Legislatura: 19Seduta di annuncio: 33 del 11/01/2023
Primo firmatario: MARI FRANCESCO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 11/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 11/01/2023 BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 11/01/2023 DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 11/01/2023 EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 11/01/2023 FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 11/01/2023 GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 11/01/2023 GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 11/01/2023 PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 11/01/2023 ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 11/01/2023 ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 11/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 11/01/2023 GAVA VANNIA VICE MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA) DICHIARAZIONE VOTO 11/01/2023 Resoconto MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 11/01/2023
ACCOLTO IL 11/01/2023
PARERE GOVERNO IL 11/01/2023
DISCUSSIONE IL 11/01/2023
APPROVATO IL 11/01/2023
CONCLUSO IL 11/01/2023
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge in esame apporta una modifica all'ambito applicativo del regime fiscale previsto per il 2022 dall'articolo 12 comma 1-bis del cosiddetto «decreto Aiuti bis», attraverso la quale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si era stabilito che non partecipassero alla formazione del reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, ovvero delle somma erogate ai lavoratori dal datore di lavoro ai fini del pagamento delle caro utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas naturale, nel limite complessivo di 600 euro;
l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge in esame, eleva da 600 euro a 3000 euro il limite del valore dei fringe benefit non tassabili erogati ai lavoratori dipendenti per l'anno 2022; la modifica introdotta all'articolo 3, comma 10, lettera a), circoscrive la deroga all'articolo 51, comma 3, del TUIR alla sola prima parte del terzo periodo di tale disposizione: questo comporta la conseguenza che, in base alla previsione contenuta nella seconda parte del terzo periodo dell'articolo 51, comma 3, e non derogata, in caso di superamento della soglia di esenzione l'intero importo dei benefit erogati è soggetto a tassazione;
il fringe benefit quale misura di sostegno ai lavoratori per affrontare il caro bollette, così come previsto, non ha valenza generale, ed il rischio è che tale misura sia affidata esclusivamente ad azioni unilaterali da parte dei datori di lavoro. Questo in quanto attualmente l'erogazione è a discrezione delle imprese creando i presupposti per una gestione degli stessi anche discriminatori. Infine la misura ha una sua incidenza sulla contrattazione aziendale, per l'incentivo di natura fiscale, ma al contempo la misura recata dall'articolo 3, comma 10, che novella l'articolo 12 comma 1-bis del cosiddetto «decreto Aiuti bis», non prevede alcun coinvolgimento delle organizzazioni sindacali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere le iniziative e gli interventi necessari finalizzati alla adozione di correttivi dei fringe benefit, d'intesa con le organizzazioni sindacali, superando l'attuale applicazione che vede oggi una erogazione unilaterale da parte dei datori di lavoro;
a valutare l'opportunità di verificare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di garantire che la tassazione a carico dei lavoratori beneficiari, in caso di mancato rispetto del limite, si applichi esclusivamente alla parte che eccede la somma di 3.000 euro.
9/730/109. (Testo modificato nel corso della seduta)
Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):politica occupazionale
politica fiscale
gas naturale