ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00888/076

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: DELL'OLIO GIANMAURO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023


Stato iter:
23/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/02/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/02/2023

PARERE GOVERNO IL 22/02/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2023

CONCLUSO IL 23/02/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00888/076
presentato da
DELL'OLIO Gianmauro
testo presentato
Mercoledì 22 febbraio 2023
modificato
Giovedì 23 febbraio 2023, seduta n. 57

   La Camera,

   premesso che:

    il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    ai fini della verifica della perdita di gettito delle entrate locali e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali, è stato previsto l'obbligo di una certificazione volta ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza COVID-19, e non anche a fattori diversi;

   valutato che:

    successivamente, il decreto-legge n. 21 del 2022 ha introdotto la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, non solo per ristorare l'eventuale perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, purché non coperti da specifiche assegnazioni statali (articolo 37-ter che ha modificato il sopra citato articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022);

    al fine specifico di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali e a ristoro della maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas, l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha quindi istituito un apposito fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022 (da destinare, per 200 milioni di euro ai comuni e, per 50 milioni alle città metropolitane e alle province), alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno (decreto ministeriale 22 luglio 2022). Il fondo è stato peraltro incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2022 dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2022, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica;

    il citato decreto n. 50 del 2022, come avvenuto per gli anni 2020 e 2021, era particolarmente atteso dagli enti che hanno scoperto di dover gestire una rendicontazione «rinforzata» ed inaspettata in particolare in riferimento agli utilizzi dei fondi cosiddetti «Caro Bollette», erogati per garantire la continuità dei servizi;

    ne è conseguito che i comuni potevano procedere ad applicare al bilancio di previsione 2022 quote di avanzo vincolato relative alle risorse del cosiddetto Fondo Covid per dare copertura alla maggiore spesa di energia elettrica: in particolare, la norma ha previsto che per determinare l'ammontare dei «maggiori oneri» cui dare copertura con l'avanzo vincolato in questione si faccia riferimento al dato risultante dal confronto tra la spesa per energia elettrica dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nell'anno 2019 da rendicontare con la certificazione Covid entro il 31 maggio 2023;

    a fine esercizio 2022, alcuni Comuni disporranno di economie derivanti dal citato cosiddetto Fondo Covid;

   considerato che:

    è tutt'oggi necessario garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali e, rispetto a tale esigenza, appaiono esigue le risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

impegna il Governo

a prorogare, nel primo provvedimento utile, l'utilizzo delle citate economie del Fondo Covid, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas anche per il bilancio 2023.
9/888/76. Dell'Olio, Morfino, Pavanelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

energia elettrica

utilizzazione degli aiuti

economia