ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00730/054

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 33 del 11/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: CAVANDOLI LAURA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 11/01/2023


Stato iter:
11/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/01/2023
GAVA VANNIA VICE MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 11/01/2023

ACCOLTO IL 11/01/2023

PARERE GOVERNO IL 11/01/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/01/2023

CONCLUSO IL 11/01/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00730/054
presentato da
CAVANDOLI Laura
testo di
Mercoledì 11 gennaio 2023, seduta n. 33

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 5-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che: «831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

    la nuova disposizione, introdotta in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 77 del 2021, costituisce una sostanziale detassazione degli impianti in questione e comporta una significativa perdita di gettito per i comuni, con evidenti disparità rispetto ad impianti siti su aree private;

    come recentemente osservato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Treviso, sezione terza civile, sentenza n. 240/202) in difetto della destinazione a pubblico servizio e della conseguente ascrivibilità del bene pubblico al patrimonio indisponibile dell'ente, la cessione in godimento a favore di privati, al di là del «nomen iuris» che le parti abbiano dato al rapporto viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione;

    per quanto concerne il principio di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, a garanzia di parità di trattamento nelle diverse regioni, province o comuni sancito dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015, ha stabilito che una legge regionale che imponga il pagamento di oneri non previsti dalla legge statale viola l'articolo 117 della Costituzione, in quanto si pone in contrasto con l'articolo 93 del decreto legislativo n. 253 del 2003, espressione di un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione». È importante però sottolineare – per il tema che qui interessa – che la Corte costituzionale, nel ribadire il divieto di imporre oneri non previsti dalla legge statale, non mette in discussione il rapporto di tipo privatistico tra comune e gestori, quando l'area di installazione dell'impianto appartenga al patrimonio disponibile dell'ente. In questo caso, quindi, il canone di locazione è dovuto e non si applicano le ordinarie regole del Canone unico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire una norma che stabilisca la inapplicabilità retroattiva della norma in relazione ai contratti ed alle convenzioni già in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché a ridare impulso al tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, proprio al fine di rideterminare il canone unico patrimoniale.
9/730/54. (Testo modificato nel corso della seduta) Cavandoli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' di servizi

lotta contro la discriminazione

prestazione di servizi