Legislatura: 19Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Primo firmatario: CAPPELLETTI ENRICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 IARIA ANTONINO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 FENU EMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 COLUCCI ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 28/12/2022 Resoconto CAPPELLETTI ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 28/12/2022 OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
DISCUSSIONE IL 28/12/2022
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 28/12/2022
NON ACCOLTO IL 28/12/2022
PARERE GOVERNO IL 28/12/2022
RESPINTO IL 28/12/2022
CONCLUSO IL 28/12/2022
La Camera,
premesso che:
con riferimento agli elementi valutabili dal giudice per escludere il pericolo di ripristino dei collegamenti con l'ambiente criminale di provenienza, il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 indica l'esigenza di andare oltre la regolare condotta carceraria, la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione, tenendo conto, tra l'altro, «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione»;
l'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale in tema di ergastolo ostativo e liberazione condizionale al punto 9 della motivazione afferma: «... la mancata collaborazione, se non può essere condizione ostativa assoluta, è comunque non irragionevole fondamento di una presunzione di pericolosità specifica. Appartiene perciò alla discrezionalità legislativa, e non già a questa Corte, decidere quali ulteriori scelte risultino opportune per distinguere la condizione di un tale condannato alla pena perpetua rispetto a quella degli altri ergastolani, a integrazione della valutazione sul suo sicuro ravvedimento ex articolo 176 del codice penale: scelte fra le quali potrebbe, ad esempio, annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l'introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione. Si tratta qui di tipiche scelte di politica criminale, destinate a fronteggiare la perdurante presunzione di pericolosità ma non costituzionalmente vincolate nei contenuti, e che eccedono perciò i poteri di questa Corte. Come detto, esse pertengono, nel quomodo, alla discrezionalità legislativa, e possono accompagnare l'eliminazione della collaborazione quale unico strumento per accedere alla liberazione condizionale.»;
l'ordinanza n. 97 del 2021 ha specificamente investito il Parlamento del mandato a rivedere il testo dell'articolo 4-bis ordinamento penitenziario indicando espressamente fra le legittime possibilità di scelta del legislatore, quella di «annoverarsi (fra le condizioni a cui legare i margini di apertura ai benefìci) la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione»;
dalle pronunce della Corte costituzionale non emerge il riconoscimento di un «diritto al silenzio» sulle ragioni della mancata collaborazione e si affida al Parlamento l'opzione sulla facoltatività o sull'obbligatorietà della esternazione delle ragioni di quella scelta;
l'opzione normativa di rendere facoltativa la scelta di riferire sulle ragioni della mancata collaborazione pare irragionevole, proprio in una logica di bilanciamento degli interessi in gioco, in quanto vengono sottratti alla valutazione del Tribunale di sorveglianza elementi di notevole rilievo per formulare sia il giudizio di esclusione del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata sia quello di «avvenuto ravvedimento»,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di prevedere quale condizione per l'accesso ai benefìci penitenziari, e non come mera eventualità, la dichiarazione delle ragioni della mancata collaborazione con la giustizia.
9/705/94. Cappelletti, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Ascari, Iaria, Fenu, Alfonso Colucci, Pavanelli, Carmina.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sospensione di pena
codice penale
diritto penitenziario