ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/079

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: QUARTAPELLE PROCOPIO LIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 28/12/2022
DI SANZO CHRISTIAN DIEGO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/079
presentato da
QUARTAPELLE PROCOPIO Lia
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, del decreto-legge n. 162 del 2022, è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, cosiddetti reati ostativi;

    la peculiare ratio della disciplina di cui al citato articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario previgente all'emanazione del decreto-legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati «comuni», subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;

    in particolare, il comma 1, dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'articolo 4-bis, si estende anche al regime della liberazione condizionale;

    tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter dell'ordinamento penitenziario;

    il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);

    la Corte costituzionale, infatti, con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo per accedere alla liberazione condizionale e analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;

    sul tema del cosiddetto ergastolo ostativo il testo approvato nella scorsa legislatura della Camera dei deputati riteniamo avesse raggiunto il giusto bilanciamento tra le indicazioni espresse dalla Corte costituzionale e la necessità di garantire sicurezza ai cittadini;

    durante l'emergenza sanitaria, per ridurre il sovraffollamento carcerario, con il decreto-legge n. 18 del 2020 sono state adottate alcune misure straordinarie, volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere presso il domicilio. In particolare, com'è noto, sono state previste licenze e permessi straordinari per i detenuti in regime di semilibertà e per quelli non ammessi al lavoro esterno. È stata inoltre prevista la detenzione domiciliare per i detenuti che devono scontare una pena residua non superiore ai diciotto mesi;

    tali misure, come ben noto, non possono essere applicate ai delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge n. 352 del 1975 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale: mafia, terrorismo e i delitti di più grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori, e la detenzione domiciliare non può inoltre essere applicata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai detenuti che nell'ultimo anno sono stati sanzionati o oggetto di rapporto disciplinare per disordine o sommosse, ai detenuti privi di un domicilio effettivo ed idoneo, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato e nei casi in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura;

    sin dal giorno della loro introduzione, non risulta che tali misure abbiano prodotto alcun allarme sociale o che vi siano stati casi di revoca per condotte illecite da parte dei detenuti che ne hanno beneficiato,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a valutare l'opportunità di prorogare i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, al 31 dicembre 2023.
9/705/79. Quartapelle Procopio, Porta, Di Sanzo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regime penitenziario

diritto penitenziario

detenuto