ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/097

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: CARMINA IDA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
PELLEGRINI MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
LOVECCHIO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
ONORI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/12/2022
Resoconto CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/12/2022

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/097
presentato da
CARMINA Ida
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, reca misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto di raduni illegali;

    il provvedimento in esame prevede l'accesso ai condannati per mafia e terrorismo ai benefìci penitenziari, anche senza collaborare con la giustizia, alla luce delle pronunce della Corte europea e della Corte costituzionale;

    il provvedimento interviene sul comma 2 dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario per introdurvi una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefìci penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per reati cosiddetti ostativi;

    si prevede, in particolare, che il giudice di sorveglianza ha l'obbligo, di:

     acquisire informazioni relative: al perdurare della operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato; al profilo criminale del detenuto e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Tale obbligo è stato introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato;

     di chiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i gravi delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;

     di acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto dove l'istante è detenuto;

     di disporre nei confronti del detenuto istante, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali;

    con riguardo alla tempistica la riforma prevede che i pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni e gli esiti degli accertamenti siano resi entro 60 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 30 giorni in ragione della complessità degli accertamenti e che decorso tale termine, il giudice debba decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti;

    nel corso delle loro audizioni dinanzi alla Commissione giustizia della Camera dei deputati il 15 dicembre 2022, molti illustri auditi hanno chiaramente evidenziato che la nuova disciplina prevede all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3) un termine eccessivamente breve che pone molteplici problemi sotto il profilo operativo, atteso che il procedimento di acquisizione delle informazioni e di disposizione di indagini è molto gravoso e oneroso sotto il profilo istruttorio, organizzativo e degli adempimenti imposti al Tribunale e all'ufficio di Sorveglianza nonché a tutti i soggetti chiamati dalla normativa a rendere i previsti pareri;

    sembra non essersi compreso che gli uffici e i tribunali di sorveglianza non dispongono delle risorse umane ed informatiche necessarie per adempiere adeguatamente e nella breve tempistica indicata dal provvedimento a tutti gli accertamenti e a tutti i necessari approfondimenti istruttori, anche in considerazione della complessità delle acquisizioni informative richieste e dei numerosi uffici requirenti coinvolti negli accertamenti,

impegna il Governo

a prevedere un immediato e congruo aumento del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di sorveglianza e presso gli Uffici di Sorveglianza nonché l'ampliamento delle dotazioni e delle risorse informatiche e logistiche presso tali uffici, parametrato alla complessità e alla molteplicità degli accertamenti, dei pareri e delle informazioni che il giudice deve effettuare, acquisire e chiedere al fine di poter verificare la sussistenza o meno delle condizioni per la concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
9/705/97. Carmina, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Ascari, Pellegrini, Lovecchio, Onori, Pavanelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detenuto

terrorismo

giudice