Legislatura: 19Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 22/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/02/2023 SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ACCOLTO IL 22/02/2023
PARERE GOVERNO IL 22/02/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2023
CONCLUSO IL 23/02/2023
La Camera,
premesso che:
la legge 30 marzo 2004, n. 92, che istituisce il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, prevede anche, agli articoli 3 e 4, il riconoscimento di una apposita insegna ai superstiti delle vittime delle foibe, attribuita su domanda degli interessati da presentare entro il termine di anni venti dall'entrata in vigore della summenzionata legge;
tale termine originariamente fissato in dieci anni è stato prorogato a venti con l'articolo 12-ter, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
il prossimo anno scadrà quindi il termine entro il quale i superstiti delle vittime delle foibe potranno avanzare le domande di riconoscimento dell'insegna, da indirizzare alla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
come previsto dalla vigente normativa ed evidenziato in diverse occasioni, la procedura per il rilascio dell'insegna prevede la predisposizione di una esaustiva documentazione storica non sempre di facile reperimento;
si ritiene quindi sia necessario, al fine di favorire i superstiti delle vittime delle foibe e concedere loro il giusto riconoscimento previsto dalla legge, prevedere una ulteriore proroga del termine per la presentazione delle domande in modo di assicurare, a chi stia ricostruendo i fatti storici per il tramite delle prescritte prove documentali necessarie a presentare l'istanza, il tempo utile per completare la richiesta,
impegna il Governo
a prevedere una ulteriore proroga del termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, entro il quale i superstiti delle vittime delle foibe possono avanzare richiesta di riconoscimento della insegna alla commissione appositamente costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ex articolo 5 della citata legge 30 marzo 2004, n. 92.
9/888/15. Rosato, Serracchiani.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):guerra