ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/147

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/147
presentato da
ROSATO Ettore
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca alcune disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ossia la cosiddetta «riforma Cartabia», recante la delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

    tale riforma rappresentava uno degli imprescindibili tasselli per la compiuta attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha individuato nella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali un limite al potenziale di crescita dell'Italia, richiedendo una profonda revisione del nostro sistema giudiziario;

    quest'ultima, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano;

    per realizzare questa finalità, il Piano prevede – oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa – anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti;

    in questo contesto si inseriva la riforma Cartabia, sulla quale il provvedimento in esame ha scelto di intervenire. Nel testo presentato al Senato, l'articolo 6 prevedeva – in modo piuttosto incauto – di rinviare sic et sempliciter l'entrata in vigore del provvedimento al 30 dicembre 2022, sulla base di difficoltà organizzative che gli uffici giudiziari avrebbero potuto riscontrare nell'attuazione delle disposizioni immediatamente applicative del provvedimento;

    l'articolo 5-bis, introdotto al Senato, apporta alcune modifiche alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 85 della riforma Cartabia, in materia di procedibilità di alcuni reati. Nello specifico, la lettera a) della disposizione in parola interviene sull'annosa questione delle misure cautelari personali, prevedendo che esse, ove in corso di esecuzione, perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina (e quindi dal 1° gennaio 2023), l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela;

    così come configurata, produce un paradosso: un presunto innocente rimane in carcere per la commissione di un reato punibile a querela, quando quest'ultima manca, e rimane in carcere non certo per un periodo breve e ragionevole, ma addirittura per 20 giorni;

    la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare aggrava poi la situazione. Non solo si prevede la permanenza in carcere per 20 giorni, pur in assenza di condizione di procedibilità, ma si prescinde addirittura dal fatto che siano o meno spirati i termini massimi che l'ordinamento prevede per la custodia cautelare;

    l'intervento in parola avrebbe potuto costituire l'occasione per mettere mano, finalmente in maniere strutturale, sulla disciplina delle misure cautelari personali;

    il termine di venti giorni fissato dalla disposizione in parola è non tiene in considerazione la necessità di ridurre al minimo l'uso – e la prosecuzione – di misure privative della libertà personale, coerentemente con il principio costituzionale di presunzione di innocenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di intervenire nel primo provvedimento normativo utile, riducendo a 48 ore il termine entro il quale le misure cautelari perdono efficacia se l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela.
9/705/147. Rosato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riforma giudiziaria

sistema giudiziario

diritti della difesa