Legislatura: 19Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Primo firmatario: ALIFANO ENRICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FENU EMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 LOVECCHIO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 RAFFA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CASU ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 28/12/2022 DONNO LEONARDO MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CHERCHI SUSANNA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 TODDE ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 PAVANELLI EMMA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022 CARMINA IDA MOVIMENTO 5 STELLE 28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 28/12/2022 Resoconto ALIFANO ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 28/12/2022 OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
DISCUSSIONE IL 28/12/2022
NON ACCOLTO IL 28/12/2022
PARERE GOVERNO IL 28/12/2022
RESPINTO IL 28/12/2022
CONCLUSO IL 28/12/2022
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, che novella l'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, relativo agli accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, estende la possibilità per il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di effettuare verifiche della posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche nei confronti dei soggetti per i quali sia stato emesso il decreto di cui all'articolo 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, disponendo altresì che copia del suddetto decreto venga trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza;
il citato articolo 41-bis prevede la facoltà di sospensione delle norme sull'ordinamento penitenziario per i detenuti che abbiano commesso i delitti ostativi di cui all'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario o altri delitti, avvalendosi di associazioni di tipo mafioso o per agevolare le medesime associazioni;
ritenuto che:
sulla base dell'articolo 4, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza avrà solo la facoltà e non l'obbligo di procedere alla verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale dei detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;
sempre l'articolo 4 non prevede un termine entro il quale copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, venga trasmessa dal Ministero della giustizia al nucleo di polizia economico-finanziaria,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di assumere iniziative finalizzate a prevedere l'obbligatorietà della verifica fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria nonché la previsione di specifici termini di trasmissione del decreto di cui all'articolo 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
9/705/83. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Casu, Donno, Cherchi, Todde, Pavanelli, Carmina.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto penitenziario
detenuto