ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00730/023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 33 del 11/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 11/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 11/01/2023
SIMIANI MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 11/01/2023
FERRARI SARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 11/01/2023


Stato iter:
11/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/01/2023
GAVA VANNIA VICE MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 11/01/2023
Resoconto STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/01/2023

PARERE GOVERNO IL 11/01/2023

DISCUSSIONE IL 11/01/2023

RESPINTO IL 11/01/2023

CONCLUSO IL 11/01/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00730/023
presentato da
STEFANAZZI Claudio Michele
testo di
Mercoledì 11 gennaio 2023, seduta n. 33

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame è finalizzato a promuovere l'incremento degli approvvigionamenti di gas a causa della crisi energetica in atto. La normativa vigente, rappresentata dal Testo Unico Ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), ha fissato, quale limite per gli sfruttamenti dei depositi di energia fossile, la distanza dalla costa di almeno 12 miglia nautiche. L'origine di detto limite deriva dalla necessità di salvaguardare l'area costiera da fenomeni di subsidenza e da contaminazioni degli ecosistemi e specie marine che caratterizzano le coste italiane e il Mediterraneo;

    si premette che il Mar Ionio e Adriatico hanno un ruolo cruciale nel funzionamento dell'intero Mediterraneo orientale. I due mari comunicano attraverso il canale di Otranto. Il regime di correnti generato dal raffreddamento del Nord Adriatico convoglia acque superficiali nelle profondità dello Ionio, vivificandole. Di converso, il vortice che si crea nello Ionio, oscillando dal senso orario al senso antiorario, regola l'afflusso di acque Ioniche nell'Adriatico. I due sistemi (Nord Adriatico e vortice bimodale nello Ionio) regolano i regimi correntizi di tutto il Mediterraneo Orientale, acquisendo una importanza che va ben oltre la loro valenza geografica. In tale area soggiornano stanzialmente rilevanti popolazioni di cetacei che usano questo tratto di mare come area di foraggiamento. Si tratta di un mare molto pescoso, proprio per le caratteristiche ecologiche che lo rendono particolarmente produttivo;

    inoltre, un importante fattore di rischio ambientale, specie nelle aree costiere intensamente urbanizzate, è la subsidenza. Un irreversibile abbassamento del terreno, generalmente causato da fattori geologici e negli ultimi decenni localmente aggravato dall'azione dell'uomo per tramite di estrazione di fluidi dal sottosuolo o bonifiche idrauliche, potrebbe determinare la compromissione di opere e attività umane a livello locale. Pertanto, le attività di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi rappresentano nel loro complesso un potenziale rischio per l'intero ecosistema marino del mediterraneo tali da richiedere un'attenta valutazione prima di avviare nuove procedure autorizzative;

    peraltro, come riportato nel PITESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) vigente, in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, dell'obiettivo d'ampliare almeno al 30 per cento della superficie a mare la rete delle aree marine protette (e almeno al 10 per cento quelle protette in modo rigoroso) stabilito dalla nuova Strategia Europea sulla Biodiversità per il 2030 e dei traguardi ambientali previsti dalla direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, non appare attuabile, come condiviso anche dalle risultanze della consultazione in sede di valutazione ambientale strategica, lo scenario di apertura di nuove zone minerarie marine oltre le attuali;

   considerato che, qualora si partisse oggi con il ciclo di prospezioni preliminari, il rilascio di nuovi permessi di ricerca a seguito di valutazione di impatto ambientale, la perforazione di pozzi esplorativi, gli eventuali ritrovamenti di idrocarburi, il rilascio di concessioni di coltivazione a seguito di ulteriore VIA, l'installazione di piattaforme in mare, si giungerebbe alla eventuale messa in produzione di giacimenti con orizzonti di entrata in coltivazione ben oltre il 2030, con durata eccedente il 2050, durata che non sarebbe coerente rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione sopra citati;

    a tal fine, si rileva che gli impianti eolici offshore galleggianti sono oggetto di un rilevante sviluppo tecnologico che consente ad oggi di traguardare importanti livelli di efficienza e produttività;

    ne deriva la forte crescita di istanze di concessione di aree marittime al largo delle coste finalizzate all'installazione di dette tipologie di infrastrutture energetiche, istanze di concessione che, in sovrapposizione a permessi di ricerca ed eventuale concessione di coltivazione degli idrocarburi, generano problematiche di conflitto d'uso delle aree marittime;

    nel caso specifico dello spazio marittimo antistante la costa adriatica della Puglia e, in particolare, di quello brindisino, si evidenzia una netta sovrapposizione tra l'area interessata dal permesso di ricerca di idrocarburi (F.R 40.NP) e alcune istanze di concessione di aree marittime finalizzate all'istallazione di impianti eolici off shore galleggianti,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa anche in termini di efficacia temporale delle stesse in relazione alle dichiarate finalità, al fine di limitare l'applicazione delle misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 esclusivamente alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas in essere o anche sospese, purché coerenti con il PITESAI e conformi al divieto previsto dall'articolo 4, legge n. 9 del 1991 (divieto di prospezione, ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po) e al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 2006 (aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale e zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette).
9/730/23. Stefanazzi, Braga, Simiani, Ferrari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

approvvigionamento d'energia

ambiente marino

gas naturale