ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00888/071

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: CAROTENUTO DARIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELL'OLIO GIANMAURO MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2023


Stato iter:
23/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/02/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 23/02/2023
Resoconto SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 22/02/2023

PARERE GOVERNO IL 22/02/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/02/2023

ACCOLTO IL 23/02/2023

PARERE GOVERNO IL 23/02/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2023

CONCLUSO IL 23/02/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00888/071
presentato da
CAROTENUTO Dario
testo presentato
Mercoledì 22 febbraio 2023
modificato
Giovedì 23 febbraio 2023, seduta n. 57

   La Camera,

   premesso che:

    perdurano le difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici e, per tale ragione, sono stati di recente prorogati alcuni crediti di imposta – già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 – per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas;

    rispetto a ciò, il comma 6, dell'articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta energia, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, siano tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022;

    non rilevando la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della comunicazione – che deve avvenire secondo quanto ora stabilito dal provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 di Agenzia delle entrate –, la norma citata rischia di penalizzare eccessivamente la relativa platea di destinatari che, laddove non provvedano nel termine perentorio del 16 marzo 2023, vedrebbero decadere il diritto alla fruizione del credito non ancora fruito;

    poiché la ratio della comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, si qualifica come di mero di tipo ricognitivo, si evidenzia una sproporzione della risposta sanzionatoria rispetto al comportamento omissivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative legislative volte a scongiurare che sul beneficiario dei crediti d'imposta energia ricada il pregiudizio derivante dalla prevista sospensione dei termini di pagamento.
9/888/71. (Testo modificato nel corso della seduta) Carotenuto, Dell'Olio, Morfino, Pavanelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

gas naturale

aumento dei prezzi