Legislatura: 19Seduta di annuncio: 56 del 22/02/2023
Primo firmatario: CECCHETTI FABRIZIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 22/02/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/02/2023 SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ACCOLTO IL 22/02/2023
PARERE GOVERNO IL 22/02/2023
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2023
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2023
CONCLUSO IL 23/02/2023
La Camera,
premesso che:
l'articolo il titolo contiene disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria; in particolare, stante il perdurare della crisi economica, sono state previste misure emergenziali per fronteggiare le difficoltà di aziende e famiglie;
a norma dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti titolati alla trasmissione dichiarativa che devono trasmettere apposita comunicazione preventiva annuale;
in particolare, il visto attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Si tratta di un'attività di controllo formale di tipo documentale, che non entra nello specifico dei contenuti tecnici; la comunicazione preventiva, pertanto, può essere consegnata a mano, ovvero inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure inviata tramite PEC, dai soli soggetti titolati all'opposizione del visto che ne sono quindi responsabili;
pur tuttavia, talvolta capita che, pur in presenza dei requisiti, ma in assenza della comunicazione preventiva, i contribuenti, per i quali si è proceduto all'apposizione del visto, hanno ricevuto comunicazione di nullità e contestuale irrogazione di sanzioni ed interessi per l'utilizzo indebito dei crediti vistati senza autorizzazione;
le violazioni sono quindi contestate, con le relative sanzioni, dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate;
ne conviene, secondo il disposto dell'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471, che nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere la regolarizzazione degli errori formali anche per le violazioni collegate al visto di conformità, ovvero del visto omesso o irregolare.
9/888/107. Cecchetti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):detrazione fiscale
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