ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00888/017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: CAVANDOLI LAURA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 22/02/2023


Stato iter:
23/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/02/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 22/02/2023

PARERE GOVERNO IL 22/02/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2023

CONCLUSO IL 23/02/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00888/017
presentato da
CAVANDOLI Laura
testo presentato
Mercoledì 22 febbraio 2023
modificato
Giovedì 23 febbraio 2023, seduta n. 57

   La Camera,

   premesso che:

    con legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 380, è stata anticipata al 28 febbraio 2023, per buona parte, l'entrata in vigore decreto legislativo 10 ottobre 2022, 149, meglio conosciuta come Riforma Cartabia del Processo Civile;

    nello specifico è stata anticipata l'entrata in vigore dell'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, relativo alla creazione dell'elenco istituito presso i Tribunali dei professionisti a cui conferire la delega per le operazioni di vendita ai sensi dell'articolo 591 del codice di procedura penale;

    la recente riforma, non solo ha attribuito a tale figura un ruolo centrale nel procedimento, aumentandone le competenze e le responsabilità, ma ne ha anche valorizzato la professionalità, richiedendo una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata ai fini dell'iscrizione nei nuovi elenchi dei professionisti delegabili, da tenersi presso ciascun Tribunale;

    l'articolo 179-ter disp. att. Cpc, infatti, prevede specifici requisiti sia ai fini della dimostrazione di tale competenza, che per poter ottenere la prima iscrizione nell'elenco e la conferma ogni tre anni;

    ai fini della prima iscrizione, i requisiti previsti dal comma 5 del summenzionato articolo 179-ter, e richiesti alternativamente tra loro, consistono:

     a) nell'aver svolto nel quinquennio precedente non meno di 10 incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita;

     b) nell'essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ex decreto ministeriale n. 144 del 2015;

     c) nell'aver partecipato a scuole e corsi di alta formazione oggetto di linee guida elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura con superamento della prova finale tenuti da ordini professionali, associazioni forense specialistiche ed università;

    per quanto tali requisiti siano assolutamente condivisibili, recependo le esigenze di competenza e preparazione indispensabili per lo svolgimento degli incarichi, l'anticipo dell'entrata in vigore della detta norma – originariamente previsto per il 30 giugno 2023 – non permette di rendere acquisibili due dei requisiti de quo, lettera b) e lettera c);

    non esistono, infatti, allo stato dell'arte, associazioni forensi specialistiche abilitate al rilascio del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata all'esito del corso biennale normativamente previsto. Inoltre, ad oggi, non sono ancora state emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura le linee guida per i corsi di formazione abilitanti all'iscrizione. Inoltre, anche in caso di sopravvenuta emanazione, non potranno concludersi prima dell'entrata in vigore della nuova norma;

    alla data del 1° marzo 2023, dunque, i nuovi elenchi potranno di fatto essere costituiti solamente dai professionisti che saranno in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di esperienza pregressa di cui alla lettera a) (10 incarichi negli ultimi 5 anni), con evidente disparità di trattamento tra i professionisti delegabili, in quanto in molti fori italiani, la delega alle operazioni di vendita immobiliare è stata attribuita ad avvocati e commercialisti solo da 3 o 4 anni ed è stata oggetto di sospensione per oltre un anno a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    transitoriamente potrebbero computarsi, per non creare alcuna discriminazione, gli incarichi di custode giudiziario vista la coincidenza delle due figure in capo al medesimo professionista spesso rinvenibile nelle prassi giudiziarie oltre che espressamente previsto dalla nuova disposizione di attuazione,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di prorogare i tempi di apertura degli elenchi da parte dei Tribunali fino al 31 dicembre 2023 ovvero per il tempo necessario perché possano essere completati le scuole e i Corsi di Alta Formazione propedeutici all'iscrizione negli elenchi stessi, prevedendo altresì un'interpretazione estensiva della nuova disposizione di cui all'articolo 179-ter citato in premessa, che includa nelle esperienze professionali pregresse quella di custode giudiziario, onde evitare disparità di trattamento soprattutto in quei fori dove l'istituto della delega è entrato in pieno regime tardivamente.
9/888/17. Cavandoli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esperienza professionale

procedura civile

formazione professionale