ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00730/075

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 33 del 11/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: COSTA SERGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023
CAPPELLETTI ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023
FEDE GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023
APPENDINO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023
TODDE ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023


Stato iter:
11/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/01/2023
GAVA VANNIA VICE MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/01/2023

PARERE GOVERNO IL 11/01/2023

RESPINTO IL 11/01/2023

CONCLUSO IL 11/01/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00730/075
presentato da
COSTA Sergio
testo di
Mercoledì 11 gennaio 2023, seduta n. 33

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori»;

   considerato che:

    le disposizioni di cui all'articolo 4, in deroga alla normativa vigente e alla pianificazione vigente, ammette a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della legge n. 9 del 1991, viene dunque consentita la coltivazione per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa;

    tale scelta, nell'ottica del Governo, sarebbe finalizzata, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale da destinare ai clienti finali industriali, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e al calmieramento dei prezzi del gas;

   valutato che:

    la ripresa delle attività di estrazione del gas, così come delineata dall'articolo 4, è in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo agli interessi delle future generazioni, poiché costituisce un'inversione di marcia rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico. In proposito, basti ricordare come la stessa Agenzia internazionale per l'energia (IEA) ha avvertito che il rispetto dell'Accordo di Parigi, con il contenimento il riscaldamento del clima a +1,5° C, impone necessariamente di escludere l'avvio di nuovi giacimenti di gas (oltre che miniere di carbone e pozzi di petrolio) successivamente al 2021;

    tale decisione, infatti, nega apertamente quanto sostenuto negli anni da numerose evidenze scientifiche che dimostrano come l'unico modo per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione entro il 2050 sia ridurre immediatamente l'uso di combustibili fossili e sottolineano quanto le emissioni fuggitive di metano abbiano un elevato impatto climalterante. Secondo quanto riferito da Greenpeace nell'ambito delle audizioni svolte sul provvedimento, in un arco di tempo di 20 anni il potere climalterante del metano è di oltre ottanta volte superiore a quello della CO2;

    a tale riguardo si segnala, ultimo in ordine di tempo, lo studio dedicato al sistema energetico italiano, condotto da un gruppo di ricerca dell'università La Sapienza e pubblicato lo scorso ottobre sul Journal of Cleaner Production, dal titolo «Towards a dramatic reduction in the European Natural Gas consumption: Italy as a case study», portato all'attenzione del Senato sempre nell'ambito delle audizioni svolte in Commissione Bilancio nel quale si evidenzia come l'investimento in fonti rinnovabili, invece che in fonti fossili, non solo sarebbe più conveniente in termini di consumo e di risparmio, ma contribuirebbe ad un sensibile aumento di posti di lavoro;

    la quantità di gas recuperabile grazie alle previsioni di cui all'articolo 4 è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, ossia 1,5 l'anno: soltanto il 2 per cento del fabbisogno nazionale. Una quantità talmente esigua e di scarso impatto sul fabbisogno nazionale, che non permette di motivare la necessità e l'urgenza di ricorrere allo strumento del decreto-legge;

   considerato che:

    l'obiettivo di calmierare i prezzi del gas dovrebbe realizzarsi tramite l'adozione di un meccanismo di copertura del rischio finanziario basato sullo scambio di contratti derivati della durata massima di 10 anni. Tale meccanismo finanziario fa sì che i produttori non debbano attendere mesi o anni per il nuovo gas dall'Adriatico o dal Canale di Sicilia ma potranno invece iniziare a offrire il gas a quei prezzi fin da subito, cioè da gennaio, grazie a dei contratti derivati legati al gas già disponibile sul mercato o da parte degli stessi operatori coinvolti. In altre parole, lo Stato, tramite il Gestore dei servizi energetici (Gse), garantisce alle società degli idrocarburi che il gas verrà pagato loro ad un prezzo garantito compreso fra 50 e 100 euro al MWh per un periodo che potrà arrivare fino a 10 anni. In questo modo, il GSE si troverebbe in mano un diritto/obbligo di pagare il gas a una cifra prestabilita indipendentemente dal suo valore sul mercato;

   valutato che:

