. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Pavanelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riciclaggio dei rifiuti

produzione d'energia

inquinamento atmosferico