ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/020

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: LACARRA MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/12/2022
Resoconto LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/12/2022

DISCUSSIONE IL 28/12/2022

ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

APPROVATO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/020
presentato da
LACARRA Marco
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge n. 162 del 2022, è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefìci penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, cosiddetti reati ostativi, sui quali è più volte intervenuta la Corte costituzionale;

    il tema dell'accesso ai benefìci penitenziari e delle pene alternative è quanto mai centrale nell'attuale dibattito sulle carceri, come lo stesso Ministro della giustizia Nordio ha pubblicamente e in più occasioni ribadito, sin dalle sue primissime dichiarazioni da Ministro: nelle linee programmatiche ha infatti richiamato l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione in carcere, nonché sulla giustizia riparativa, strumenti previsti dalla Riforma Cartabia rispetto alla quale il Ministro ha assicurato una pronta entrata in vigore, successivamente ha ammesso, però, i gravi tagli al comparto giustizia operati con la manovra di bilancio;

    tuttavia, le significative riduzioni di spesa operate dalla legge di bilancio appaiono suscettibili di incidere pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni;

    in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

    si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altre misure relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;

    per realizzare la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello europeo e internazionale;

    il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

    il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale: è necessario procedere alla riqualificazione dei luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati; si tratta, di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente. Questo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività;

    così come riteniamo assolutamente urgente, al fine di contribuire a tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori, e l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

    il Gruppo del Partito Democratico ritiene che il decreto-legge in esame, primo atto di un Governo che ha ritenuto necessario utilizzare la decretazione di urgenza per introdurre il nuovo reato di rave party, si inserisca a pieno titolo nel filone del populismo giudiziario e mediatico; si utilizza il diritto penale per contrastare le diversità sociali e culturali, definendo apposite fattispecie criminali, finendo così per scivolare sul crinale della democrazia securitaria: si va nella direzione ostinata e contraria rispetto a quella chiaramente indicata dalla Costituzione, e dalla ragionevolezza;

    inoltre, durante l'emergenza sanitaria, per ridurre il sovraffollamento carcerario, con il decreto-legge n. 18 del 2020 erano state adottate alcune misure straordinarie, volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere presso il domicilio. In particolare, com'è noto, sono state previste licenze e permessi straordinari per i detenuti in regime di semilibertà e per quelli non ammessi al lavoro esterno. È stata inoltre prevista la detenzione domiciliare per i detenuti che devono scontare una pena residua non superiore ai diciotto mesi;

    entrambe le misure, come altrettanto noto, non possono essere applicate ai delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge n. 352 del 1975 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale: mafia, terrorismo e i delitti di più grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori; la detenzione domiciliare non può inoltre essere applicata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai detenuti che nell'ultimo anno sono stati sanzionati o oggetto di rapporto disciplinare per disordine o sommosse, ai detenuti privi di un domicilio effettivo ed idoneo, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato e nei casi in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura; dal giorno della loro introduzione, non risulta che tali misure abbiano prodotto alcun allarme sociale o che vi siano stati casi di revoca per condotte illecite da parte dei detenuti che ne hanno beneficiato. Se è così, se si tratta di misure che hanno dato buona prova di sé, ci appare evidente la necessità di renderle strutturali o perlomeno prorogarle ulteriormente, dal momento che il prossimo 31 dicembre verranno meno;

    i tagli al personale della giustizia, in particolare al personale del circuito dell'esecuzione penale, e cioè al personale del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e al personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che avevamo chiesto con un emendamento, respinto, alla legge di bilancio, di reintegrare, rappresentano un segnale gravissimo e preoccupante,

impegna il Governo:

   nell'ambito delle sue proprie prerogative, a valutare l'opportunità di:

    stanziare risorse maggiori e adeguate al comparto della giustizia, ripristinando le risorse tagliate al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con la legge di bilancio;

    potenziare le risorse, presso il Ministero della giustizia, riconducibili al fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, cui è assegnata la previsione di 4 milioni di euro per l'anno 2023;

    aumentare gli investimenti nella giustizia riparativa, nonché incrementare il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici;

    incrementare il Fondo per le detenute madri, garantire ed implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione, penale esterna e per la messa alla prova, nonché adottare misure di sostegno all'azione della DIA e dell'Agenzia per i beni confiscati;

    nonché prorogare le misure adottate con il decreto-legge n. 18 del 2020 volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere presso il domicilio.
9/705/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Lacarra, Piccolotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detenuto

esecuzione della sentenza

mafia