Legislatura: 19Seduta di annuncio: 33 del 11/01/2023
Primo firmatario: DI BIASE MICHELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 11/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 11/01/2023 GAVA VANNIA VICE MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 11/01/2023
ACCOLTO IL 11/01/2023
PARERE GOVERNO IL 11/01/2023
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/01/2023
CONCLUSO IL 11/01/2023
La Camera,
premesso che:
il decreto all'esame e la legge di bilancio, cui è complementare, intervengono in una delicatissima e complicata fase economica e sociale per l'Italia: la crisi energetica continua a colpire duramente, l'inflazione è ai massimi da trenta anni, e in risposta agli aumenti dei prezzi la Banca centrale europea sta innalzando i tassi di riferimento per bloccare la spirale inflazionistica con i noti effetti sui mutui e sui prestiti, l'economia del nostro paese rallenta, e alcuni previsori stimano una recessione per il 2023, si allargano le diseguaglianze, perché l'inflazione origina da spese sostanzialmente incomprimibili quali l'energia e gli alimentari che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;
l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge in conversione modifica l'ambito applicativo del regime fiscale previsto per il 2022 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il cosiddetto «decreto Aiuti bis», con il quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si era stabilito che non partecipassero alla formazione del reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas naturale, entro il limite complessivo di 600 euro;
la novella introdotta dal provvedimento in esame innalza da 600 a 3000 euro il limite del valore dei fringe benefit non tassabili in capo ai lavoratori dipendenti per l'anno 2022; tuttavia, l'ulteriore modifica introdotta all'articolo 3, comma 10, lettera a), circoscrive la deroga all'articolo 51, comma 3, del TUIR alla sola prima parte del terzo periodo di tale disposizione: ciò determina la conseguenza che, in base alla previsione contenuta nella seconda parte del terzo periodo dell'articolo 51, comma 3, e non derogata, in caso di superamento della soglia di esenzione l'intero importo dei benefit erogati torna ad essere assoggettato a tassazione;
tale misura di sostegno per affrontare il caro bollette non ha alcuna valenza generale con il rischio di essere affidata alle azioni unilaterali dei datori di lavoro. L'erogazione e la stessa quantità sono a discrezione delle imprese determinando così ulteriori elementi di divaricazione. Incide, inoltre, sulla contrattazione aziendale, per l'incentivo di natura fiscale, che già riguarda solo una parte del mondo del lavoro,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ogni intervento necessario a rimuovere le problematiche evidenziate in premessa e, in particolare: ad adottare i correttivi che consentano un'applicazione con valenza generale della norma, svincolando la stessa da decisioni unilaterali del datore di lavoro;
a valutare l'opportunità di verificare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di garantire che la tassazione a carico dei beneficiari, in caso di mancato rispetto del limite, si applichi soltanto alla parte eccedente i 3.000 euro.
9/730/38. (Testo modificato nel corso della seduta)
Di Biase.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):imposta diretta