Legislatura: 19Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Primo firmatario: DE MONTE ISABELLA
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 22/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GADDA MARIA CHIARA AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE 22/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/02/2023 Resoconto SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
NON ACCOLTO IL 22/02/2023
PARERE GOVERNO IL 22/02/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023
RESPINTO IL 23/02/2023
CONCLUSO IL 23/02/2023
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame contiene una serie di proroghe di termini legislativi in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
le modalità di etichettatura degli imballaggi sono stati demandate al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica);
il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, all'articolo 15, comma 6, ha disposto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente «Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio», nell'ambito del provvedimento contenente «norme in materia ambientale» (Testo unico dell'ambente), prevedendo altresì che i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 potessero essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte;
successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, con l'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) ha ulteriormente prorogato la disposizione di cui all'articolo 15, comma 6 del citato decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, prevedendo la sospensione dell'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fino al 31 dicembre 2022 e che i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 potessero essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte;
il medesimo articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5.1., disponeva che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Ministro della transizione ecologica adottasse, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5 del medesimo articolo;
la pubblicazione delle linee guida tecniche per l'etichettatura è avvenuta, sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, soltanto in data 22 novembre 2022, pertanto, al fine di consentire agli operatori di adeguarsi, individuando le forme e i modi più efficaci per informare il consumatore, appare necessario prevedere una ulteriore proroga della sospensione dei termini di applicazione del comma 5 dell'articolo 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 fino al 1° gennaio 2024 assicurando, in ogni caso, che i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2024 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte,
impegna il Governo
a prevedere, nel primo provvedimento legislativo utile, una ulteriore proroga della sospensione dei termini di applicazione del comma 5 dell'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, almeno fino al 1° gennaio 2024 e, contestualmente, a consentire che i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2024 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
9/888/14. De Monte, Gadda.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):etichettatura
commercializzazione
applicazione della legge