ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00785/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 45 del 30/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: CAPPELLETTI ENRICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/01/2023


Stato iter:
30/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/01/2023
BERGAMOTTO FAUSTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
BERGAMOTTO FAUSTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 30/01/2023

PARERE GOVERNO IL 30/01/2023

NON ACCOLTO IL 30/01/2023

PARERE GOVERNO IL 30/01/2023

RESPINTO IL 30/01/2023

CONCLUSO IL 30/01/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00785/008
presentato da
CAPPELLETTI Enrico
testo di
Lunedì 30 gennaio 2023, seduta n. 45

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 («golden power»). Tali interventi riguardano la possibilità per il MIMIT, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa e di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio gestito da Cassa Depositi e Prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. I criteri di valutazione delle possibilità sopracitate, i termini e le modalità per l'accesso alle misure di sostegno sono determinati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

    i Contratti di Sviluppo costituiscono uno strumento di politica industriale finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale che registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. Il «contratto di sviluppo» è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. È divenuto operativo dal 2011. L'articolo 43 ha affidato a Invitalia S.p.A. le funzioni di gestione dell'intervento;

   considerato che:

    in Italia, circa 695 mila imprese, dal 17 marzo 2020 ad inizio 2022, hanno ottenuto finanziamenti per un totale di 27 miliardi di euro. Il 65 per cento di tali attività è localizzata nel Mezzogiorno. Circa 450 mila imprese del Sud sono dovute ricorrere a dei finanziamenti per poter continuare a produrre. Tali prestiti si sono resi necessari per poter far fronte agli impegni assunti in tempi di pandemia. Tutte le predette imprese adesso sono obbligate a restituire soldi che non hanno, avendo bilanci in rosso;

    a causa dell'insorgenza di problemi finanziari e del mancato pagamento rateale, numerose società, già ammesse ai benefìci di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, ai sensi del quale sono stati concessi contributi a fondo perduto e mutui agevolati da Invitalia, hanno sottoscritto atti di rinegoziazione del debito;

   considerato inoltre che:

    l'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, interviene sulle vigenti misure in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati. In particolare, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative. I benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero; Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia dai soggetti richiedenti;

    in particolare, la disposizione specifica che per debito si deve intendere, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale;

    l'interpretazione data da Invitalia del disposto in riferimento ad alcune situazioni aziendali, invece, è orientata a prevedere che gli interessi di mora entrino a far parte della somma capitale e, come tale, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere: si tratta di un'interpretazione avente effetti estremamente penalizzanti per le aziende in crisi,

impegna il Governo:

   ad adottare misure volte a prevedere che gli interessi di mora non entrino a far parte della somma capitale è, come tali, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere;

   ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di tutelare concretamente le aziende in crisi, specie quelle del Mezzogiorno del Paese duramente provate dalle congiunture economiche avverse, così da garantirne la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali.
9/785/8. Cappelletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa in difficolta'

risoluzione

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