ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00888/051

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: RUBANO FRANCESCO MARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 22/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TESTA GUERINO FRATELLI D'ITALIA 22/02/2023
ZINZI GIANPIERO LEGA - SALVINI PREMIER 22/02/2023
BICCHIELLI PINO NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE 22/02/2023
PATRIARCA ANNARITA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 22/02/2023


Stato iter:
23/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/02/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/02/2023

PARERE GOVERNO IL 22/02/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2023

CONCLUSO IL 23/02/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00888/051
presentato da
RUBANO Francesco Maria
testo presentato
Mercoledì 22 febbraio 2023
modificato
Giovedì 23 febbraio 2023, seduta n. 57

   La Camera,

   premesso che:

    i commi 9-quinquiesdecies e 9-septiesdecies dell'articolo 4 del provvedimento in esame dettano norme in materia di stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale; nello specifico intervenendo sulle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 268 della legge n. 243 del 2021 viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per il conseguimento dei requisiti previsti per accedere alle procedure di stabilizzazione, nonché si differisce al 31 dicembre 2022 il termine utile per la maturazione del requisito di sei mesi di servizio alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale;

    dal perimetro della stabilizzazione delineato dalle disposizioni citate rimane escluso il personale che, pur avendo maturato i medesimi requisiti previsti dalla legge, ha prestato servizio negli enti del Servizio Sanitario Nazionale a seguito di reclutamento per il tramite di agenzie interinali di somministrazione personale;

    sono diversi i casi i cui per rafforzare il personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale nel periodo pandemico ci si è avvalsi del ricorso diretto alle agenzie di somministrazione lavoro e appare ingiusto escludere detto personale dalla possibilità di accedere alle procedure di stabilizzazione previste,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire in merito alla criticità riportata in premessa ampliando la possibilità di accesso alla stabilizzazione prevista dall'articolo 1 comma 268 della legge n. 243 del 2021 e dai commi 9-quinquiesdecies e 9-septiesdecies dell'articolo 4 del provvedimento in esame, al personale che ha prestato servizio presso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a seguito di reclutamento per il tramite delle agenzie di somministrazione lavoro.
9/888/51. Rubano, Testa, Zinzi, Bicchielli, Patriarca.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio sanitario nazionale

lavoro temporaneo

assunzione