Legislatura: 19Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Primo firmatario: RUBANO FRANCESCO MARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 22/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TESTA GUERINO FRATELLI D'ITALIA 22/02/2023 ZINZI GIANPIERO LEGA - SALVINI PREMIER 22/02/2023 BICCHIELLI PINO NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE 22/02/2023 PATRIARCA ANNARITA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 22/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/02/2023 SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/02/2023
PARERE GOVERNO IL 22/02/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2023
CONCLUSO IL 23/02/2023
La Camera,
premesso che:
i commi 9-quinquiesdecies e 9-septiesdecies dell'articolo 4 del provvedimento in esame dettano norme in materia di stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale; nello specifico intervenendo sulle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 268 della legge n. 243 del 2021 viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per il conseguimento dei requisiti previsti per accedere alle procedure di stabilizzazione, nonché si differisce al 31 dicembre 2022 il termine utile per la maturazione del requisito di sei mesi di servizio alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale;
dal perimetro della stabilizzazione delineato dalle disposizioni citate rimane escluso il personale che, pur avendo maturato i medesimi requisiti previsti dalla legge, ha prestato servizio negli enti del Servizio Sanitario Nazionale a seguito di reclutamento per il tramite di agenzie interinali di somministrazione personale;
sono diversi i casi i cui per rafforzare il personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale nel periodo pandemico ci si è avvalsi del ricorso diretto alle agenzie di somministrazione lavoro e appare ingiusto escludere detto personale dalla possibilità di accedere alle procedure di stabilizzazione previste,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire in merito alla criticità riportata in premessa ampliando la possibilità di accesso alla stabilizzazione prevista dall'articolo 1 comma 268 della legge n. 243 del 2021 e dai commi 9-quinquiesdecies e 9-septiesdecies dell'articolo 4 del provvedimento in esame, al personale che ha prestato servizio presso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a seguito di reclutamento per il tramite delle agenzie di somministrazione lavoro.
9/888/51. Rubano, Testa, Zinzi, Bicchielli, Patriarca.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):servizio sanitario nazionale
lavoro temporaneo
assunzione