    il prezzo medio del gas dal marzo 2010 al marzo 2020 ha oscillato fra circa 9 e 30 euro/MWh, con una media inferiore a 20 euro/MWh, la fascia di prezzo congegnata dal Governo per la remunerazione decennale garantita a favore dei produttori è quasi tre volte superiore al prezzo storico pre-pandemia e fino a oltre cinque volte maggiore della media storica. Secondo numerose analisi, soprattutto alla luce della forte riduzione della domanda di gas in atto e prevista per i prossimi anni, i prezzi del gas potrebbero tornare a livelli pre crisi entro il 2024;

    pertanto, ipotizzando una produzione di 1,5 miliardi di metri cubi anno sottoposti a contratto e un rientro dei prezzi del gas a livelli pre-crisi (20 euro/MWh), il GSE sosterrebbe un costo di mezzo miliardo di euro all'anno, fino a scadenza contratto. Costo che andrebbe recuperato attraverso le tariffe dei consumatori o attraverso la fiscalità generale. Tale meccanismo appare vantaggioso solo per i produttori di gas, perché da un lato essi avrebbero facilitazioni sull'ottenimento delle concessioni, dall'altro sarebbero sicuri che anche in un futuro di eccesso di offerta di gas verrebbero remunerati a un prezzo più alto di quello di mercato. Pertanto, così come formulata, la norma appare più una garanzia per i produttori di gas nazionale che uno strumento per ridurre i costi del gas per le imprese energivore. Per giunta, il rischio legato a tale garanzia potrebbe gravare pesantemente sulle casse dello Stato e quindi sui cittadini;

   considerato inoltre che:

    sono evidenti i gravi pregiudizi per le aree marine sino ad oggi vincolate dell'Alto Adriatico e, in particolare, in quelle che fronteggiano il Delta del Po. Il Delta del Po è un territorio anfibio estremamente fragile, esposto alla subsidenza, all'erosione costiera e alla risalita del cuneo salino tutti fenomeni che già richiedono costi ingenti per essere fronteggiati e che rischiano di essere aggravati dagli interventi di estrazione di idrocarburi consentiti dalle nuove norme;

    a tale ultimo riguardo, le disposizioni del provvedimento in esame non offrono sufficienti garanzie, consentendo la riapertura dei pozzi sulla base di una non meglio precisata «verifica» dell'assenza, non di subsidenza, ma di «effetti significativi» di subsidenza sulla costa, quasi che l'aggravamento del fenomeno sia in qualche modo accettato come inevitabile, e si tratti di contenerne le conseguenze più gravi; le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento di gas naturale di produzione nazionale possano operare anche nelle aree interessate dai vincoli aggiuntivi di esclusione, dovendo essere presi in considerazione soltanto i «vincoli assoluti» costituiti dalla legislazione vigente. Tale modifica annulla di fatto la ratio sottesa al Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI), introdotto con la Legge 11 febbraio 2019, n. 12, quale strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare un contesto territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso con le regioni, tramite la Conferenza unificata, all'interno del quale pianificare lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca mineraria, con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale verso la decarbonizzazione;

    le deroghe al PITESAI introdotte, pertanto, vanificano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività upstream contravvenendo a tali stringenti obiettivi e rappresentano un evidente vulnus per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere;

    appare chiaro che le nuove disposizioni, con la finalità dichiarata di ridurre nel breve periodo il costo del gas metano, autorizzano decisioni suscettibili di cagionare impatti ambientali, territoriali ed economici negativi di lungo periodo,

impegna il Governo:

   ad adottare, nel primo provvedimento utile, ogni idonea iniziativa volta a perseguire un generale ripensamento della politica energetica nazionale, anche al fine di garantire la ripresa del processo di decarbonizzazione del settore necessario a contrastare il cambiamento climatico, nonché a scongiurare;

   l'addebito di ulteriori oneri in bolletta per i contribuenti, oltre al rischio di subsidenza ed eventuali pregiudizi ambientali ed economici alle aree marine e costiere italiane interessate dalla ripresa delle attività estrattive.
9/730/75. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Cappelletti, Fede, Morfino, Appendino, Todde.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gas naturale

prezzo dell'energia

politica energetica