ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/042

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: CARE' NICOLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/12/2022
Resoconto CARE' NICOLA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/12/2022

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/042
presentato da
CARÈ Nicola
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    il Gruppo del Partito Democratico ritiene che il decreto-legge in esame, primo atto di un Governo che ha ritenuto necessario utilizzare la decretazione di urgenza per introdurre il nuovo reato di rave party, si inserisca a pieno titolo nel filone del populismo giudiziario e mediatico; si utilizza il diritto penale per contrastare le diversità sociali e culturali, definendo apposite fattispecie criminali, finendo così per scivolare sul crinale della democrazia securitaria;

    il decreto introduce una nuova e indeterminata fattispecie di reato, con una norma mal scritta, che nella sua versione originaria è stata ritenuta potenzialmente applicabile anche alle proteste studentesche, alle manifestazioni politiche ma non solo;

    il rischio, serio, è che la norma colpisca, attraverso un'interpretazione estensiva, anche tutte le altre forme di aggregazione, come manifestazioni sportive, di lavoratori, ovvero tutte le manifestazioni «non autorizzate»;

    anche nella sua versione aggiornata, così come modificata con una necessaria ma insufficiente retromarcia del Governo, restano comunque gravi dubbi sulla fattispecie: il reato rimane «di pericolo», perché si verifica «quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o della incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi»;

    il criterio del pericolo appare troppo generico e vago, generando in questo modo un'anticipazione eccessiva della soglia della punibilità;

    vi è, inoltre, una palese sproporzione rispetto all'entità della pena, contravvenendo in tal modo ai principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza: non si tratta, dunque, di una norma emendabile, ma di una duplicazione asistematica che crea disordine nell'ordinamento e rischia di mettere in difficoltà gli operatori del diritto e le forze dell'ordine, che andava dunque solo soppressa;

    tale norma, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, appare gravemente carente del requisito di tassatività, prescritto dall'articolo 25 della Costituzione, nella misura in cui non individua con sufficiente chiarezza il perimetro delle condotte sanzionate in relazione alle forme, ai modi e ai criteri di valutazione della loro pericolosità, oltre alla mancata individuazione del soggetto competente ad effettuare tale valutazione;

    la norma appare altresì non rispettosa del principio di ragionevolezza e lesiva dell'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della quantificazione della pena, irragionevolmente aggravata rispetto a quella prevista per la fattispecie largamente analoga di cui all'articolo 633 del codice penale;

    nessun requisito di necessità ed urgenza è inoltre ravvisabile con riferimento all'articolo 5, che si configura inoltre come una norma potenzialmente lesiva dell'articolo 17 della Costituzione, nella misura in cui la nuova fattispecie di reato appare potenzialmente suscettibile di applicazione a tutte le riunioni, ivi comprese quelle in luogo pubblico, e laddove aggiunge alle ragioni di pericolosità già previste dall'articolo 17 della Costituzione, anche l'esistenza di rischi per l'ordine pubblico e la salute pubblica, senza chiarire da quali soggetti tale valutazione debba provenire, in quali forme e secondo quale modalità, peraltro configurando una valutazione meramente anticipata e astratta del rischio, assai lontana da quei «comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica» già richiesti dall'articolo 17 della Costituzione, quali unici motivi che possono giustificare il divieto di riunioni in luogo pubblico;

    inoltre la pena prevista è evidentemente sproporzionata: la reclusione rimane da 3 a 6 anni – la più alta in Europa – dunque per i condannati sarà più complicato accedere alla sospensione condizionale della pena, anche se incensurati, gli inquirenti potranno utilizzare lo strumento delle intercettazioni e la custodia cautelare; la sua entità preclude tra le altre cose, l'accesso dell'imputato alla messa alla prova, che può, per i reati di minor allarme sociale, essere affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e che inoltre l'imputato svolga attività riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato,

impegna il Governo

a riconsiderare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, sia la reale necessità sia l'opportunità della introduzione del nuovo reato di cui all'articolo 633-bis «Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica», nonché, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad adottare misure volte ad effettuare un efficace monitoraggio in merito alla sua concreta applicazione, e a riferirne alle Camere, con particolare riferimento alla natura dell'evento reputato criminoso, nonché a quanti procedimenti riconducibili al reato di cui sopra siano stati compiuti allo scopo di realizzare un raduno musicale o ad altro scopo di intrattenimento, nonché all'età degli imputati, anche al fine di valutare l'opportunità di meglio definire il concetto di «raduno musicale», poiché lo stesso si riferisce ad una manifestazione artistica intrinsecamente priva delle caratteristiche criminogene riconducibili ad una condotta criminale, ed eventualmente valutare di espungere la stessa dalla fattispecie di cui al nuovo articolo 633-bis.
9/705/42. Carè, Serracchiani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sanita' pubblica

esecuzione della sentenza

malcontento giovanile