ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00888/027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: DE LUCA PIERO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 22/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GNASSI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/02/2023


Stato iter:
23/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/02/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 23/02/2023
Resoconto DE LUCA PIERO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto GNASSI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 22/02/2023

PARERE GOVERNO IL 22/02/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023

DISCUSSIONE IL 23/02/2023

RESPINTO IL 23/02/2023

CONCLUSO IL 23/02/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00888/027
presentato da
DE LUCA Piero
testo presentato
Mercoledì 22 febbraio 2023
modificato
Giovedì 23 febbraio 2023, seduta n. 57

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di misure che incidono nuovamente sulla disciplina e sulla durata delle concessioni demaniali, in particolare balneari, da ultimo definite dalla legge annuale per la concorrenza del 2021 (legge n. 118 del 2022);

    nello specifico, si dispone, all'articolo 1, comma 8, del disegno di legge di conversione, la proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali da 6 a 11 mesi successivi dalla entrata in vigore della citata legge annuale per la concorrenza del 2021, con scadenza quindi al 27 luglio 2023; in relazione ai dati di tale mappatura, si istituisce, all'articolo 10-quater del decreto in corso di conversione, un tavolo tecnico per definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile;

    per quanto attiene specificamente le concessioni balneari, con riferimento alle concessioni e ai rapporti in essere, si fa divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni prima dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino e la semplificazione della disciplina delle concessioni marittime, lacuali e fluviali per scopi turistico-ricreativi e sportivi, anch'essa prevista dalla legge annuale per la concorrenza del 2021;

    si stabilisce, all'articolo 10-quater, una nuova proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine massimo per la conclusione delle procedure selettive di affidamento delle concessioni che, in presenza delle ragioni oggettive previste dalla legge annuale per la concorrenza del 2021, non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023;

    fino a tale data, pertanto, si dispone l'efficacia delle concessioni in essere fino al rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, legittimando così l'occupazione dell'aree demaniali;

    infine, all'articolo 10-ter, si prevede la possibilità per i titolari delle concessioni demaniali marittime e dei punti di approdo ad uso turistico-ricreativo, di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2023;

   considerato che:

    tali proroghe automatiche confliggono con la libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi nel mercato, tutelate dagli articoli 49 e 56 TFUE e con l'articolo 12 della direttiva Bolkestein (2006/123/CE), come ribadito da risalente e costante giurisprudenza nazionale ed europea, e in particolare dalla sentenza dalla stessa Corte di giustizia europea (CGUE) nel 2016;

    in particolare, detto contrasto, come recentemente statuito dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 17 e 18 del 2021), comporta la disapplicazione di tali disposizioni legislative di proroga automatica sia da parte dei giudici che della pubblica amministrazione, mentre ulteriori proroghe legislative andrebbero considerate senza effetto;

    in attuazione di ciò, la legge per la concorrenza 2021 ha stabilito che le concessioni demaniali marittime continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 e comunque, qualora emergano ragioni oggettive che impediscano la conclusione selettiva entro la data di cui sopra, non oltre il 31 dicembre 2024, fermo restando il contrasto di disposizioni legislative di proroga automatica delle concessioni in questione con l'ordinamento eurounitario, e i conseguenti risvolti in termini di legittimità costituzionale per la violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

    pertanto, con le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame non è stato avviato un proficuo percorso volto ad individuare soluzioni permanenti per le concessioni balneari italiane, che tenga conto della loro specificità rispetto alla piena tutela e valorizzazione delle coste italiane e all'articolazione diversa in tutto il paese di un settore di vitale importanza per il turismo italiano, che vede coinvolte decine di migliaia di imprese, centinaia di migliaia di lavoratori e tutti i comuni costieri del paese;

    in tale contesto, di fatto, si scarica la responsabilità sugli enti concedenti, generando una situazione potenzialmente esplosiva e un ulteriore incremento del contenzioso;

    gli stessi titolari delle concessioni in questione risultano penalizzati dal permanente stato di incertezza giuridica, dal potenziale rischio di sequestri, e dal ritardo nella definizione di una nuova, stabile e omogenea disciplina;

    un ulteriore rinvio dell'introduzione di procedure selettive per il rilascio o il rinnovo delle concessioni balneari, sottopone l'Italia al rischio di un'ennesima procedura di infrazione da parte della Commissione europea,

impegna il Governo

a provvedere con la massima urgenza al riordino della materia delle concessioni marittime, lacuali e fluviali per scopi turistico-ricreativi e sportivi, così da consentire di trovare una soluzione definitiva e strutturata alla disciplina di un comparto fondamentale dell'economia e dell'occupazione italiana.
9/888/27. De Luca, Gnassi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concorrenza

sentenza della Corte CE

procedura CE d'infrazione