Legislatura: 19Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Primo firmatario: TUCCI RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 IARIA ANTONINO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 GUBITOSA MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 PELLEGRINI MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 28/12/2022 Resoconto TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 28/12/2022 OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
DISCUSSIONE IL 28/12/2022
NON ACCOLTO IL 28/12/2022
PARERE GOVERNO IL 28/12/2022
RESPINTO IL 28/12/2022
CONCLUSO IL 28/12/2022
La Camera,
premesso che:
all'articolo 5 del decreto-legge in esame si introduce, dopo l'articolo 633 del codice penale, l'articolo 633-bis denominato «invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica» il quale punisce chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi;
si stabilisce inoltre che è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto;
visto che l'invasione arbitraria di terreni o edifici comporta danneggiamento e alterazione dello stato dei luoghi a danno dei proprietari degli stessi,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di prevedere il lavoro di pubblica utilità quale sanzione penale consistente nella prestazione di un'attività lavorativa non retribuita a favore della collettività, finalizzata a ridurre il ricorso alla pena carceraria e ad offrire la possibilità di responsabilizzarsi e risocializzarsi per il danno cagionato.
9/705/86. Tucci, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Iaria, Gubitosa, Pellegrini, Pavanelli, Carmina.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sanita' pubblica