ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/152

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: RUFFINO DANIELA
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/152
presentato da
RUFFINO Daniela
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, introduce nel codice penale, all'articolo 633-bis, il nuovo delitto di «Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica», in base al quale è punito, con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento;

    nonostante le modifiche apportate al Senato la fattispecie penale introdotta continua ad essere carente del requisito di tassatività prescritto dall'articolo 25 della Costituzione, nella misura in cui non individua con sufficiente chiarezza il perimetro delle condotte sanzionate e i criteri di valutazione della loro pericolosità, né il soggetto competente ad effettuare tale valutazione;

    resta inoltre confermato originario impianto sanzionatorio, che prevede la reclusione da tre a sei anni e la multa da 1.000 a 10.000 euro, permettendo così ingiustificatamente il ricorso alle intercettazioni;

    tale impianto sanzionatorio appare inoltre difettare di proporzionalità e ragionevolezza rispetto a quello previsto per 1'analoga fattispecie di cui all'articolo 633 del codice penale, punita con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 103 euro a 1.032 euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme menzionate in premessa, al fine di adottare le conseguenti iniziative normative di modifica del presente provvedimento, al fine di riportare il trattamento sanzionatorio previsto dalla nuova fattispecie di cui all'articolo 633-bis del codice penale nell'alveo della proporzionalità e ragionevolezza della pena.
9/705/152. Ruffino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sanzione penale

codice penale

sanita' pubblica