ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00888/016

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: NISINI TIZIANA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 22/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACCONE ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 22/02/2023


Stato iter:
23/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/02/2023
Resoconto NISINI TIZIANA LEGA - SALVINI PREMIER
 
PARERE GOVERNO 22/02/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/02/2023

ACCOLTO IL 22/02/2023

PARERE GOVERNO IL 22/02/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2023

CONCLUSO IL 23/02/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00888/016
presentato da
NISINI Tiziana
testo presentato
Mercoledì 22 febbraio 2023
modificato
Giovedì 23 febbraio 2023, seduta n. 57

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 9, reca proroghe di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    la data a partire dalla quale trova applicazione, per il cosiddetto contratto in somministrazione, il limite massimo di 24 mesi, è stata più volte oggetto di posticipi e rinvii dal 2020 ad oggi, da ultimo fissata al 30 giugno 2024 dall'articolo 12-quinquies della legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022 cosiddetto decreto Energia) ed ora ulteriormente prorogato al 30 giugno 2025 dal comma 4-bis del summenzionato articolo 9;

    il cosiddetto contratto in somministrazione o staff leasing è una forma di flessibilità che ben coniuga le necessità di impresa in termini di sgravi, vantaggi fiscali e costo del lavoro con la sicurezza occupazionale e di reddito dei lavoratori;

    trattasi di un istituto complesso all'interno del quale si raccordano due distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale di somministrazione concluso tra utilizzatore (e che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato) e l'agenzia di somministrazione e il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore somministrato (che può essere ugualmente a tempo determinato o a tempo indeterminato);

    il cosiddetto Decreto dignità n. 89 del 2018 aveva previsto forti limiti ai contratti a termine, tra cui il limite massimo di utilizzo a 24 mesi, oltre i quali il datore di lavoro è tenuto ad assumere il lavoratore con contratto a tempo indeterminato. La norma si applica anche al lavoro in somministrazione per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie e utilizzati con contratti a termine nelle aziende;

    successivamente, il Ministero del lavoro, con circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, aveva chiarito che in caso di lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato presso le Agenzie per il lavoro e utilizzati in diverse aziende utilizzatrici, tali limiti non erano applicabili;

    tuttavia la confusione sottostante tra il contratto di lavoro tra Agenzia e lavoratore assunto a tempo indeterminato e quello che lega l'Agenzia all'azienda committente fa sì che la limitazione temporale vigente, per quanto prorogata, crei un ostacolo normativo alla stabile occupazione del lavoratore presso l'utilizzatore ed impedisce la prosecuzione della relativa missione;

    la principale criticità correlata alla previsione di un vincolo temporale è quella di un forzato turn over che, nei fatti, non reca beneficio ad alcuno, ponendo a rischio una vastissima platea di lavoratori assunti a tempo indeterminato quantificabile in 100.000 unità;

    non reca beneficio ad alcuno e ponendo a rischio una vastissima platea di lavoratori assunti a tempo indeterminato quantificabile in 100.000 unità;

    lo scorso 25 gennaio, in sede di risposta ad un question time in Commissione Lavoro pubblico e privato da parte dei firmatari del presente atto, il governo aveva garantito la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul tema, segnalando – altresì – che era in corso un approfondimento con gli uffici tecnici finalizzato a superare in via definitiva tali criticità,

impegna il Governo

a riaprire il tavolo ministeriale con le parti interessate, interrotto nel precedente Governo, al fine di superare tutti gli ostacoli normativi alla continuità occupazionale dei lavoratori somministrati e addivenire ad una soluzione definitiva che salvaguardi 120.000 posti di lavoro.
9/888/16. Nisini, Giaccone.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro temporaneo

creazione di posti di lavoro

contratto di lavoro