Legislatura: 19Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Primo firmatario: GIANASSI FEDERICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 22/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/02/2023 FORNARO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/02/2023 LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/02/2023 ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/02/2023 SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) DICHIARAZIONE VOTO 23/02/2023 Resoconto GIANASSI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA Resoconto GIACHETTI ROBERTO AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE DICHIARAZIONE GOVERNO 23/02/2023 Resoconto SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
NON ACCOLTO IL 22/02/2023
PARERE GOVERNO IL 22/02/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023
DISCUSSIONE IL 23/02/2023
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/02/2023
RESPINTO IL 23/02/2023
CONCLUSO IL 23/02/2023
La Camera,
premesso che:
il tema dell'accesso ai benefìci penitenziari e delle pene alternative è quanto mai centrale nell'attuale dibattito sulle carceri, come lo stesso Ministro della giustizia Nordio ha pubblicamente e in più occasioni ribadito, sin dalle sue primissime dichiarazioni da Ministro: nelle linee programmatiche ha infatti richiamato l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione in carcere, nonché sulla giustizia riparativa;
durante l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, per ridurre il sovraffollamento carcerario, con il decreto-legge n. 18 del 2020 erano state adottate alcune misure straordinarie, volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere presso il domicilio. In particolare, com'è noto, sono state previste licenze e permessi straordinari per i detenuti in regime di semilibertà e per quelli non ammessi al lavoro esterno. È stata inoltre prevista la detenzione domiciliare per i detenuti che devono scontare una pena residua non superiore ai diciotto mesi;
entrambe le misure, come altrettanto noto, non possono essere applicate ai delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge n. 352 del 1975 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale: mafia, terrorismo e i delitti di più grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori; la detenzione domiciliare non può inoltre essere applicata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai detenuti che nell'ultimo anno sono stati sanzionati o oggetto di rapporto disciplinare per disordine o sommosse, ai detenuti privi di un domicilio effettivo ed idoneo, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato e nei casi in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura; dal giorno della loro introduzione, non risulta che tali misure abbiano prodotto alcun allarme sociale o che vi siano stati casi di revoca per condotte illecite da parte dei detenuti che ne hanno beneficiato;
si è trattato di misure che hanno dato buona prova di sé, sia in termini di riduzione del sovraffollamento carcerario sia in termini di rieducazione e abbattimento del tasso di recidiva relativo al particolare campione, il che rende evidente la necessità di renderle strutturali;
il Governo Meloni non ha accolto le proposte di proroga e dal 31 dicembre 2022, e i detenuti ammessi alla semilibertà e che rientravano nelle condizioni citate e previste dalla legge, semiliberi sono già tornati a dormire in carcere ad anni di distanza dall'ultima volta: una brutale interruzione del percorso di integrazione e reinserimento sociale che si stavano faticosamente costruendo; si tratta di persone che, negli ultimi due anni e mezzo, hanno saputo ripagare la fiducia che le istituzioni hanno riposto in loro, rispettando le prescrizioni che gli erano state imposte e non tornando a commettere altri reati; Del resto lo sappiamo che le misure alternative sono efficaci e che solo una piccola percentuale viene revocata per la commissione di un nuovo reato;
va ricordato che il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, e che il medesimo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività;
i tagli al personale della giustizia, in particolare al personale del circuito dell'esecuzione penale, e cioè al personale del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e al personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che avevamo chiesto con un emendamento, respinto, alla legge di bilancio, di reintegrare, rappresentano un segnale gravissimo e preoccupante e la mancata proroga di misure che per circa 700 detenuti in questa condizione significa vedere misconosciuto il grande lavoro di risocializzazione portato avanti negli ultimi tre anni, e che anche per la amministrazione penitenziaria ha comportato un grande investimento, nonché uno sforzo, in termini di risorse organizzative e di personale e che ha rappresentato un successo per lo Stato,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative, a prorogare le misure adottate con il decreto-legge n. 18 del 2020 volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere presso il domicilio, sin dal prossimo provvedimento utile o con un apposito provvedimento.
9/888/60. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):detenuto
regime penitenziario
esecuzione della pena