Legislatura: 19Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Primo firmatario: CAROTENUTO DARIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DELL'OLIO GIANMAURO MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023 MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023 PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/02/2023 SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) PARERE GOVERNO 23/02/2023 Resoconto SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
NON ACCOLTO IL 22/02/2023
PARERE GOVERNO IL 22/02/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/02/2023
ACCOLTO IL 23/02/2023
PARERE GOVERNO IL 23/02/2023
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2023
CONCLUSO IL 23/02/2023
La Camera,
premesso che:
perdurano le difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici e, per tale ragione, sono stati di recente prorogati alcuni crediti di imposta – già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 – per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas;
rispetto a ciò, il comma 6, dell'articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta energia, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, siano tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022;
non rilevando la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della comunicazione – che deve avvenire secondo quanto ora stabilito dal provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 di Agenzia delle entrate –, la norma citata rischia di penalizzare eccessivamente la relativa platea di destinatari che, laddove non provvedano nel termine perentorio del 16 marzo 2023, vedrebbero decadere il diritto alla fruizione del credito non ancora fruito;
poiché la ratio della comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, si qualifica come di mero di tipo ricognitivo, si evidenzia una sproporzione della risposta sanzionatoria rispetto al comportamento omissivo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative legislative volte a scongiurare che sul beneficiario dei crediti d'imposta energia ricada il pregiudizio derivante dalla prevista sospensione dei termini di pagamento.
9/888/71. (Testo modificato nel corso della seduta)
Carotenuto, Dell'Olio, Morfino, Pavanelli.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):detrazione fiscale
gas naturale
aumento dei prezzi