ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00705/146

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 29 del 28/12/2022
Firmatari
Primo firmatario: DEL BARBA MAURO
Gruppo: AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Data firma: 28/12/2022


Stato iter:
28/12/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/12/2022
OSTELLARI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/12/2022

PARERE GOVERNO IL 28/12/2022

RESPINTO IL 28/12/2022

CONCLUSO IL 28/12/2022

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00705/146
presentato da
DEL BARBA Mauro
testo di
Mercoledì 28 dicembre 2022, seduta n. 29

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame modifica la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;

    pochi giorni dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto sarebbe scaduto il termine concesso dalla Corte costituzionale al legislatore per adeguare la disciplina vigente ai princìpi costituzionali, in coerenza con le indicazioni fornite dalla stessa Consulta, da ultimo nell'ordinanza 97 del 2021;

    il tema che si pone non è se tanto il decreto-legge risponda come detto all'invito della Corte costituzionale ad intervenire in materia ma se esso vada nella direzione indicata dai giudici costituzionali e, prima ancora, dall'articolo 27 della Costituzione secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;

    nonostante il dettato e i princìpi che ispirano la nostra Costituzione, le condizioni in cui versano i detenuti – ergastolani e non – è drammatica, come dimostrano anche le 186 morti in carcere registrate nel 2022; il tasso di sovraffollamento è in costante crescita dopo la frenata dovuta alla pandemia, con oltre 5000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare;

    in tale contesto sarebbe quanto mai opportuno valutare l'introduzione, in via temporanea e per un periodo di due anni, dell'istituto della liberazione anticipata pari a settantacinque giorni ogni semestre di pena, non applicabile ai condannati ammessi all'affidamento in prova, alla detenzione domiciliare o a quelli che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il proprio domicilio, ovvero per quanto riguarda i condannati che, a decorrere dai 31 dicembre 2015, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, del riconoscimento per ogni singolo semestre della maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a dare seguito a quanto esposto, in particolare nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/705/146. Del Barba.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regime penitenziario

esecuzione della pena

detenuto