ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/090

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: SANTILLO AGOSTINO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
IARIA ANTONINO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
PELLEGRINI MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 28/12/2022
Resoconto SANTILLO AGOSTINO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

DISCUSSIONE IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/090
presentato da
SANTILLO Agostino
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    con il cosiddetto decreto rave sono stati introdotti una serie di meccanismi normativi che, come scritti, sortiscono l'effetto di riservare ai condannati che collaborano con la giustizia un trattamento in taluni casi peggiore e in altri casi analogo a quello previsto per i condannati che decidono di non collaborare, facendo così venir meno in modo significativo la motivazione a collaborare;

    basti considerare che per chi non collabora con la giustizia è previsto un periodo minimo di 10 anni prima della concessione dei permessi premio, per chi collabora. Ma siccome i processi durano in media 6-7 anni, se il conteggio dei 10 anni parte da quando inizia la custodia cautelare, il condannato può essere ammesso ai permessi premio 3-4 anni dopo la sentenza. Si aggiunga che durante la custodia cautelare, la persona è imputata e non condannata, pertanto non coinvolto in un percorso di rieducazione,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che la pena espiata per accedere ai permessi premio e al lavoro all'esterno sia computata a partire dalla data in cui la sentenza diventi definitiva, limitatamente ai condannati per terrorismo, mafia ed eversione dell'ordine democratico che non collaborano con la giustizia.
9/705/90. Santillo, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Iaria, Pellegrini, Quartini, Pavanelli, Carmina.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regime penitenziario