Legislatura: 19Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Primo firmatario: RICHETTI MATTEO
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 28/12/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COSTA ENRICO AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE 28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/12/2022 OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 28/12/2022
PARERE GOVERNO IL 28/12/2022
RESPINTO IL 28/12/2022
CONCLUSO IL 28/12/2022
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del decreto-legge in esame rinvia dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della delega per la riforma del processo penale;
la legge n. 134 del 2021 ha delegato il Governo a una profonda riforma del processo penale, ma senza intervenire direttamente sulla custodia cautelare;
l'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, riscrive il comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 150 (comma 1, lettera a)) in materia di misure cautelari personali, prevedendo che esse, ove in corso di esecuzione, perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina
(e quindi dal 1° gennaio 2023), l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela;
tale disposizione si inserisce in un contesto già problematico: troppo spesso infatti la custodia cautelare viene disposta con leggerezza e con finalità diverse rispetto a quelle previste dal legislatore, utilizzata come una forma mascherata di anticipazione della pena, che non si sa se e quando verrà comminata, sia perché i processi sono lunghi sia perché alla fine, spesso, si concludono un verdetto di assoluzione; la restrizione della libertà personale viene così fatta discendere da un atto concepito come meramente burocratico;
la vera sentenza diventa la stessa indagine e i titoli di giornali che descrivono l'impostazione accusatoria, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza prevista dalla Costituzione. In tale contesto assume un ruolo fondamentale la pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare, che genera un cortocircuito mediatico-giudiziario difficile da cancellare anche in caso di assoluzione;
la normativa prevista prima del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 garantiva al contrario il giusto equilibrio tra diritto all'informazione e principio di presunzione di innocenza, non consentendo la pubblicazione del contenuto del provvedimento sino alla conclusione delle indagini preliminari «ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;
l'ordinanza, infatti, è un atto che deve ancora essere vagliato dal Tribunale del riesame e dalla Suprema Corte di Cassazione. Consentire la pubblicazione, integrale e letterale, di un atto giudiziario che dispone una misura privativa della libertà personale – nella quale, tra le altre cose, vengono inseriti dati, informazioni ed elementi particolarmente sensibili – appare gravemente pregiudizievole,
impegna il Governo
a intervenire, nel primo provvedimento utile, al fine di modificare l'articolo 114 del Codice di procedura penale estendendo il divieto di pubblicazione «letterale» anche alle ordinanze con le quali vengono disposte le misure cautelari fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
9/705/150. Richetti, Enrico Costa.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):udienza giudiziaria
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