ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/148

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: BENZONI FABRIZIO
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/148
presentato da
BENZONI Fabrizio
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge 162 del 2022 modifica la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;

    pochi giorni dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto sarebbe scaduto il termine concesso dalla Corte costituzionale al legislatore per adeguare la disciplina vigente ai principi costituzionali, in coerenza con le indicazioni fornite dalla stessa Consulta, da ultimo nell'ordinanza 97 del 2021;

    esistono seri dubbi che la nuova disciplina, disposta con il decreto 162 del 2022, possa resistere alle censure avanzate dalla Corte costituzionale sulla disciplina precedente, visto che sembra semplicemente sostituire alla presunzione assoluta di pericolosità un regime che giunge agli stessi esiti, rovesciando sui condannati per i reati cosiddetti ostativi una serie di prescrizioni di impossibile adempimento e intrappolandoli in una sorte di probatio diabolica;

    la magistratura di sorveglianza, chiamata a interpretare le norme in oggetto, dimostrerà se la nuova disciplina, relativamente all'accesso ai benefìci dei detenuti non collaboranti, a norma dell'articolo 58-ter della legge 354 del 1975 o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale comporterà esiti analoghi o significativamente difformi da quelli connessi alla disciplina precedente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di presentare al Parlamento, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge in oggetto, una relazione sugli esiti dei procedimenti avviati in base alla nuova disciplina dell'ostatività e alle eventuali questioni di costituzionalità su di essa sollevate, nonché a valutare, in base ai risultati, una nuova e ulteriore modifica del regime ostativo, coerente con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena.
9/705/148. Benzoni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detenuto

codice penale