ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00888/015

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 22/02/2023


Stato iter:
23/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/02/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 22/02/2023

PARERE GOVERNO IL 22/02/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2023

CONCLUSO IL 23/02/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00888/015
presentato da
ROSATO Ettore
testo presentato
Mercoledì 22 febbraio 2023
modificato
Giovedì 23 febbraio 2023, seduta n. 57

   La Camera,

   premesso che:

    la legge 30 marzo 2004, n. 92, che istituisce il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, prevede anche, agli articoli 3 e 4, il riconoscimento di una apposita insegna ai superstiti delle vittime delle foibe, attribuita su domanda degli interessati da presentare entro il termine di anni venti dall'entrata in vigore della summenzionata legge;

    tale termine originariamente fissato in dieci anni è stato prorogato a venti con l'articolo 12-ter, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

    il prossimo anno scadrà quindi il termine entro il quale i superstiti delle vittime delle foibe potranno avanzare le domande di riconoscimento dell'insegna, da indirizzare alla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    come previsto dalla vigente normativa ed evidenziato in diverse occasioni, la procedura per il rilascio dell'insegna prevede la predisposizione di una esaustiva documentazione storica non sempre di facile reperimento;

    si ritiene quindi sia necessario, al fine di favorire i superstiti delle vittime delle foibe e concedere loro il giusto riconoscimento previsto dalla legge, prevedere una ulteriore proroga del termine per la presentazione delle domande in modo di assicurare, a chi stia ricostruendo i fatti storici per il tramite delle prescritte prove documentali necessarie a presentare l'istanza, il tempo utile per completare la richiesta,

impegna il Governo

a prevedere una ulteriore proroga del termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, entro il quale i superstiti delle vittime delle foibe possono avanzare richiesta di riconoscimento della insegna alla commissione appositamente costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ex articolo 5 della citata legge 30 marzo 2004, n. 92.
9/888/15. Rosato, Serracchiani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

guerra