ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00730/083

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 33 del 11/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: MORFINO DANIELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023
COSTA SERGIO MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023
FEDE GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023


Stato iter:
11/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/01/2023
GAVA VANNIA VICE MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 11/01/2023
Resoconto MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/01/2023

PARERE GOVERNO IL 11/01/2023

DISCUSSIONE IL 11/01/2023

RESPINTO IL 11/01/2023

CONCLUSO IL 11/01/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00730/083
presentato da
MORFINO Daniela
testo di
Mercoledì 11 gennaio 2023, seduta n. 33

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4-bis del provvedimento in esame, inserito nel corso dell'esame in sede referente, dispone che fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali;

   valutato che:

    le disposizioni di cui al citato articolo 4-bis, in deroga alla normativa vigente, consentono ai gestori degli impianti industriali di comunicare all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con il combustibile scelto, salvo l'autorità competente non adotti un provvedimento di diniego motivato entro il medesimo termine;

    le citate deroghe alle condizioni autorizzative hanno validità semestrale a partire dalla predetta comunicazione. Alla scadenza del termine, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori possono comunicare all'autorità competente le nuove deroghe necessarie;

   considerato inoltre che:

    la Direttiva 2010/75/UE (IED) impone che le procedure autorizzative di interventi sostanziali, e in particolare di modifiche sostanziali, garantiscano specifici requisiti quali ad esempio la partecipazione del pubblico e di tutte le amministrazioni potenzialmente interessate al procedimento;

    secondo la citata normativa comunitaria, costituiscono certamente modifiche «sostanziali» gli incrementi della capacità produttiva pari o superiori alle soglie di assoggettabilità di cui all'allegato 1 della direttiva 2010/75/UE, ma vanno inoltre considerate sostanziali anche le ulteriori modifiche che a giudizio dell'autorità competente determinano effetti negativi significativi sull'ambiente o sulla salute umana;

    altresì, la normativa di settore (parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006) che disciplina l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (assorbita nell'AUA) definisce sostanziale la modifica «che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente» (articolo 2, comma 1, lettera m-bis);

    studi scientifici internazionali hanno dimostrato che la combustione di rifiuti come combustibili alternativi, sia in impianti dedicati sia in impianti industriali esistenti, comporta una variazione delle emissioni, in particolare di diossine, composti organici clorurati e metalli pesanti, e la produzione di diossine è direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti bruciati. A tale contesto di forti emissioni inquinanti, assai spesso si accompagna la mancanza o carenza di un efficace sistema integrato di controlli ambientali a livello nazionale;

    risulta necessario, pertanto, anteporre il preminente principio di precauzione a tutela della salute collettiva e della salvaguardia dell'ambiente, sia con riguardo alle emissioni in atmosfera, che contribuiscono al cambiamento climatico in atto da cui derivano enormi danni economici, che con riferimento all'inquinamento idro-geologico del territorio e al contrasto a comportamenti che vanno oltre la legalità consistenti non solo nel traffico e nello smaltimento illecito dei rifiuti, ma anche nella possibilità di mescolare nelle ecoballe rifiuti non consentiti a legislazione vigente,

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché l'esercizio in deroga degli impianti citati in premessa sia adeguatamente monitorato e rendicontato, anche considerando il ricorso al registro di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero ad apposito registro da istituire ad hoc.
9/730/83. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Fede.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

inquinamento atmosferico

impatto ambientale

rifiuti