ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00761/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 42 del 24/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: PELLEGRINI MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/01/2023


Stato iter:
24/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/01/2023
PEREGO DI CREMNAGO MATTEO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 24/01/2023
Resoconto PELLEGRINI MARCO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 24/01/2023

PARERE GOVERNO IL 24/01/2023

DISCUSSIONE IL 24/01/2023

RESPINTO IL 24/01/2023

CONCLUSO IL 24/01/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00761/003
presentato da
PELLEGRINI Marco
testo di
Martedì 24 gennaio 2023, seduta n. 42

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 11 gennaio, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023 per l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, già prevista, fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, previo atto di indirizzo delle Camere;

    l'articolo 29-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha novellato l'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, specificando che le somme in entrata derivanti dalle cessioni all'Ucraina dei materiali, mezzi ed equipaggiamenti militari, di cui ai decreti interministeriali che ne definiscono l'elenco, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    la disposizione non chiarisce nel dettaglio la natura delle somme alle quali si fa riferimento nonostante un parere espresso in tal senso dal Comitato della legislazione nella seduta del 16 maggio 2022, considerato che i decreti interministeriali adottati in attuazione del citato articolo 2-bis, comma 2-bis, specificano che la cessione avviene a titolo non oneroso per la parte ricevente;

    in particolare, non è chiaro se si faccia riferimento a rimborsi ricevuti dall'Italia per la fornitura all'Ucraina di attrezzature militari realizzata attraverso lo strumento finanziario dell'European Peace Facility dell'Unione europea, in base al quale ogni Stato membro può richiedere il rimborso dei costi sostenuti relativi ai materiali d'armamento ceduti alle autorità governative ucraine;

   considerato che:

    come rilevato nel dossier n. 10 del Servizio del Bilancio del Senato, in merito al provvedimento in esame, «andrebbe chiarito se la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui alla norma in esame – ciò che in vero appare plausibile, ove il materiale in questione risulti in condizioni di piena utilizzabilità – non determini di per sé un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti, ovvero, se le FF.AA. potranno fare fronte alle proprie esigenze funzionali, anche senza le dotazioni in questione», specificando in nota che durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 del 2022, il Governo non riteneva necessaria la sostituzione dei beni ceduti;

    nel medesimo dossier viene anche sottolineato il problema relativo alle spese da sostenersi per il trasporto del materiale oggetto di cessione a titolo gratuito, chiarendo che sarebbe opportuno indicare le risorse già previste a legislazione vigente atte a far fronte all'attività in oggetto;

    quanto esposto in premessa è stato oggetto della interrogazione a risposta immediata n. 5-00165 in Commissione IV Difesa della Camera alla quale il Governo ha risposto affermando che «nel limitarsi alla menzione di somme in entrata, senza specificarne origine e natura, abbia inteso preservare l'indispensabile flessibilità di azione per consentire l'eventuale accesso, per il futuro, ad un più ampio raggio di strumenti di reintegro, sempre nell'imprescindibile rispetto della trasparenza e dell'apertura al confronto parlamentare»;

    e, aggiunge, «come tale reintegro sia comunque indispensabile per ristorare la difesa al fine di poter continuare ad assolvere efficacemente ai compiti istituzionali ed alle missioni che vedono impegnata la Nazione sia dentro i propri confini, sia in seno alle alleanze e alle organizzazioni di cui essa è parte attiva»;

   considerato, altresì, che:

    il Governo dovrebbe emanare a breve il sesto decreto interministeriale per la cessione di ulteriori mezzi militari in favore delle autorità governative ucraine. In particolare, dovrebbe essere inviata una batteria SAMP-T per il contrasto delle minacce aeree e dei missili balistici tattici a corto raggio, e anche i missili Aspide;

    la Difesa ha in servizio operativo cinque batterie di difesa aerea SAMP-T e una batteria di addestramento. Il costo completo di una batteria SAMP-T è di circa 750 milioni di euro;

    inviare una unità del sistema missilistico per la difesa terra aria comporterebbe una notevole diminuzione della capacità di difesa area a breve raggio italiana e, soprattutto, ingenti costi sia per il reintegro della stessa in tempi brevi, sia per il trasporto in Ucraina;

    perseverare in ulteriori invii di armi alle autorità governative ucraine comporterebbe un depauperamento delle scorte degli armamenti in dotazione alla Difesa, atte a garantire la sicurezza nazionale,

impegna il Governo:

   a relazionare, nelle opportune sedi, i dettagli in merito alle spese sostenute per le cessioni di forniture militari, anche con riferimento al trasporto delle stesse, nonché illustrare alle Camere la specifica della natura delle somme in entrata derivanti dai decreti interministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione all'Ucraina, riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

   a relazionare, altresì, nelle opportune sedi, in merito alla eventuale necessità di reintegro delle scorte dei materiali d'armamento e dei relativi costi da sostenere, nel rispetto del principio di trasparenza e del controllo parlamentare.
9/761/3. Pellegrini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo parlamentare

sicurezza pubblica

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