ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00730/030

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 33 del 11/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: DE BERTOLDI ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 11/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2023
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 11/01/2023


Stato iter:
11/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/01/2023
GAVA VANNIA VICE MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 11/01/2023

ACCOLTO IL 11/01/2023

PARERE GOVERNO IL 11/01/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/01/2023

CONCLUSO IL 11/01/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00730/030
presentato da
DE BERTOLDI Andrea
testo di
Mercoledì 11 gennaio 2023, seduta n. 33

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, approvato dal Senato in prima lettura lo scorso 21 dicembre 2022, (con numerose modificazioni rispetto al testo originario, a seguito dell'introduzione di importanti disposizioni, finalizzate a sostenere il tessuto economico e produttivo del Paese) prevede all'articolo 9 misure relative al cosiddetto Superbonus, che riducono la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus, portandolo dal 110 al 90 per cento e modificando il comma 1, lettere a) e b) (rispettivamente in materia di contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) e di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    al riguardo si ricorda come, il comma 1-bis del predetto articolo, prevede che: «L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori», mentre il comma 1 stabilisce che «I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare», conseguentemente, la possibilità di esercitare l'opzione per ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL) riguarda tutte le tipologie di interventi agevolati, di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 121;

    soltanto con riguardo alle spese relative a interventi che possono beneficiare del Superbonus del 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, il comma 1-bis del citato articolo 121 aggiunge che, ai fini dell'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo: gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e che ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;

    analizzando la suesposta norma, in maniera approfondita, sembrerebbe pertanto che l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 sia sempre subordinato, oltre che al sostenimento delle spese, anche all'avvenuta esecuzione dei lavori cui le spese si riferiscono, con possibilità di riferire la loro avvenuta esecuzione non soltanto all'avvenuta ultimazione dei medesimi, ma anche all'avvenuta liquidazione di un SAL da parte del direttore dei lavori, fermo restando che, nel caso si intenda optare per la cessione/sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico e rifacimento della facciata degli edifici in misure diverse dal 110 per cento (ad esempio 50 per cento per il recupero edilizio, 50 o 65 per cento per l'ecobonus e 90 per cento per il cosiddetto «bonus facciate»), non risultano limiti al numero di SAL, né percentuali di avanzamento cui riferirsi;

    tuttavia, valutando che il primo periodo del citato comma 1-bis dell'articolo 121 recita testualmente che l'opzione «può» essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, non che «deve», il Ministero dell'economia e delle finanze, in risposta ad un'interrogazione lo scorso luglio 2021, (in merito alla richiesta di chiarimenti sulla fruizione del cosiddetto Superbonus fiscale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori per gli interventi che beneficiano sulle relative spese, di detrazioni «edilizie» diverse da quelle spettanti in misura Superbonus 110 per cento) ha affermato che: «La norma specifica che l'esercizio dell'opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l'opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori. In conclusione, in base al tenore letterale della norma, è possibile sostenere che, nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell'articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l'opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. Pertanto, qualora per l'effettuazione di un determinato intervento [...] non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati»;

    tale impostazione, è stata successivamente confermata dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze con la risposta ad un'ulteriore interrogazione dello scorso ottobre 2021 e confermata anche dalla circolare dell'Agenzia delle entrate del novembre 2021, che sostanzialmente ha chiarito un quadro normativo secondo il quale:

     a) per le spese relative a interventi diversi da quelli che beneficiano del Superbonus al 110 per cento, l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 resta subordinato al solo presupposto del sostenimento delle spese nella finestra temporale agevolata (ovviamente con esclusione delle spese sostenute in regime di impresa, per le quali non vige il principio di cassa, bensì quello di competenza);

     b) per le spese relative ad interventi che beneficiano del Superbonus al 110 per cento, l'esercizio delle predette opzioni è invece subordinato al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell'avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (in quanto ultimati, oppure ricompresi nella liquidazione di uno dei due SAL con percentuale di completamento almeno pari al 30 per cento) nella finestra temporale agevolata;

    il sottoscrittore del presente atto evidenzia al riguardo che recentemente, la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 42012, depositata l'8 novembre 2022, dopo aver rilevato, al punto 2.3 delle motivazioni, che «è possibile, in linea generale, quando si deve semplicemente portare la spesa in detrazione in dichiarazione dei redditi, anticipare i pagamenti anche per lavori da eseguirsi, fermo restando che i benefìci verrebbero revocati qualora i lavori non terminassero per intero come nei titoli edilizi», al punto 2.4 delle motivazioni, afferma che «il discorso muta però ed in ciò si annida l'errore commesso dalla difesa, quando si intende sfruttare la possibilità di monetizzare fin da subito il credito, tramite la sua cessione o lo sconto in fattura, ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. Detta opportunità è come noto consentita a fine lavori, oppure “a stato di avanzamento” (SAL), previa emissione del SAL stesso da parte di un tecnico, che attesti:

     a) l'avvenuta esecuzione di una determinata porzione dei lavori agevolabili (che per il Superbonus deve essere almeno il 30 per cento mentre negli altri casi la percentuale è libera, potendosi emettere fino a un massimo di 9 SAL);

     b) la congruità delle relative spese sostenute»;

    a giudizio del sottoscrittore del presente atto, risulta pertanto evidente che, nella citata sentenza, la Corte di cassazione resti ancorata all'interpretazione del dato letterale del comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, senza tener conto della consolidata prassi interpretativa in materia del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate precedentemente richiamate, a cui tutti i contribuenti hanno fatto affidamento nella loro operatività;

    al fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti e dei professionisti che hanno rilasciato le attestazioni e i visti di conformità previsti dalla normativa e di confermare il quadro interpretativo al quale essi si sono attenuti, (e tuttora si attengono per gli interventi in corso, come risultante dalla prassi ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate consolidatasi in materia) risulta conseguentemente urgente e indifferibile, a parere del sottoscrittore del presente atto, introdurre una disposizione interpretativa volta a definire affinché il comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, disponga espressamente che le opzioni per la cessione del credito d'imposta e per lo sconto sul corrispettivo, alternative all'utilizzo diretto della detrazione spettante, relative agli interventi indicati nel citato articolo 121, diversi da quelli che danno diritto al cosiddetto Superbonus del 110 per cento di cui al precedente articolo 119, possono essere esercitate, in presenza dei relativi presupposti, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi e, quindi, anche per lavori ancora da eseguirsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione di una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel senso di quanto indicato in premessa.
9/730/30. (Testo modificato nel corso della seduta) De Bertoldi, Caretta, Ciaburro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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