ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-+EUROPA
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLA VEDOVA BENEDETTO MISTO-+EUROPA 28/12/2022
PASTORINO LUCA MISTO-+EUROPA 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/12/2022
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-+EUROPA
 
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/12/2022

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/009
presentato da
MAGI Riccardo
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame, recante «Nome in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali», come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, introduce nel codice penale, all'articolo 633-bis, il nuovo delitto di «invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica», in base al quale è punito, con la pena della reclusione da tre a sei anni e con multa da euro 1.000 a euro 10.000, chiunque organizzi o promuova l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare raduni musicali o aventi altro scopo di intrattenimento;

    in data 1° novembre 2022, il Ministro dell'interno Piantedosi ha dichiarato, in un'intervista al Corriere della Sera, che la finalità della norma in oggetto sarebbe quella di «allineare» l'Italia «alla legislazione degli altri Paesi europei»;

    a seguito di verifiche e approfondimenti compiuti sulle legislazioni penali in materia dei principali Paesi europei, risulta, al contrario di quanto affermato dal Ministro Piantedosi, che in nessun caso siano previste pene altrettanto severe di quelle introdotte dall'articolo 5 del provvedimento in esame e che, nei Paesi in cui l'ordinamento penale include specifiche norme dedicate ai rave party, queste rispondano con maggiore rigore al principio di tassatività, trattandosi di norme che individuano il fatto costituente reato con limpida precisione;

    nel caso dell'ordinamento francese sono in vigore norme specificamente dedicate a «raduni esclusivamente festivi a carattere musicale». In tale caso il Codice della sicurezza interna stabilisce che gli organizzatori di questi eventi debbano ricevere autorizzazione soltanto ove si preveda una presenza di un numero di partecipanti non inferiore a cinquecento, e che la domanda debba essere corredata da una dichiarazione che illustri le misure previste in tema di sicurezza, igiene e rispetto della quiete pubblica. Nel caso in cui le misure presentate siano ritenute insufficienti, le autorità possono chiedere ulteriori provvedimenti e imporre tutte le misure necessarie per il corretto svolgimento del raduno, tra cui l'attivazione di un servizio d'ordine o di un presidio sanitario. Le autorità, inoltre, possono impedire il raduno nel caso in cui le misure richieste non siano rispettate. Gli assembramenti possono essere sgomberati soltanto dopo aver informato i partecipanti della necessità di allontanarsi per almeno due volte, senza successo. Quanto alle eventuali sanzioni penali, l'ordinamento francese prevede che gli organizzatori che non abbiano presentato la documentazione richiesta siano puniti con una multa di euro 7.500 e con una pena detentiva non superiore a sei mesi;

    nel caso del Regno Unito, gli organizzatori di rave party, descritti come raduni di almeno venti persone durante i quali, durante la notte, viene riprodotta musica con volume tale da causare disagio ai residenti, possono essere puniti con una pena detentiva non superiore a tre mesi;

    sia nel caso della Francia, sia in quello del Regno Unito, a differenza di quanto previsto dall'ordinamento italiano, la pubblica accusa non è tenuta obbligatoriamente ad esercitare l'azione penale, ma, al contrario, ne valuta l'opportunità, e può discrezionalmente decidere di esercitarla o meno;

    né in Germania né in Spagna sono in vigore leggi nazionali volte a contrastare i rave party;

    la norma contenuta nell'articolo 5 del provvedimento in esame, in fine, risultando pericolosamente carente in termini di tassatività, nonostante le modifiche apportate in sede di esame da parte del Senato, nonché in termini di specificità nell'individuazione del fatto costituente reato, rischia di trovare applicazione anche in situazioni molto diverse da quelle per le quali è stata pensata, determinando, in ragione di una pena massima pari a sei anni di reclusione, anche casi di arresti massivi di migliaia di persone, finalizzati all'individuazione degli organizzatori di manifestazioni e raduni, che sarebbero propri più di uno Stato di polizia che di uno Stato di diritto quale l'Italia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la norma in esame, così da rendere la disciplina in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali in linea con le legislazioni vigenti nei principali Paesi europei, assicurando altresì una rigorosa osservanza del principio di tassatività e maggiore specificità nell'individuazione del fatto costituente reato.
9/705/9. Magi, Della Vedova, Pastorino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sanita' pubblica

sicurezza del lavoro

ammenda