ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/076

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: GIANASSI FEDERICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 28/12/2022
GUERRA MARIA CECILIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/12/2022
Resoconto GIANASSI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/12/2022

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/076
presentato da
GIANASSI Federico
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, del decreto-legge n. 162 del 2022, è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, cosiddetti reati ostativi;

    la peculiare ratio della disciplina di cui al citato articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario previgente all'emanazione del decreto-legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati «comuni», subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;

    in particolare, il comma 1, dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'articolo 4-bis, si estende anche al regime della liberazione condizionale;

    tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter dell'ordinamento penitenziario;

    il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);

    la Corte costituzionale, infatti, con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo per accedere alla liberazione condizionale e analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;

    sul tema del cosiddetto ergastolo ostativo il testo approvato nella scorsa legislatura della Camera dei deputati riteniamo avesse raggiunto il giusto bilanciamento tra le indicazioni espresse dalla Corte costituzionale e la necessità di garantire sicurezza ai cittadini;

    durante l'emergenza sanitaria, per ridurre il sovraffollamento carcerario, con il decreto-legge n. 18 del 2020 sono state adottate alcune misure straordinarie, volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere presso il domicilio. In particolare, com'è noto, sono state previste licenze e permessi straordinari per i detenuti in regime di semilibertà e per quelli non ammessi al lavoro esterno. È stata inoltre prevista la detenzione domiciliare per i detenuti che devono scontare una pena residua non superiore ai diciotto mesi;

    tali misure, come ben noto, non possono essere applicate ai delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge n. 352 del 1975 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale: mafia, terrorismo e i delitti di più grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori, e la detenzione domiciliare non può inoltre essere applicata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai detenuti che nell'ultimo anno sono stati sanzionati o oggetto di rapporto disciplinare per disordine o sommosse, ai detenuti privi di un domicilio effettivo ed idoneo, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato e nei casi in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura;

    sin dal giorno della loro introduzione, non risulta che tali misure abbiano prodotto alcun allarme sociale o che vi siano stati casi di revoca per condotte illecite da parte dei detenuti che ne hanno beneficiato,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che le licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà per il condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52 della legge n. 354 del 1975, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura; che ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possano essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter; che la pena detentiva sia eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione, delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale, detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge, detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
9/705/76. Gianassi, Lacarra, Guerra.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detenuto

regime penitenziario

diritto penitenziario