Legislatura: 19Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Primo firmatario: CASO ANTONIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/12/2022 OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 28/12/2022
NON ACCOLTO IL 28/12/2022
PARERE GOVERNO IL 28/12/2022
RESPINTO IL 28/12/2022
CONCLUSO IL 28/12/2022
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 prevede quanto alle condizioni di accesso all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 2 della legge 12 luglio 1991, n. 203, per i condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis ordinamento penitenziario, uno statuto particolare su entità della pena da scontare per poter presentare l'istanza (30 anni, a fronte dei 26 per i condannati all'ergastolo non ostativo e per i collaboranti), nonché sulle condizioni per l'estinzione della pena dell'ergastolo e sui connotati della successiva misura di sicurezza (libertà vigilata con divieto di incontro);
per la quasi totalità dei casi dei condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi si tratta di personalità che sono stati per lungo tempo al vertice di poderose strutture criminali di stampo mafioso, terroristico – anche internazionale – ed eversivo;
tali strutture associative, oltre ad avere sovente una dimensione transnazionale, annoverano tra le loro risorse principali ingenti capitali economico-finanziari che, non di rado, hanno foraggiato gravissimi attentati alle persone e all'ambiente, operazioni corruttive su larga scala, traffico d'armi e di sostanze stupefacenti, aggressioni al libero esercizio delle libertà democratiche;
l'acquisizione di ulteriori e significativi elementi di valutazione in relazione alla interruzione di ogni collegamento con l'ambiente criminale di provenienza, con il «pericolo di ripristino» di quei collegamenti, nonché in ordine all'avvenuto ravvedimento del condannato, ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale, non può non rilevare nel bilanciamento di interessi alla base dell'assetto normativo in materia di liberazione condizionale,
impegna il Governo:
a prevedere di integrare, attraverso ulteriori iniziative normative, le condizioni di accesso alla liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo ostativo non collaboranti ad un ulteriore requisito rappresentato dalla dichiarazione con la quale si assevera di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale, o con la quale si indicano specificamente i beni e le utilità, posseduto o controllate, non ancora individuati;
a prevedere, inoltre, che la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sui propri beni venga effettuata dagli organi che partecipano all'istruttoria prevista dal comma 2 dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.
9/705/95. Caso, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Ascari, Pavanelli, Carmina.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):liberta' condizionale
sospensione di pena
terrorismo