Legislatura: 19Seduta di annuncio: 33 del 11/01/2023
Primo firmatario: DELL'OLIO GIANMAURO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TORTO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023 CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023 DONNO LEONARDO MOVIMENTO 5 STELLE 11/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 11/01/2023 GAVA VANNIA VICE MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 11/01/2023
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 11/01/2023
PARERE GOVERNO IL 11/01/2023
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/01/2023
CONCLUSO IL 11/01/2023
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento, modificato in sede di esame ai fini della conversione presso l'altro ramo del Parlamento, estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022;
in particolare, il comma 6 dell'articolo 1, prevede che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta (concessi per il terzo trimestre 2022 – ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 115 del 2022 –, per ottobre e novembre 2022, nonché quelli oggetto delle norme in commento, valevoli per dicembre 2022), a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, siano tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022;
non rilevando la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della comunicazione – che deve avvenire con provvedimento dell'Agenzia, delle entrate da emanarsi entro il 19 dicembre 2022 (trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame) –, la norma citata rischia di penalizzare eccessivamente la relativa platea di destinatari che, laddove non provvedano nel termine perentorio del 16 marzo p.v., vedrebbero decadere il diritto alla fruizione del credito non ancora fruito;
poiché la ratio della comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, si qualifica come di mero di tipo ricognitivo, si evidenzia una sproporzione della risposta sanzionatoria rispetto al comportamento omissivo,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative legislative volte a scongiurare che sul beneficiario dei crediti d'imposta energia ricada il pregiudizio derivante dalla prevista sospensione dei termini di pagamento.
9/730/74. (Testo modificato nel corso della seduta)
Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):detrazione fiscale
gas naturale
controllo dei prezzi