ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00888/019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: DI GIUSEPPE ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 22/02/2023


Stato iter:
23/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/02/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 22/02/2023

PARERE GOVERNO IL 22/02/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2023

CONCLUSO IL 23/02/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00888/019
presentato da
DI GIUSEPPE Andrea
testo presentato
Mercoledì 22 febbraio 2023
modificato
Giovedì 23 febbraio 2023, seduta n. 57

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame contiene all'articolo 2 proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e all'articolo 13 proroga in termini di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    l'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, abrogata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, disponeva la perdita della cittadinanza italiana per le persone che acquistavano una cittadinanza straniera e stabilivano all'estero la propria residenza. In base allo stesso principio, ispirato al disfavore verso la doppia cittadinanza, l'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, parimenti abrogata dalla legge n. 91 del 1992, prescriveva che i figli di padre 0 madre italiani che, tramite l'altro genitore straniero, acquisissero anche una diversa cittadinanza, dovessero optare per una sola tra esse entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;

    nell'eliminare queste fattispecie di perdita della cittadinanza, la legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha stabilito mediante l'articolo 17, il termine di due anni dalla sua entrata in vigore per la presentazione di una dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza italiana;

    successivamente il legislatore ha deciso di prorogare, ai sensi della legge 22 dicembre 1994, n. 736, di altri due anni il termine di scadenza per la richiesta di riacquisto della cittadinanza italiana. Il nuovo termine fissato al 15 agosto 1995 è stato ulteriormente prorogato mediante l'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 622 fino al 31 dicembre 1997;

   considerato che dopo la legge n. 662 del 1996 non sono state attuate ulteriori proroghe del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, causando una grave disparità di trattamento tra chi, essendo nato dopo il 15 agosto 1992, non incorse nella perdita della cittadinanza e chi invece ebbe solo per un tempo determinato la possibilità di presentare la dichiarazione necessaria per riottenerla,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di riaprire i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
9/888/19. Di Giuseppe.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

nazionalita'